Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP ND, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA EUCLIDE 31, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ORSINI, difeso dall'avvocato ANTONIO SARANDRIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT DO, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO TRIESTE 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO RECCHIA, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO RUSSO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
NI IG, NI ES, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ALDO CAPUANO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1048/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 03/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/03 dal Consigliere Dott. MALPICA Emilio;
udito l'Avvocato Aldo CAPUANO difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 28 gennaio 1995 AL AP convenne in giudizio davanti al tribunale di Firenze UB IN chiedendo che, ai sensi dell'art. 1051 c.c., venisse costituita una servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile sul terreno di proprietà del convenuto, sul quale già veniva esercitata una servitù di passo, per accedere ad un piccolo vano di sua proprietà.
A fondamento della domanda l'attore espose che aveva acquistato da TA IO, con atto del 15 aprile 1987, un piccolo immobile adibito a cappella per il culto, sito in comune di Bagno a Ripoli, loc. Gambaccina, al quale - secondo l'atto di acquisto - si doveva accedere "tramite passo a comune su altra proprietà", e che il Langinotti impediva il libero passaggio, sostenendo che la servitù era limitata all'esercizio del culto nella cappella per effetto di una sentenza del pretore di Firenze del 1968, trascritta alla conservatoria dei RR.II. di Firenze. L'attore chiese quindi di essere autorizzato a chiamare in causa la TA, per essere rilevato dall'indennità che avrebbe dovuto versare al IN, con condanna di entrambi i convenuti al risarcimento dei danni. Il convenuto., costituendosi, chiese il rigetto della domanda. Autorizzata la chiamata in causa, a seguito della quale si costituirono in giudizio TO LA e TO IO, eredi della TA, il tribunale - all'esito dell'istruttoria - rigettò la domanda nei confronti del convenuto e dei chiamati in causa, affermando che la servitù non poteva che essere correlata alla destinazione del bene palesata nell'atto di compravendita, e che non ricorrevano i presupposti per una modifica della servitù ne' per la inidoneità o insufficienza di quella in atto, ne' per la necessità di un uso più conveniente del fondo.
La sentenza di primo grado fu impugnata dal AP davanti alla Corte d'appello di Firenze che con sentenza del 4 aprile 2000, rigettò il gravame apportando solo una correzione materiale al dispositivo della sentenza di primo grado in merito alle spese liquidate a carico dell'attore.
Argomentò la Corte territoriale che correttamente il tribunale aveva rigettato la domanda del AP, perché - esclusa la interclusione del fondo dominante, in quanto esisteva servitù di passaggio per l'accesso dalla pubblica via alla cappella sul terreno di proprietà del IN, la richiesta di una più ampia ed illimitata servitù sul medesimo fondo doveva essere assistita dalla prova - con riguardo alle concrete esigenze del fondo - della possibilità di un più intenso sfruttamento e di una migliore utilizzazione dello stesso con riferimento alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, come recita l'art. 1052 c.c.. Osservò, infatti, il giudice d' appello che solo dopo la rimessione della causa al collegio il AP aveva rappresentato la sopravvenuta cessazione dell'esercizio del culto nella cappella in questione, ma su detta circostanza il convenuto dichiarò di non accettare il contraddittorio, sicché la riproposizione della medesima questione in appello non era ammissibile, perché introduceva un tema di indagine assolutamente nuovo e tale da alterare i presupposti della domanda originaria. Infatti - secondo la corte di merito - il AP, sostituendo ai fini della costituzione della servitù di passaggio, la asserita sopravvenuta interclusione del fondo in luogo di una situazione di non interclusione, denunciata e attestata in primo grado, aveva tentato di ricondurre la questione sotto la diversa disciplina dell'art. 1051 c.c., modificando di fatto la causa petendi, in spregio del divieto di cui all'art. 345 c.p.c.. Concluse la corte territoriale che la domanda di costituzione della servitù non era proponibile, al pari della domanda di risarcimento dei danni patiti dalla cappella per la mancanza di manutenzione ricollegata alla impossibilità di accesso, non essendo stato accettato il contraddittorio sulla domanda così formulata in prosieguo a fronte di una richiesta generica e immotivata di risarcimento. Quanto alla domanda proposta nei confronti dei chiamati in causa, la corte osservò che nell'atto di cessione della cappella al AP era esattamente indicato che il vano era "adibito a Cappella per il culto", sicché la servitù di passo indicata nell'atto non poteva che essere correlata alla destinazione del bene così come precisata in contratto, ne' la venditrice avrebbe potuto rispondere della cessazione della destinazione al culto, di cui peraltro non vi era prova.
Per la cassazione della descritta sentenza ha proposto ricorso AP AL sulla base di un unico motivo,illustrato da memoria, cui resistono con separati atti di controricorso IN UB e TO LA e IO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della procura rilasciata dal IN al difensore per resistere al ricorso, sollevata dal AP nella memoria illustrativa sotto il profilo della mancanza di specifico riferimento al presente giudizio. In proposito deve rilevarsi che la procura rilasciata a margine del controricorso - estesa, peraltro, ad un professionista di Roma con elezione di domicilio presso questa città - non consente equivoci di sorta in ordine alla riferibilità del mandato all'attività defensionale da dispiegare nel presente giudizio.
Quanto ai motivi del ricorso, il AP denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1362 c.c.. Premesso che i giudici di merito hanno escluso la interclusione del fondo - e, quindi, l'applicabilità dell'art. 1051 c.c. - per la esistenza di una servitù di passaggio regolamentata a seguito di conciliazione giudiziale intervenuta tra il IN ed un precedente proprietario della cappella oggetto di causa, il ricorrente obietta che - trattandosi nella specie di servitù di uso pubblico concessa a tutti i fedeli per l'accesso alle funzioni religiose - non può essere considerata come servitù di passaggio a favore del fondo perché essa non arreca alcun vantaggio al proprietario che volesse accedervi ad altri fini.
Assume il ricorrente che non può contestarsi al proprietario l'effettivo godimento ed utilizzo del bene riconosciuto dall'art. 832 c.c., diritto costituzionalmente garantito, e che il diritto di passaggio garantito ai fedeli non ha alcuna relazione con la servitù a favore del proprietario del bene, divenuto intercluso dalla vendita frazionata della cappella e dei fondi adiacenti che ne consentivano la comunicazione diretta. Conclude il ricorrente che la corte fiorentina avrebbe errato nel ritenere nella specie non applicabile l'art. 1051 c.c.. Sotto altro profilo il ricorrente assume che, anche a voler ipotizzare che la servitù di uso pubblico, consentendo anche al proprietario il passaggio uti fidelis, possa fornire un parziale godimento del bene, la sentenza sarebbe comunque errata laddove non equipara tale utilizzazione ad una sostanziale impossibilità di utilizzazione;
la corte sarebbe, perciò, incorsa in erronea interpretazione delle carte processuali e del verbale di conciliazione ex art. 1362 c.c., e tale errore avrebbe viziato la sentenza.
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che correttamente la corte territoriale ha circoscritto l'oggetto del giudizio di merito all'accertamento della esistenza o meno dei presupposti per la costituzione di una servitù diversa e più ampia di quella già esistente, ai sensi dell'art. 1052 c.c., costituendo mutatio libelli la richiesta, fatta in corso di giudizio con l'opposizione della controparte, di ottenere la costituzione della servitù coattiva ex art. 1051 c.c., per sopravvenuta interclusione del fondo in relazione alla cessazione della destinazione dell'immobile al culto.
Tale essendo il thema decidendum, è ineccepibile la decisione della Corte d'appello che ha rigettato la domanda di costituzione di una diversa servitù, ex art. 1052 c.c., per la mancanza dei presupposti di legge. Esclusa, infatti, ogni considerazione dell'addotta cessazione della destinazione al culto, correttamente la corte territoriale ha escluso la interclusione ed ha ritenuto che la servitù in atto fosse in grado di soddisfare le necessità e l'utilità del fondo dominante.
In proposito va osservato che ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio non può prescindersi dalla normale utilizzazione del fondo a cui favore la servitù deve essere costituita, perché da questa dipendono anche le modalità con le quali la servitù deve essere esercitata, che devono da un lato soddisfare il bisogno del fondo dominante, dall'altro produrre il minor aggravio per il fondo servente.
Nella specie, quindi, non può dubitarsi che la esclusiva destinazione del "piccolo vano" a cappella per l'esercizio del culto impone che sia assicurato il passaggio per rendere possibile tale utilizzazione, che non è certamente ristretta all'accesso dei fedeli alle funzioni religiose, ma implica anche il passaggio di tutto ciò che è strumentale alla specifica utilizzazione, come - esemplificando - il trasporto di fiori e, in genere, di quanto necessita per le funzioni religiose, l'accesso di personale per le pulizie e la manutenzione dell'immobile, e quanto altro ipotizzabile in relazione alla destinazione.
Alla stregua del principio esposto appare evidente la infondatezza delle argomentazioni difensive del ricorrente, secondo cui la servitù in atto, in quanto qualificabile come servitù di uso pubblico, non sarebbe idonea a garantire al proprietario del bene l'effettivo godimento ai sensi dell'art. 832 c.c.. Invero, quand'anche la servitù in atto dovesse qualificarsi come servitù di uso pubblico, essa sarebbe comunque - per quanto già detto - idonea ad escludere la interclusione del fondo, in quanto certamente consente anche al proprietario, senza limitazioni, il passaggio per le necessità connesse alla utilizzazione dell'immobile secondo la sua normale destinazione, si da non giustificare una domanda di ampliamento o di modifica della servitù stessa. Per quanto concerne poi la interpretazione dell'atto di compravendita del locale cappella - eventualmente rilevante ai fini della domanda di risarcimento nei confronti dei chiamati in causa - il motivo proposto si risolve in una censura di merito non ammissibile in questa sede, atteso che la motivazione con la quale la corte territoriale ha ritenuto che la esistenza della servitù di passaggio assicurata nell'atto dalla venditrice attenesse esclusivamente a quella finalizzata alle funzioni religiose, appare basata su argomentazioni adeguate e immuni da vizi logici o giuridici. Deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 75,50 per spese ed euro 1000,00 per onorari,oltre accessori di legge, in favore di TO LA e IO, e in euro 75,50 per spese ed euro 800,00 per onorari, oltre accessori di legge, in favore di IN.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004