Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2014, n. 1695
CASS
Sentenza 14 gennaio 2014

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Il principio del "ne bis in idem" europeo - sancito dall'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388 - si applica alle sole valutazioni sostanziali in ordine alla responsabilità per fatti reato, e non anche a quelle meramente processuali. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di consegna in esecuzione di mandato d'arresto europeo, emesso dalla Corte d'appello dopo che detta consegna era stata rifiutata dall'Autorità giudiziaria francese per motivi meramente formali).

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. E. Emiy ricorre per mezzo del difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna formulata dall'Autorità giudiziaria della Croazia con mandato di arresto europeo emesso in data 10 febbraio 2021 dal Tribunale di Zagabria con riferimento a provvedimento cautelare del 2 marzo 2016 relativo a 8 furti in abitazione, consumati o tentati, commessi in Croazia, in concorso con altra persona, tra il 16 luglio e il 23 settembre 2014. 2. La sentenza impugnata evidenzia che: a) in relazione al medesimo titolo cautelare la ricorrente era stata già …

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  • 2Ne bis in idem estradizionale e MAE (Cass. 25333/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 luglio 2021

    Anche in tema di mandato di arresto Europeo è applicabile l'art. 707 c.p.p. che attribuisce alla sentenza definitiva con la quale sono state dichiarate non sussistenti le condizioni per l'accoglimento di una prima domanda di consegna un effetto preclusivo "allo stato degli atti" e "rebus sic stantibus", destinato a venir meno qualora la nuova domanda richieda l'apprezzamento di elementi in precedenza non valutati dall'autorità giudiziaria. Ai fini del cd. ne bis in idem estradizione, non viene in rilievo la natura - processuale o di merito - delle questioni affrontate dalla prima decisione, bensì il diverso oggetto della valutazione giudiziaria indotta e resa necessaria dalla seconda …

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 7 luglio 2021

    RITENUTO IN FATTO 1. E. Emiy ricorre per mezzo del difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna formulata dall'Autorità giudiziaria della Croazia con mandato di arresto europeo emesso in data 10 febbraio 2021 dal Tribunale di Zagabria con riferimento a provvedimento cautelare del 2 marzo 2016 relativo a 8 furti in abitazione, consumati o tentati, commessi in Croazia, in concorso con altra persona, tra il 16 luglio e il 23 settembre 2014. 2. La sentenza impugnata evidenzia che: a) in relazione al medesimo titolo cautelare la ricorrente era stata già …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2014, n. 1695
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1695
Data del deposito : 14 gennaio 2014

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