Sentenza 14 gennaio 2014
Massime • 1
Il principio del "ne bis in idem" europeo - sancito dall'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388 - si applica alle sole valutazioni sostanziali in ordine alla responsabilità per fatti reato, e non anche a quelle meramente processuali. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di consegna in esecuzione di mandato d'arresto europeo, emesso dalla Corte d'appello dopo che detta consegna era stata rifiutata dall'Autorità giudiziaria francese per motivi meramente formali).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. E. Emiy ricorre per mezzo del difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna formulata dall'Autorità giudiziaria della Croazia con mandato di arresto europeo emesso in data 10 febbraio 2021 dal Tribunale di Zagabria con riferimento a provvedimento cautelare del 2 marzo 2016 relativo a 8 furti in abitazione, consumati o tentati, commessi in Croazia, in concorso con altra persona, tra il 16 luglio e il 23 settembre 2014. 2. La sentenza impugnata evidenzia che: a) in relazione al medesimo titolo cautelare la ricorrente era stata già …
Leggi di più… - 2. Ne bis in idem estradizionale e MAE (Cass. 25333/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 luglio 2021
Anche in tema di mandato di arresto Europeo è applicabile l'art. 707 c.p.p. che attribuisce alla sentenza definitiva con la quale sono state dichiarate non sussistenti le condizioni per l'accoglimento di una prima domanda di consegna un effetto preclusivo "allo stato degli atti" e "rebus sic stantibus", destinato a venir meno qualora la nuova domanda richieda l'apprezzamento di elementi in precedenza non valutati dall'autorità giudiziaria. Ai fini del cd. ne bis in idem estradizione, non viene in rilievo la natura - processuale o di merito - delle questioni affrontate dalla prima decisione, bensì il diverso oggetto della valutazione giudiziaria indotta e resa necessaria dalla seconda …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 7 luglio 2021
RITENUTO IN FATTO 1. E. Emiy ricorre per mezzo del difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna formulata dall'Autorità giudiziaria della Croazia con mandato di arresto europeo emesso in data 10 febbraio 2021 dal Tribunale di Zagabria con riferimento a provvedimento cautelare del 2 marzo 2016 relativo a 8 furti in abitazione, consumati o tentati, commessi in Croazia, in concorso con altra persona, tra il 16 luglio e il 23 settembre 2014. 2. La sentenza impugnata evidenzia che: a) in relazione al medesimo titolo cautelare la ricorrente era stata già …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2014, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 14/01/2014
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO P. - rel. Consigliere - N. 67
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 52912/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA IN n. 2/3/1979;
avverso l'ordinanza n. 37/2013 del 10/12/2013 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GABRIELE MAZZOTTA;
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Genova con sentenza del 10 dicembre 2013 ha disposto la consegna del cittadino romeno CA IN in esecuzione del mandato di arresto europeo N. 1 del 16 maggio 2013 della Corte di Appello di Timisoara (Romania).
Si tratta di un mandato emesso dalla predetta AG per la esecuzione in Romania di tre sentenze italiane per la pena complessiva di anni 7, mesi 9 e giorni 29.
Più in particolare, in esecuzione di due prime sentenze, del Tribunale di Bergamo del 20 marzo 2008 e del gup Tribunale di Bergamo del 19 febbraio 2009 per la pena complessiva di anni 7, mesi 6 e giorni 29, il ricorrente, su propria richiesta, era stato trasferito in Romania l'11 novembre 2011 per scontare la pena.
Il successivo 22 agosto 2012 la AG romena aveva disposto la sua liberazione condizionale.
Con successiva sentenza 38 del 28 febbraio 2013 la Corte di Appello di Timisoara disponeva la esecuzione di una terza sentenza italiana emessa il 3 dicembre 2010 dal Tribunale di Torino sezione Moncalieri per la pena di mesi tre di reclusione;
in conseguenza rideterminava la pena complessiva da scontare in esecuzione delle sentenze italiane in anni 7, mesi 9 e giorni 29 da cui detrarre il periodo di reclusione già sofferto dal 28/2/2008 al 22/8/2012. La Corte di Appello di Genova ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per la consegna, escludendo di dovere valutare tipo e gravità del reato trattandosi di esecuzione di sentenze italiane. In risposta alle eccezioni della difesa:
- ha escluso che vi fosse preclusione processuale rappresentata dalla sentenza della autorità giudiziaria francese che aveva rifiutato la consegna del LD in base al medesimo mandato di arresto europeo rilevando che la Ag francese non aveva avuto a disposizione la sentenza 38/2013 citata che revocava la liberazione condizionale disponendo la esecuzione di tutta la pena.
- Ha ritenuto che la presenza in atti del mandato di arresto nella sola lingua romena non viola i diritti di difesa attesa la madrelingua del ricorrente mentre la traduzione della sentenza Corte d'Appello di Timisoara 38/2013 consente a tutte le altre parti di avere adeguata conoscenza dei fatti rilevanti.
CA IN propone ricorso con atto a firma del proprio difensore.
Con primo motivo deduce la violazione di legge in quanto erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che fosse stata revocata la libertà condizionale concessa all'imputato in Romania e che quindi la richiesta di consegna andasse accolta in relazione all'intero cumulo di pena;
erroneamente è stata ritenuta non necessaria la traduzione del Mae;
erroneamente si è ritenuto non operante il limite di pena minima di cui alla L. n. 69 del 2005. Rileva che non sono state trasmesse le informazioni richieste dalla L. n. 69 del 2005, art. 6 non risultando indicato il tempo della detenzione residua. Questo non consente di riconoscere l'atto trasmesso quale mandato di arresto europeo come già ritenuto dalla sentenza della AG francese in ragione della incompletezza delle informazioni.
Inoltre sulla base della sola documentazione trasmessa resta il dubbio se sia tuttora operante la liberazione condizionale della pena, non risultando alcunché dal testo della sentenza della Corte Rumena.
Con secondo motivo deduce la violazione di legge per avere la Corte di Appello di Genova ritenuto non preclusiva la precedente valutazione della Corte d'Appello di Aix-en-Provence. Al fine di affermare l'obbligo italiano di conformarsi al giudicato francese svolge argomenti in ordine alla necessità di mutuo riconoscimento delle sentenze in ambito EU ed alla applicabilità del principio del ne bis in idem.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo, si osserva innanzitutto che la sentenza della Corte di Appello di Timisoara espressamente revoca il precedente provvedimento di esecuzione pena e determina ex novo la pena da eseguire in anni 7, mesi 9 e giorni 29, indicando la pena da eseguire in concreto, detratto il presofferto, in giorni 1129, pena per la quale dispone che venga disposta l'esecuzione a seguito della definitività. La liberazione condizionale, quindi, è stata così revocata, essendo riferita al precedente provvedimento di esecuzione annullato.
Pertanto la misura della pena da eseguire, a parte il corretto rilievo della Corte di Appello di Genova che trattandosi di esecuzione di sentenze italiane tale misura non rileverebbe (il limite della L. n. 69 del 2005 è chiaramente riferito alla esecuzione della sentenza straniera per la quale è emesso m.a.e. esecutivo), è ampiamente superiore al limite di quattro mesi. Quanto alla omessa allegazione di una copia tradotta in italiano del m.a.e., va considerato che la sentenza della Corte di Timisoara, in traduzione italiana, offre tutte le informazioni necessarie L. n. 69 del 2005, ex art. 6; in assenza di una specifica previsione di nullità e non essendovi compressione dei diritti difesa, la assenza di traduzione dell'atto non ha conseguenze. Anche il secondo motivo è infondato.
Il principio del ne bis in idem europeo non riguarda anche le valutazioni processuali, essendo espressamente riferito alle valutazioni sostanziali di responsabilità per fatti reato. Peraltro, anche a valutare il contenuto della decisione della Corte di Aix en Provence, la stessa non appare condivisibile nella lettura della sentenza della Corte di Timisoara che, si ribadisce, ridetermina ex novo e nella misura di 1129 gg la pena ancora da eseguire (e salvo l'ulteriore presofferto); inoltre per la AG francese, ma non per quella italiana, si trattava di m.a.e. per esecuzione di pena irrogata con sentenza straniera, per cui rilevava il limite dei quattro mesi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014