Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2008, n. 16361
CASS
Sentenza 2 aprile 2008

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Nel giudizio di appello, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento non ha come necessario presupposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, dovendo la particolare complessità essere apprezzata in termini più ampi. (La Corte ha ritenuto l'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, che ha richiamato, per attestare la particolare complessità del dibattimento, il numero e la gravità delle imputazioni, l'avvenuta riunione di altro processo, le oggettive difficoltà organizzative legate agli oneri di traduzione in udienza di imputati e "collaboratori di giustizia").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2008, n. 16361
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16361
    Data del deposito : 2 aprile 2008

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