Sentenza 2 aprile 2008
Massime • 1
Nel giudizio di appello, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento non ha come necessario presupposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, dovendo la particolare complessità essere apprezzata in termini più ampi. (La Corte ha ritenuto l'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, che ha richiamato, per attestare la particolare complessità del dibattimento, il numero e la gravità delle imputazioni, l'avvenuta riunione di altro processo, le oggettive difficoltà organizzative legate agli oneri di traduzione in udienza di imputati e "collaboratori di giustizia").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2008, n. 16361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16361 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 02/04/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 488
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 002154/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN PP, N. IL 15/04/1959;
avverso ORDINANZA del 06/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere DR. AMBROSIO ANNAMARIA;
sentite le richieste del Procuratore Generale in persona del dott. Mario Iannelli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
1.1. Con ordinanza in data 6-11-2007, il Tribunale di Napoli - in sede di appello ex art. 310 c.p.p., proposto, tra gli altri, da AN PP - confermava l'ordinanza in data 12-7-2007 con cui la Corte di assise di appello, sez. 1, previa riunione dei processi n. 34/2005 e n. 96/2006, aveva dichiarato, su richiesta del P.M., la sospensione dei termini di custodia cautelare relativi al giudizio di secondo grado ex art. 304 c.p.p., comma 2 per complessità del dibattimento.
In motivazione il Tribunale precisava che già in data 14-6-2007 la Corte di assise di appello aveva dichiarato la sospensione dei termini di custodia cautelare relativi alla fase del giudizio di appello, per la complessità del dibattimento, relativamente al processo n. 96/2006 (cd. Spartacus), con ordinanza impugnata dai difensori;
che in data 12-7-2007, disposta la riunione al processo Spartacus del processo n. 34/2005 relativo ad omicidio e reati connessi (omicidio di DE LZ), la Corte aveva rinnovato la dichiarazione di sospensione dei termini di custodia per la durata del dibattimento ex art. 304 c.p.p., comma 2, con ordinanza anch'essa impugnata dagli imputati AN PP, ON AL e ON RA di Nicola, con distinti atti di appello, riuniti e congiuntamente esaminati.
Tanto premesso, il Tribunale osservava che, nonostante fossero state stralciate le posizioni non detentive e quelle non connesse, residuavano nel processo Spartacus, almeno trenta posizioni soggettive, con imputazioni che assorbivano oltre dieci anni di omicidi mafiosi della compagine "casalese"; il che valeva di per sè solo a definire più che complesso l'iter processuale anche nel giudizio di impugnazione;
a seguito della decisione di procedere in idem anche per l'ulteriore omicidio (DE LZ); la Corte di assise di appello aveva ritenuto di dovere procedere ad una nuova ordinanza di sospensione dei termini massimi di fase, ordinanza che se non assolutamente necessaria (giacché già adottata nel processo maggiore), risultava, comunque, legittima e opportuna in relazione al perimetro allargato della nuova imputazione;
a ciò si aggiungevano le difficoltà organizzative e di traduzione degli imputati detenuti e dei collaboratori di giustizia ancora da escutere in considerazione della matrice associativa (comune ad entrambi i processi) delle contestazioni elevate;
l'ordinanza, per la sua natura oggettiva, riguardava il processo in corso, prescindendo dalla rilevanza delle singole posizioni Soggettive e la relativa valutazione poggiava su argomenti prognostici ipotizzabili sin dal momento di ammissione delle richieste preliminari (donde l'infondatezza del rilievo di intempestività); l'ordinanza, del resto, non aveva la funzione di dilatare necessariamente i termini di fase, ma solo di sospenderli nel corso del tempo necessario all'acquisizione della prova;
di conseguenza non era affatto scontato che la durata della custodia cautelare endofasica subisse una dilatazione per effetto del provvedimento adottato.
1.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AN PP, per mezzo del difensore, deducendo violazione dell'art.606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 304 c.p.p. e art. 111 Cost..
Nel ricorso vengono riportati ampi stralci dell'atto di appello ex art. 310 c.p.p.; si rileva, in particolare, che con tale atto era stato evidenziato che il AN era imputato per partecipazione ad associazione camorristica nell'ambito del cd. processo Spartacus, nel quale era intervenuta sospensione per la particolare complessità del dibattimento, nonché per l'omicidio di LD NE nell'altro processo n. 34/2005, rinviato per la discussione dei difensori.
In particolare il ricorrente rileva che l'ordinanza impugnata fa riferimento ad un procedimento riunito a quello principale (omicidio di DE LZ) che non fu oggetto di impugnazione da parte della difesa che, invece, contestava l'avvenuta sospensione dei termini nel procedimento per l'omicidio di LD NE adottata in violazione delle norme in materia e lamenta che il Tribunale non ha svolto alcun argomento conferente rispetto ai motivi svolti nell'atto di appello.
2. Il ricorso è inammissibile, giacché il provvedimento impugnato risulta sorretto da una motivazione adeguata e correlata alle risultanze in atti, valutate nel quadro di principi esaurientemente interpretati e applicati.
Invero costituisce ius reception che, ai fini della sospensione dei termini di durala della custodia cautelare nel giudizio di appello, la valutazione sulla particolare complessità del dibattimento non ha come presupposto necessario la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (Cass. pen., Sez. 1, 10/01/2005, n. 2669), dovendo la nozione di "complessità del dibattimento" essere intesa in termini ampi, purché risulti oggettivizzata la causa che l'ha determinata. Questa Corte ha, inoltre, chiarito che il requisito della complessità del dibattimento va valutato unitariamente, senza possibilità di distinguere singole posizioni processuali, mentre l'ulteriore presupposto relativo al titolo del reato deve sussistere in capo ad ogni singolo imputato. È infatti, contrario ad ogni orientamento giurisprudenziale la tesi che il provvedimento di sospensione debba riguardate le singole posizioni processuali e non la complessità del processo oggettivamente intesa (Cass. pen., Sez. 2, 31/01/2005, n. 10976 in motivazione). Dei principi sopra espressi il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione, segnatamente rimarcando: 1) che il numero e la gravita delle imputazione rendevano di indiscutibile evidenza la complessità del processo Spartacus;
2) che l'intervenuto provvedimento di riunione avvalorava la prognosi di complessità, stante l'allargato perimetro della nuova imputazione;
3) che in entrambi i processi la comune matrice associativa (camorristica) delle contestazioni comportava oggettive difficoltà organizzative e di traduzione di imputati e collaboranti;
4) che, atteso il carattere oggettivo del provvedimento, non rilevavano le posizioni individuali. A fronte della argomentata e diffusa motivazione, meglio sintetizzata sub 1.1., il ricorrente si limita sterilmente a riprodurre i contenuti dell'atto di appello, lamentando che il processo n. R.G. 34/2005 non presentava requisiti di complessità e ad addurre una presuma svista in ordine all'individuazione del reato di omicidio ad esso ascritto in detto processo.
Orbene, quanto al primo rilievo, si rammenta che è legittimamente disposta la sospensione dei termini della custodia cautelare per tutti gli imputati in cui la complessità del dibattimento derivi dalla riunione dei processi;
ed invero la complessità del dibattimento ha natura obiettiva ed unitaria che non consente il riconoscimento di posizioni individuali differenziate, ne' cessa di essere tale quando derivi dall'esercizio da parte del giudice del potere discrezionale di cui all'art. 17 c.p. (Cass. pen., Sez. 2, 16/03/2000, n. 1480; cfr. anche Cass. pen., Sez. 1, 21/09/2000, Chessa).
Quanto al secondo rilievo è sufficiente osservare che il riferimento all'omicidio LZ P. (o NE A.) risulta inconferente nell'iter argomentativo del Tribunale.
In definitiva i motivi di ricorso incorrono tutti nella sanzione di inammissibilità.
A mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2008