Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/1998, n. 2888
CASS
Sentenza 4 febbraio 1998

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In tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, al fine di valutare la sussistenza dell'attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 73 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309, ogni altra pur favorevole circostanza risulta priva di rilevanza per ritenere di lieve entità il fatto, qualora il dato ponderale superi il limite rappresentato da una soglia ragionevole di valore economico, mentre, in presenza di un quantitativo non cospicuo di sostanza, assumono valenza gli altri parametri legislativi (mezzi, modalità, circostanze dell'azione) i quali, ove siano suscettibili di determinare un non trascurabile allarme sociale, escludono la ravvisabilità della attenuante ad effetto speciale. L'attenuante prevista dall'art. 73 comma cit. ha peraltro natura oggettiva, e ciò toglie rilevanza, ai fini della sua applicabilità, agli stati emotivi, alle condizioni personali e alle qualità soggettive del colpevole e ai motivi che lo hanno determinato a commettere il reato.(Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la ricorrenza dell'ipotesi lieve sulla sola considerazione del dato ponderale in una ipotesi di detenzione di duecento pastiglie di "extasy").

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/1998, n. 2888
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2888
Data del deposito : 4 febbraio 1998

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