Sentenza 4 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, al fine di valutare la sussistenza dell'attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 73 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309, ogni altra pur favorevole circostanza risulta priva di rilevanza per ritenere di lieve entità il fatto, qualora il dato ponderale superi il limite rappresentato da una soglia ragionevole di valore economico, mentre, in presenza di un quantitativo non cospicuo di sostanza, assumono valenza gli altri parametri legislativi (mezzi, modalità, circostanze dell'azione) i quali, ove siano suscettibili di determinare un non trascurabile allarme sociale, escludono la ravvisabilità della attenuante ad effetto speciale. L'attenuante prevista dall'art. 73 comma cit. ha peraltro natura oggettiva, e ciò toglie rilevanza, ai fini della sua applicabilità, agli stati emotivi, alle condizioni personali e alle qualità soggettive del colpevole e ai motivi che lo hanno determinato a commettere il reato.(Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la ricorrenza dell'ipotesi lieve sulla sola considerazione del dato ponderale in una ipotesi di detenzione di duecento pastiglie di "extasy").
Commentari • 2
- 1. I presupposti valutativi richiesti per appurare la sussistenza dell’attenuante di cui al quinto comma dell’art. 73 del d.p.r. n. 309/90. Nota a Cass. pen., sez.…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 dicembre 2012
- 2. Stupefacenti: detenzione di quantitativo eccedente l’uso personale e punibilitàAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/1998, n. 2888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2888 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 04/02/1998
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 98
3. " Antonino Assennato " REGISTRO GENERALE
4. " NI Milo " N. 28013/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da GO RO, nato a [...] il 10 giugno avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 4 giugno 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Luigi Pasini, il quale ha concluso per l'annullamento della impugnata sentenza;
-
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza deliberata il 4 giugno 1997 e depositata il 13 giugno 1997 la Corte di appello di Venezia confermava la condanna a pena ritenuta di giustizia di DR RD, che il G.i.p. del tribunale di Padova in data 28 novembre 1996 aveva riconosciuto colpevole del delitto di detenzione a fine di spaccio, in concorso, di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, 1^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990. - Sulla impugnazione dell'imputato - il quale lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 73, 5^ e 7^ comma, stessa legge - la corte territoriale considerava che il fatto di lieve entità doveva essere escluso in virtù essenzialmente del dato quantitativo della sostanza di duecento pastiglie di extasy, suscettibile di avere grossissima diffusione dato il valore economico ed il conseguente guadagno, nonché del fatto che il RD non era nuovo allo spaccio e che appariva del tutto immorale la giustificazione offerta dalla necessità del commercio della droga per ricavare danaro con cui curare la calvizia. -
La esclusione dell'altra attenuante la corte di merito basava sul fatto che il contributo della collaborazione prestata si era risolta nella indicazione del tutto generica del fornitore, limitata ad un nome di battesimo e ad un paese e, come tale, insufficiente a consentire l'avvio di serie indagini di polizia, tanto più che l'imputato - il quale pure avrebbe potuto dimostrare la sua buona volontà, offrendosi di prendere contatto con il fornitore e provocarne l'arresto nella flagranza di reato - non aveva affatto precisato le modalità, il luogo e l'orario dei suoi incontri con lo stesso. -
Avverso la sentenza, nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore, il quale denuncia la violazione delle norme di cui al quinto ed al settimo comma dell'art.73 del d.P.R. n. 309 del 1990 per avere la corte territoriale negato l'alternante del fatto di lieve entità, senza considerare che l'attività di spaccio non era abituale ne' diretta a procurarsi i mezzi per vivere, e quella della collaborazione, pur avendo l'imputato fornito all'autorità procedente tutte le notizie utili in suo possesso per la neutralizzazione della ulteriore attività criminosa di commercio della droga ad opera dei suoi fornitori. - Alla udienza odierna il P.G. presso questa Corte suprema ha concluso per il rigetto del ricorso, del quale, invece, il difensore del RD ha chiesto l'accoglimento. -
Il ricorso non è fondato e deve, perciò, essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali. - In tema di attenuante del fatto di lieve entità questa Suprema Corte esprime da tempo il costante indirizzo secondo cui, al fine di valutare se sussista o meno il requisito della minima offensività del fatto delittuoso, qualora il dato ponderale della droga superi il limite rappresentato da una soglia ragionevole di valore economico, secondo apprezzamento riservato al giudice di merito, ogni altra pur favorevole circostanza risulta priva di rilevanza per ritenere la lieve entità; mentre, in presenza di un quantitativo non cospicuo di sostanza, assumono valenza gli altri parametri legislativi (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), i quali, ove siano suscettibili di determinare un non trascurabile allarme sociale, escludono la ravvisabilità della attenuante ad effetto speciale. - Nel caso in esame il giudice di merito, secondo apprezzamento in fatto convincente ed adeguato, ha valutato la quantità di circa duecento pastiglie di extasy assolutamente non di trascurabile entità e di minimo valore economico, ma suscettibile di ampia diffusione sul mercato, con possibilità di notevole guadagno per lo spacciatore, sicché detto giudizio da solo conforta la conclusione di escludere l'aggravante, al cui disconoscimento, peraltro, concorrono gli altri elementi dell'abitualità dello spaccio e della detenzione, al fine pure di farne commercio, di sostanza droganti di altro tipo. -
Non poteva, invece, il giudice di merito, data la natura oggettiva della attenuante ex art. 73, 5^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, prendere in considerazione l'argomento del motivo (futile o immorale), che aveva determinato il RD a commettere il reato, giacché a riguardo non possono venire in rilievo gli stati emotivi, le condizioni personali e le qualità soggettive del colpevole. Nell'articolata complessiva motivazione, incentrata sul dato ponderale dello stupefacente e sulle modalità dell'azione, l'argomentazione del movente, tuttavia, è del tutto residuale e non inficia la conclusione raggiunta. -
Altrettanto pacifico nella giurisprudenza di legittimità è anche il principio per il quale ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, 7^ comma, legge predetta non è sufficiente la mera indicazione nominativa di qualche complice, occorrendo la neutralizzazione della attività criminosa. Nè possono considerarsi a detto scopo sufficienti ammissioni o dichiarazioni dell'imputato, che portino a rafforzare in quadro probatorio a carico di altri responsabili già identificati o alla individuazione di soggetti aventi un ruolo secondario nell'ambito della complessiva attività criminosa già emersa. Inoltre, mirando il legislatore, con la previsione in esame, ad evitare l'ulteriore attività delittuosa e non, invece, a proporzionare la pena al recupero che l'imputato mostri di avere già realizzato, l'aiuto che il soggetto fornisce agli inquirenti deve essere caratterizzato anche dalla chiara sua univocità allo scopo, nel senso che all'attività di dichiarata ed oggettiva collaborazione non debbono accompagnarsi o seguire comportamenti parzialmente reticenti o volutamente omissivi, tali che l'aiuto medesimo venga a risultare intenzionalmente incompleto. -
Nella fattispecie il giudice di merito ha fatto corretta applicazione anche della suddetta regola di diritto, laddove ha escluso l'attenuante in virtù della estrema genericità delle informazioni fornite, insufficienti a consentire un prosieguo di indagini di polizia e significative di una collaborazione parziale. -
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. -
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 1998