Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2003, n. 9057
CASS
Sentenza 22 gennaio 2003

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In tema di smaltimento di rifiuti, per potersi configurare il deposito temporaneo, sempre che il raggruppamento dei rifiuti avvenga nel luogo nel quale gli stessi vengono prodotti, devono sussistere tutte le condizioni previste dall'art. 6, lett. m) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, sia quelle quantitative che temporali, integranti delle condizioni "sine qua non" per la configurazione del deposito temporaneo. In difetto si configura il reato di deposito incontrollato sanzionato dall'art. 51, comma 2, del citato decreto n. 22.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2003, n. 9057
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9057
    Data del deposito : 22 gennaio 2003

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