Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2025, n. 37703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37703 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Ata dell'ar
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
37703-25
Composta da
EF OG
FILIPPO CASA MICAELA SERENA CURAMI
-Presidente-
Sent. n. sez. 3213/2025
CC - 12/11/2025
AN LE NN EV NI
- Relatore -
R.G.N. 35604/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: JA AYOUB, nato in [...] il [...] avverso il decreto del GIUDICE di PACE di CALTANISSETTA del 27/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN LE NN;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Il cittadino tunisino UB JA è stato raggiunto, in data 12/06/2025, da decreto di espulsione del Prefetto di Trapani. Nel corso della medesima giornata, il Questore di Trapani ne ha disposto il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta (di seguito, per brevità, CPR); tale decreto è stato convalidato, il 14/06/2025, dal Giudice di pace di Trapani, cosi restando fissata l'efficacia del trattenimento per il periodo di tre mesi, a norma dell'art. 14 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 1.1. La Questura di Trapani, in data 09/09/2025, ha domandato una proroga dell'efficacia del trattenimento del sopra nominato straniero e il Giudice di pace di Trapani - nel corso della medesima giornata - ha provveduto in conformità, fissando all'uopo un nuovo termine, pari a quarantacinque giorni.
1.2. In data 27/10/2025, la Questura di Caltanissetta ha depositato istanza di proroga del trattenimento per ulteriori tre mesi, rappresentando esser state avviate le procedure, volte all'identificazione del soggetto e al rilascio di lasciapassare, presso il Consolato della Tunisia di Palermo.
assunto all'esito
1.3. Con il provvedimento indicato in epigrafe dell'udienza di convalida tenutasi in data 27/10/2025 - il Giudice di pace di Caltanissetta, ravvisata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 d.lgs. 14 luglio 1998, n. 286 - ha convalidato il provvedimento del Questore ed ha disposto la proroga del trattenimento del sopra nominato, presso il CPR di Caltanissetta.
2. Ricorre per cassazione UB JA, a mezzo dell'avv. Antonella Macaluso, deducendo quattro motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché in relazione all'art. 13 Cost., per avere il Giudice di pace disposto la proroga del trattenimento, nonostante il termine di efficacia della precedente misura fosse già spirato.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata la nullità sia del procedimento, sia del provvedimento impugnato, per violazione del diritto di difesa, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e all'art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per omessa tempestiva comunicazione, al difensore di fiducia, dell'udienza fissata per la decisione circa la richiesta di proroga del trattenimento. L'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, a presidio del diritto fondamentale e inviolabile di difesa ex art. 24 Cost., esige che il difensore sia
"tempestivamente avvertito" dell'udienza. Nel caso di specie, l'avviso di fissazione dell'udienza è stato notificato al difensore di fiducia a mezzo PEC, alle ore 15.13 del 27/10/2025, per un'udienza fissata appena diciassette minuti dopo, ossia alle ore 15.30. Un preavviso così breve, oltre a non potersi definire "tempestivo" ai fini che ora rilevano, realizza una elisione delle garanzie della difesa.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata nullità del provvedimento impugnato, per violazione degli artt. 14 T.U. imm. e 130 cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 13 e 111 Cost. Il verbale dell'udienza tenutasi il 27/10/2025 è - stando alla prospettazione difensiva nullo, in quanto non riporta l'orario di inizio dell'udienza; ciò determina una situazione di incertezza, in ordine a un elemento essenziale dell'atto e del procedimento stesso, essendo centrale la questione della scadenza del termine di trattenimento.
2.4. Con il quarto motivo, viene denunciata nullità del provvedimento impugnato, per violazione dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e degli artt. 13 e 111 Cost. Sostiene la difesa che il Giudice di pace si sia limitato ad affermare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma per la proroga del trattenimento, mancando di pronunciarsi sull'eccezione sollevata dal difensore, così come sulle concrete prospettive di rimpatrio dello straniero. La doglianza attiene, quindi, alla verifica circa il corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, che è, nel caso di specie, del tutto inesistente.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio, in accoglimento del primo motivo, la cui fondatezza esime dall'analisi delle altre censure. Tenuto conto che il trattenimento è stato disposto con provvedimento del Questore di Trapani in data 12/06/2025, corretta è la sequenza temporale indicata dal ricorrente: alla data del 27/10/2025, il termine utile per la formulazione della richiesta di proroga era già scaduto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, con assorbimento delle ulteriori doglianze sopra riassunte.
2. Con il primo motivo, la difesa sostiene che la convalida del trattenimento, ad opera del Giudice di pace, sia intervenuta allorquando il provvedimento del Questore era già divenuto inefficace, a causa della scadenza dei relativi termini. Stante la complessità e delicatezza della dedotta tematica, è opportuno fissare alcuni ancoraggi sicuri, sotto il profilo sia normativo, sia giurisprudenziale.
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2.1. Deve ormai ritenersi pacifico il fatto che l'intero sistema del trattenimento di persone straniere, cristallizzato dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), prevedendo l'intervento di atti direttamente incidenti sulla libertà personale, concretizzi una vera e propria forma di restrizione, che presenta connotazioni del tutto analoghe, rispetto a quelle dettate, appunto, nella materia della libertà personale. La sostanziale assimilabilità fra i due moduli restrittivi - oltre ad essere agevolmente ricavabile dalla piana lettura delle norme di interesse -costituisce dato ormai acquisito, nella giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenza n. 96 del 2025) e di legittimità (fra tante, si richiamano Sez. 1, n. 9556 del 07/03/2025, [...], Rv. 287568 03; Sez. 1, 15751 del 22/04/2025, n. Rv. 287812 01; Sez. 1, n. 15747 del 22/04/2025, [...], Rv. 287838; Sez. 1, n. 15757 del 22/04/2025, [...], Rv 287844-03; Sez. 1, n. 15746 del 22/04/2025, [...], Rv. 287810 01; Sez. 1, n. 15754 del 22/04/2025, [...], Rv. 287842-02).
2.2. Il calcolo del termini di durata del trattenimento, poi, deve essere effettuato in maniera perfettamente conforme a quanto avviene in relazione alla materia delle misure cautelari avendo riguardo al momento dell'inizio della privazione della libertà personale. È infatti sufficiente, sul punto richiamare la regola generale dettata dall'art. 297, comma 1, cod. proc. pen., in base alla quale gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento stesso della cattura, dell'arresto o del fermo, ossia dal momento esatto in cui si verifichi il fatto storico della privazione della libertà personale del destinatario del provvedimento custodiale (si vedano, fra tante, Sez. 6, n. 5874 del 04/10/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275032 01 e Sez. 6, n. 22035 del 23/05/2012, [...], RV. 252883). Nel caso di specie, pertanto, deve farsi riferimento al decreto di trattenimento adottato dal Questore e non dalla successiva convalida in sede giudiziaria.
2.3. Occorre poi mutuare ancora concetti elaborati nel campo della materia cautelare, stante la profonda equipollenza strutturale e funzionale esistente, fra i trattenimenti amministrativi e le tematiche processual-penalistiche attinenti alla privazione della libertà e, quindi, fare ancora riferimento alle regole ermeneutiche fissate dalla giurisprudenza sviluppatasi in tema di computo dei termini di durata della custodia cautelare;
questi ultimi sono prevalentemente fissati, ai sensi dell'art. 303 cod. proc. pen., in mesi, in stretta similitudine rispetto a quanto
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stabilito in ordine alla durata del trattenimento pre-espulsivo e delle relative proroghe. Nonostante l'esistenza, nella giurisprudenza di legittimità, di un risalente e ormai superato diverso avviso (Sez. 6, n. 2958 del 13/12/2007, dep. 2008, [...], Rv. 238634 - 01; Sez. 6, n. 2182 del 02/10/2007, [...], Rv. 238387 01; Sez. 5, n. 38635 del 09/07/2003, Et'Hemaj Atmir, Rv. 227298 01; Sez. 6, n. 2838 del 06/07/1995, [...], Rv. 203082-01 e da Sez. 2, n. 3467 del 09/07/1992, [...], Rv. 191609-01), è ormai da lungo tempo consolidato l'orientamento in base al quale in tema di decorrenza del termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 303 cod. proc. pen. il computo vada eseguito secondo un criterio derogatorio, rispetto ai principi generali stabiliti dagli artt. 14, cod. pen. e 172, comma secondo, cod. proc. pen. Si veda, sul punto, il dictum di Sez. 5, n. 47979 del 21/10/2008, [...], Rv. 242943, a mente della quale: <<In tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare, la previsione di cui all'art. 297, comma primo, cod. proc. pen. - per la quale gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo deroga alla disciplina generale del computo dei termini (art. 14, comma secondo, cod. pen. e 172, comma quarto, cod. proc. pen.) che prevede la non computabilità del "dies a quo">> (sulla medesima direttrice interpretativa si sono posizionate Sez. 6, n. 22035 del 23/05/2012, [...], Rv. 252883 01 e Sez. 5, n. 14317 del 10/02/2010, [...], Rv. 246710-01). Deve ritenersi ormai incontroverso, nella giurisprudenza di questa Corte, il fatto che a differenza di quanto accade in sede di computo di termini utili per l'espletamento di attività di tipo processuale - debba farsi applicazione, nella materia ora in esame, al criterio derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria del computo dei termini e, consequenzialmente, includere nel computo il dies a quo della restrizione della libertà personale.
2.4. Facendo buon governo dei principi di diritto sopra enucleati, si deve, nella concreta vicenda, effettuare il seguente calcolo dei termini: - il trattenimento disposto dal Questore risale al 12/06/2025; - la convalida ad opera del Giudice di pace è intervenuta 14/06/2025, con termine ex lege pari a mesi tre;
- la scadenza di tale termine è da fissare al giorno 11/09/2025 (allorquando, computando il momento iniziale della restrizione, sono scaduti i tre mesi di efficacia del primo trattenimento, computati a far data dal provvedimento del Questore); - indipendentemente dal fatto che la proroga sia stata domandata prima della scadenza di tale termine, il nuovo termine, fissato in quarantacinque giorni ad opera del Giudice di pace con il provvedimento del 09/09/2025, non deve esser
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fatto decorrere da tale data, bensì dal momento della scadenza del primo termine di validità del trattenimento, pari a tre mesi, ossia, come detto, dal 11/09/2025; la proroga per il periodo di quarantacinque giorni, pertanto, è scaduto il 26/10/2025, con conseguente sopravvenuta inefficacia, a tale data, del trattenimento.
2.5. Merita accoglimento, quindi, la doglianza difensiva posta a fondamento del primo motivo, in quanto la decisione di proroga adottata dal Giudice di pace il 27/10/2025 nonché la relativa istanza inoltrata, in pari data, dalla Questura - è intervenuta quando i termini di efficacia del trattenimento erano già scaduti. In ragione di ciò, la misura deve essere dichiarata inefficace. La fondatezza della censura sin qui esaminata esplica un effetto di assorbimento, rispetto agli ulteriori motivi ed esime questo Collegio dall'esame degli stessi.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, viene disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, mandando alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Questore di Caltanissetta per le determinazioni di competenza. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codice in materia di protezione dei dati personali".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Manda la Cancelleria per l'immediata comunicazione al Questore di Caltanissetta. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, 12 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Angelo Valerio Lanna
Il Presidente Stefano Mogini Propin
19/4/2015
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