Sentenza 4 ottobre 2018
Massime • 1
In tema di termini di durata della custodia cautelare, il "dies a quo" decorre dal momento della effettiva restrizione della libertà personale e non dal momento di emissione dell'ordinanza, restando alla valutazione del pubblico ministero la scelta sul momento di esecuzione di quest'ultima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il termine di fase era iniziato a decorrere dalla data di esecuzione della misura, a nulla rilevando che il pubblico ministero avesse atteso due mesi dall'emissione dell'ordinanza pur essendo il destinatario già detenuto per altro reato).
Commentario • 1
- 1. Restrizione della libertà personale: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2018, n. 5874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5874 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2018 |
Testo completo
05874-19 J REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.21 -Presidente - Giacomo Paoloni C.C. 04/10/2018 Stefano Mogini Pierluigi Di Stefano R.G.N. 25841/2018 Massimo Ricciarelli Pietro Silvestri Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da RI DE, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza emessa il 12/04/2018 dal Tribunale della libertà di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale della libertà di Torino ha confermato l'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare in carcere disposta nei confronti di RI DE, ritenuto gravemente indiziato per quattro episodi di cessione di sostanze stupefacenti, commessi tra il dicembre 2015 ed il marzo 2016. In punto di fatto emerge che: a) al momento della emissione del titolo cautelare in esame, il 28/6/2017, RI era già detenuto in carcere per essere stato arrestato il 18/2/2017 per la detenzione di kg. 2,7 di hashish;
b) il titolo cautelare per il quale si procede è stato eseguito l'11/09/2017, dopo circa due mesi dalla sue emissione. 4 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione;
l'ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui non ha considerato che, emesso il titolo cautelare, la misura avrebbe dovuto essere immediatamente eseguita, in quanto "atto dovuto", non potendo la esecuzione del provvedimento essere oggetto di valutazione discrezionale da parte del pubblico ministero. Ne deriverebbe, si assume, che il termine di fase di durata della custodia cautelare avrebbe dovuto farsi decorrere dal 29/06/2017, cioè dalla data in cui fu emesso il titolo custodiale, e non da quello della sua esecuzione, con conseguente sopravvenuta inefficacia della misura. Si tratterebbe, quello evocato, di un principio di sistema desumibile dalla disciplina prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e dai principi costituzionali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
2. E' stato articolato un motivo, con cui, pur facendo formalmente riferimento al vizio di motivazione, si lamenta in realtà una violazione di legge, cioè una non corretta applicazione degli artt. 293- 297-303 cod. proc. pen. - 92 disp. att. cod. proc. pen. La Corte di Cassazione ha in molteplici occasioni chiarito al riguardo che non sono denunciabili, con il ricorso per cassazione, dei «vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alle argomentazioni giuridiche delle parti» (Sez. 5, n. 4173 del 22/02/1994, Marzola, Rv. 197993), in quanto o le medesime sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, ovvero sono infondate, ed in tal caso il provvedimento con cui il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 cod. proc. pen., che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta» (Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016, dep. 2017, Emanuele, Rv. 271451).
3. Pur volendo, tuttavia, ritenere che, contrariamente al dato testuale, il ricorrente abbia voluto denunciare una violazione di legge, nondimeno il motivo in esame è inammissibile per manifesta infondatezza. Esclusa ogni interferenza del caso di specie con l'istituto delle c.d. contestazioni a catena, al quale il ricorrente non ha fatto riferimento, il tema attiene al se esista un 2 principio generale secondo cui l'ordinanza custodiale debba essere eseguita immediatamente dopo la sua emissione, e se, in caso di violazione di detto principio, esista la possibilità che la decorrenza del termine di durata della misura debba essere retrodatata al momento della emissione della ordinanza.
3.1. Ai sensi dell'art. 297, comma 1, cod. proc. pen., gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento dell'effettiva privazione della libertà personale, ossia dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo. Il "dies a quo" del termine di durata della misura cautelare viene pertanto individuato nel giorno della effettiva privazione della libertà personale, ribadendosi in tal modo un principio generale già noto nella precedente esperienza normativa, secondo cui gli effetti restrittivi della libertà personale decorrono dal momento della esecuzione del relativo provvedimento giurisdizionale, ovvero, in difetto, dal momento in cui viene eseguito l'arresto in flagranza o il fermo da parte degli organi di polizia giudiziaria, qualora questi precedano l'emissione del provvedimento restrittivo. In senso simmetrico si pone l'art. 303 cod. proc. pen. secondo cui i termini di custodia cautelare devono essere calcolati dal giorno in cui ha avuto inizio la privazione della libertà personale. -92 disp. att. cod. proc. penNon diversamente, gli artt. 293 cod. proc. pen. disciplinano gli adempimenti, da osservare nel fase delle indagini preliminari, che attengono alla esecuzione dell'ordinanza cautelare: essa deve essere trasmessa immediatamente in duplice copia a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento al pubblico ministero, il quale ne cura l'esecuzione, affidando i relativi adempimenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Dunque, non si rinvengono norme che impongono e limitano il potere del pubblico ministero di gestire anche sotto il profilo temporale l'esecuzione della misura custodiale;
in tal senso non è irrilevante che il legislatore, mentre abbia previsto l'immediata trasmissione da parte del giudice del provvedimento cautelare al pubblico ministero, nessun riferimento abbia poi fatto quanto ai tempi con cui il pubblico deve curare l'esecuzione del titolo custodiale. La mancata previsione di norme volte a disciplinare i tempi di esecuzione del provvedimento è peraltro coerente con la struttura, con la funzione e con le esigenze sottese alla fase delle indagini preliminari, in cui può porsi come necessario il coordinamento tra la esecuzione di una misura cautelare ed esigenze investigative;
il ritardo con cui il Pubblico Ministero può dare esecuzione ad un titolo cautelare peraltro non è giuridicamente neutro, potendo esso incidere sulla verifica, in termini di attualità, della configurabilità delle ravvisate esigenze cautelari. Il codice di procedura penale conosce e disciplina meccanismi di retrodatazione della decorrenza del termine di durata della misura cautelare, ma essi sono legati alle 3 ipotesi riconducibili all'ambito operativo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., norma, quest'ultima, come detto, non evocata dall'odierno ricorrente. Nel caso di specie, il Tribunale ha peraltro chiarito come la non immediata esecuzione della misura fu dovuta alla esigenza di assicurare il buon esito della sua esecuzione, essendo stata adottata nei confronti di circa venti persone, in larga parte cittadini stranieri. Ne discende l'inammissibilità del motivo di ricorso.
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di 2.000,00 (duemila) Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Pietro Silvestri Liter Hun DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 FEB 2019 IL FUNZIONARIO QUDIZIARIO Piera Esposito T I O N E