Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2003, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 23/03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 0205 Dott. Ettore Pres ente MERCURIO 15862/00 4629 onsigliere BATTIMIE Dott. Bruno - Cron. Dott. Florindo Rel. Consigliere MINICHIELLO Rep. Dott. AL PICONE Consigliere Ud.29/10/02 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO SPEDALIERE, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO FABBRINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
S.P.A., in persona del legale CLINICA STABIA pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, rappresentato e Dariato Rufolo dall'avvocato STEFANO CIANCI giusta delega in2002 difeso 4325 atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 4/00 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 25/05/00 R.G.N. 12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE LUCA TAMAJO per delega BOURSIER NIUTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso rigetto del ricorso. -2- R.G. 15862/00 Svolgimento del processo Con sentenza del 25 maggio 2000, il Tribunale di Torre Annunziata respingeva l'appello proposto da OZ AL avverso la decisione del Pretore di Torre Annunziata-Sezione distaccata di Castellammare di Stabia del 26 maggio 1999, che ne aveva rigettato la domanda avente ad oggetto la dichiarazione di nullità, inefficacia ed illegittimità, per carenza di giusta causa o giustificato motivo ed in ogni caso per sproporzione fra sanzione e addebito, del licenziamento intimatogli il 12 dicembre 1994 dalla Clinica Stabia S.p.A. a seguito di infrazione disciplinare. Il OZ ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui la Clinica intimata ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Il ricorrente -premesso, in particolare, di essere stato licenziato a seguito di contestazione dell'infrazione consistita nell'aver impedito l'uscita dalla clinica ai dottori VI e UA e di aver inutilmente dedotto di aver loro chiesto di verbalizzare il motivo del loro ingresso in clinica temendo che altrimenti avrebbe potuto essere accusato, come già avvenuto in molte occasioni, di scarsa negligenza- denuncia, con un unico motivo, violazione ed erronea applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n.604 del 1966 e dell'art. 2119 cod. civ. nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2106, 2697 e 2729 dello stesso codice. Si duole che il Tribunale abbia escluso l'atteggiamento persecutorio della datrice di lavoro, da lui provato, invece, con l'esibizione delle copie delle precedenti contestazioni disciplinari, ed abbia trascurato la circostanza che i dottori VI e UA, entrambi consiglieri di amministrazione oltre che dipendenti della Società, abbiano ammesso di non aver dato peso o importanza alla richiesta di relazione loro rivolta dal OZ medesimo nell'esercizio delle sue mansioni di custode, con ciò 3 Fly ponendo in essere un comportamento gravemente sprezzante, cui avrebbe dovuto assegnarsi valore esimente ed a fronte del quale la condotta del lavoratore non avrebbe potuto essere proporzionalmente sanzionata con il licenziamento. Il ricorso è infondato. Nel confermare la sussistenza della giusta causa del licenziamento -considerato la conseguenza non di un atteggiamento persecutorio e discriminante della Clinica bensì di un comportamento del lavoratore "volutamente e reiteratamente scorretto nei confronti di persone sulla cui sicurezza rientrava nelle sue mansioni vigilare"- la sentenza impugnata non ha omesso di valutare le deposizioni del VI e del UA ed il comportamento dei medesimi. A tale riguardo il Tribunale ha affermato che nessun atteggiamento provocatorio poteva essere imputato ai medici, accorsi in clinica, dopo l'orario di lavoro, per riparare un ascensore non funzionante, essendo stato invece proprio l'atteggiamento del OZ (portiere) ad assumere immediatamente connotazioni provocatorie. Questi infatti, pur consapevole del ruolo professionale del VI e del UA, che ne giustificava la presenza in clinica anche in quell'ora serale, non si era sollecitamente adoperato per farli uscire, li aveva ostacolati non sbloccando il meccanismo della porta a vetri, con la pretesa di ottenere una relazione scritta e di attendere l'arrivo del medico di guardia, ed aveva addirittura impedito loro di lasciare il cortile, usando violenza sull'auto degli stessi, ponendosi innanzi all'uscita e costringendo i medici a fare retromarcia ed a rientrare in ufficio per chiedere l'intervento dei Carabinieri. Il Tribunale ha ritenuto non condivisibile la tesi che il lavoratore avesse assunto un atteggiamento zelante e rigoroso per il timore di successive sanzioni, rilevando l'inesistenza di prescrizioni regolamentari che imponessero ai medici di giustificare la loro presenza in clinica di notte ed aggiungendo che la Clinica, con lettera del 27 4 Ren febbraio 1992, aveva ribadito, in risposta alla sua pretesa di essere preavvisato per citofono dell'arrivo di chiunque, che rientrava nelle sue facoltà autorizzare il dottor VI, il OR sanitario o altro dirigente della clinica da lui conosciuto, ad entrare nella casa di cura a mezzo di proprio telecomando e senza obbligo di preavviso. A fronte dell'ampia motivazione della sentenza, che ha dato puntuale risposta alle censure articolate dell'appellante, non è configurabile alcun difetto argomentativo e, in particolare, il vizio di omesso esame di circostanza decisiva potenzialmente idonea ad indurre ad una diversa decisione;
tenuto conto, da un lato, che il non aver i dottori UA e VI dato "peso” o “importanza” alla richiesta della relazione non necessariamente significa che essi abbiano omesso qualsiasi risposta restando in assoluto silenzio, così sprezzantemente comportandosi -secondo l'assunto del ricorrente- come se il OZ “non ci fosse”, e. dall'altro lato, che siffatto ipotizzato silenzio sarebbe comunque parte del complessivo comportamento dei due medici che i giudici del merito hanno valutato ponendolo a raffronto con quello del lavoratore e considerando biasimevole solo quest'ultimo. E' invece evidente che il ricorso, nel suo complesso, tende inammissibilmente a contestare accertamenti e valutazioni tipicamente di merito (nella specie incensurabili in quanto sostenuti da adeguata ed accurata motivazione), in contrasto con le finalità ed i limiti propri del giudizio di legittimità. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la denuncia di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della causa, bensì solo la facoltà di controllare, sotto il profilo della corret:ezza giuridica e della coerenza logico- formale, le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata (v., fra le tante, Cass. 27 dicembre 1997 n.13045, 16 novembre 2000 n.14858). In particolare, la valutazione delle 5 реч risultanze della prova e il giudizio dell'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale è tenuto ad indicare le regioni del proprio convincimento ma non a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo considerarsi implicitamente disattesi rilievi e circostanze logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. 9 aprile 2001 n.5231, 9 novembre 2001 n.13910); Né è censurabile, infine, la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore e il licenziamento disciplinare irrogato, in quanto tale valutazione -anch'essa apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito- è stata dal Tribunale compiuta, con adeguata e logica motivazione, in relazione agli aspetti oggettivi e soggettivi dello specifico rapporto di lavoro (v. Cass. 26 maggio 2001 n.7188, 4 giugno 2002 n.8107, 11 maggio 2002 n.6790). L'impugnazione deve perciò essere rigettata. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, nonché di euro 2000,00 (duemila/00) per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 12,00% nonché di euro 2000,00 (duemila/00) per onorari. Così deciso, in Roma, il 29 ottobre 2002 Il Presidente Мисный Il Cons -est. Florindle Iefici arelle лелька Виши IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 11 FEB. 2003 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IL CANCELLIERE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Vil a B DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533