Sentenza 30 aprile 1999
Massime • 1
Allorché gli elementi indiziari provengono da un solo "collaborante" e, per di più, si basano su affermazioni sostanzialmente "de relato", la ricerca dei riscontri esterni che confermino l'attendibilità di tali dichiarazioni deve essere particolarmente rigorosa e, quando si affermi semplicemente che un soggetto sia affiliato a un'associazione mafiosa, tale affermazione deve essere confortata dalla verifica dell'esistenza di circostanze che in qualche modo consentano di contestualizzare la chiamata in reità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/1999, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 30/04/1999
1.Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2.Dott. ROSSI BRUNO " N. 3371
3.Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 05387/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) NO IA n.il07.04.1956
avverso ordinanza del 11.12.1999 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO sentita la relazione fatta dal consigliere dr. VANCHERI ANGELO sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIANFRANCO CIANI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, osserva:
Udito il difensore Avv. Mario De Caprio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Ricorre il difensore di NO IA avverso l'ordinanza dell'11.12.1998 del Tribunale del Riesame di Palermo, che ha confermato l'ordinanza emessa il 26.11.1998 dal GIP del Tribunale della stessa città, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto TU, indagato, insieme ad altri, del reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.
Ha osservato il tribunale:
- che il TU appariva raggiunto da gravi indizi di colpevolezza sulla scorta delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia AC VI - ritenuto intrinsecamente attendibile per la profondità del suo pregresso radicamento nella realtà mafiosa palermitana e trapanese e per la notevole importanza del contributo da lui dato alle indagini - il quale aveva affermato che il suddetto indagato faceva parte di "cosa nostra" e in particolare della famiglia mafiosa di Salaparuta-Poggioreale;
- che, in particolare, il AC aveva dichiarato che il TU lavora in un ufficio di Palermo che si occupa di agricoltura, mentre in precedenza aveva lavorato a Trapani, che il medesimo si era incontrato a Dattilo, in sua presenza, con TE SS RO, esponente di spicco dell'associazione mafiosa, e che quest'ultimo glielo aveva presentato formalmente come affiliato;
- che l'inserimento del TU nel l'organizzazione mafiosa si ricavava ab extrinseco dalla accertata circostanza che egli è dipendente dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste e che in precedenza egli aveva lavorato effettivamente in un ufficio di Trapani;
- che la sussistenza delle esigenze cautelari era ricavabile dalla presunzione di pericolosità prevista dall'art.275, comma 3, c.p.p. - Lamenta il ricorrente carenza di motivazione e violazione degli artt. 125, 273, 274 e 275 c.p.p. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, stante la presenza di contraddizioni nelle rivelazioni del collaborante, che aveva prima affermato e poi smentito di conoscere il fratello dell'indagato, a nome AR, e con riguardo alla assoluta genericità del racconto fatto dal AC, che non aveva trovato alcun riscontro nelle dichiarazioni di altri collaboranti ne' in altri elementi di sostegno, non potendosi considerare tali il semplice fatto che l'indagato fosse un dipendente dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste di Palermo.
Inoltre egli era conosciuto generalmente non con il nome anagrafico di BI, bensì con quello di O", per cui il fatto che risultava che il AC lo avesse indicato con il nome risultante dall'anagrafe costituiva un ulteriore elemento di sospetto circa la genuinità del riferimento.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ritiene infatti questa Corte che la motivazione concernente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del TU sia carente e che la stessa non rispetti le linee interpretative ed i principi che sono stati più volte affermati dalla giurisprudenza in tema di ravvisabilità di un compendio indiziario di sufficiente gravità, tale da legittimare la sottoposizione alla misura della custodia cautelare.
In particolare, si è ripetutamente affermato che, quando gli elementi indiziarì provengono da un solo collaborante e, per di più, si basano su affermazioni sostanzialmente de relato, la ricerca dei riscontri esterni che confermino l'attendibilità di tali dichiarazioni deve essere particolarmente rigorosa e, quando si affermi semplicemente che un soggetto sia affiliato ad una associazione mafiosa, tale affermazione deve essere confortata dalla verifica della esistenza di circostanze che in qualche modo consentano di contestualizzare la chiamata in reità. (v. Cass., Sez. VI, sent. n. 567 del 01-04-1998, Camelia;
Sez. I, sent. n. 4618 del 30-07-1997, Rigo;
Sez. VI, sent. n. 6 5.5 del 29-04-1997, Fazzalari;
Sez. IV, sent. n. 2664 del 13-12-1996, Tedesco;
Sez. I, sent. n. 2131 del 05-06-1996, Basile ecc.). Solo in tal modo, infatti, seguendo la struttura e la sostanza della chiamata, è possibile verificare se la stessa si connoti effettivamente come rappresentativa di gravi indizi di colpevolezza, provenendo l'attributo della "gravità" proprio dalla esistenza di elementi di conferma.
In tali casi non basta infatti affermare l'affidabilità del chiamante per potere ritenere assolto il dovere di motivazione, ma occorre che il giudice dimostri che la singola dichiarazione da lui resa sia attendibile, seguendo un percorso argomentativo che individui gli indici di conferma di essa, anche sul piano di una effettiva personalizzazione dei riscontri.
Nella specie l'unica chiamata si configura sostanzialmente, per il suo contenuto, come dichiarazione de relato, in quanto il AC, pur riferendo su di un fatto di cui avrebbe avuto diretta percezione (quella dell'incontro a Dattilo con TE SS RO), con riguardo alla essenziale circostanza della affiliazione dell'indagato, ne parla non come di un fatto a sua conoscenza, ma come di una circostanza appresa da quest'ultimo solo in quel frangente, anche se nella cosiddetta forma "ritualizzata". In una situazione siffatta, gli elementi di riscontro a tale unica ed isolata chiamata non possono che essere specificamente individualizzanti, nel senso, cioè, che non basta che siano genericamente riferibilì alla persona del chiamato, ma nel senso che devono in qualche modo riguardare la sua condotta in relazione al reato attribuitogli
Sotto tale aspetto il fatto che il collaborante abbia parlato del RO, riferendone come di soggetto che lavora come impiegato a Palermo in un ufficio che si occupa di agricoltura, non rappresenta dato generico riguardante la persona dell'accusato, ma non riferibile all'attività criminosa a lui attribuita.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che "In tema di applicabilità di misure cautelari personali, gli elementi descrittivi del fatto o del suo autore, intrinseci alla chiamata in correità e da essa stessa mutuati, non possono, anche se positivamente verificati, costituire elementi di riscontro poiché nulla aggiungono alla chiamata ne' la rafforzano oggettivamente e dall'esterno, ma dimostrano solo la conoscenza da parte del dichiarante di particolari che, tuttavia, non avvincono l'accusato al reato" (v. Cass., Sez. IV, sent. n. 41 del 28-03-1998, Roccaro). Senza dire che il carattere scarsamente circostanziato del racconto avrebbe avuto in ogni caso bisogno, per acquisire il carattere di indizio grave, di ulteriori e più specifici riferimenti. Non sembra che il tribunale si sia uniformato alle regole sopra enunciate, sicché la chiamata finisce con il non integrare i requisiti minimi per la sottoposizione ad un provvedimento limitativo della libertà personale. Non va poi sottaciuto che il tribunale ha omesso di esporre i motivi per i quali ha ritenuto non rilevante l'elemento, fornito dalla difesa, secondo cui il TU era comunemente conosciuto con il nome di GI e non con quello di BI. Così facendo risulta violata la norma di cui al comma 2, lett.c-bis, dell'art.292 c.p.p., in quanto la chiamata in reità non può non essere corroborata da riscontri estrinseci, rappresentativi o logici, dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto dedotti dall'accusato o comunque acquisiti. L'avere trascurato tale valutazione rappresenta un ulteriore motivo di nullità.
Poiché dunque il tribunale del riesame non ha adempiuto all'obbligo imprescindibile della motivazione su un punto che è senz'altro essenziale ai fini della decisione, e non sono stati rispettati imprescindibili principi giuridici, l'ordinanza impugnata, in quanto affetta da vizio risultante dal testo del provvedimento, implicante annullamento ai sensi dell'art.606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., la stessa, in conformità alle richieste del Procuratore Generale presso questa Corte, va annullata, con conseguente rinvio al Tribunale di Palermo, affinché proceda ad un nuovo esame, uniformandosi ai principi come sopra affermati.
Non può essere disposto l'annullamento senza rinvio, richiesto dalla difesa, in quanto il contenuto dell'ordinanza lascia comunque intravedere spazi quanto per ulteriori verifiche ed approfondimenti. Posto che dalla presente sentenza non consegue la liberazione del detenuto, ai sensi del comma I-ter dell'art.94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., introdotto dall'art.23 della citata legge n.332 del 1995, va dato mandato alla cancelleria di trasmetterne copia al direttore dell'istituto penitenziario in cui trovasi detenuto il TU BI.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo per nuovo esame
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi del comma 1-ter dell'art.94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.- Così deciso in Roma, il 30 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999