Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 1
La norma di cui all'art. 460, comma 3, cod. proc. pen. (come modificata dalla legge 6 marzo 2001 n. 60) prevede che copia del decreto penale sia notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato; ne consegue che in difetto della nomina di un difensore di fiducia deve procedersi alla preventiva nomina del difensore d'ufficio ed alla notifica del decreto a quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2003, n. 26497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26497 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FOSCARINI BRUNO PRESIDENTE
Dott. PROVIDENTI FRANCESCO CONSIGLIERE
Dott. PERRONE PASQUALE "
Dott. PANZANI LUCIANO "
Dott. FUMO MAURIZIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI DO, nato il [...];
avverso l'ORDINANZA del 15/07/2002 del GIP del TRIBUNALE di MODENA. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 15 luglio 2002 il GIP presso il Tribunale di Modena rigettava l'opposizione a decreto penale di condanna proposta da SI DO perché tardiva. Contestualmente il SI aveva anche depositato atto denominato "questione sul titolo esecutivo ex art.670 c.p.p." con cui chiedeva che il giudice accertasse che il decreto penale non era divenuto esecutivo, sospendendo l'esecuzione medesima e disponendo la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. Non consta che il Tribunale abbia provveduto su questa seconda istanza.
Ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza 15 luglio 2002 la difesa del SI lamentando violazione dell'art. 460, co. 3, c.p.p. nel testo modificato dalla legge 6 marzo 2001, n. 60, in quanto non poteva definirsi tardiva l'opposizione, non essendosi provveduto alla notifica al difensore d'ufficio, in difetto di nomina di difensore di fiducia. Nel ricorso il ricorrente osserva che sarebbe infondata la tesi sostenuta dall'ordinanza impugnata secondo la quale la notifica al difensore si renderebbe obbligatoria soltanto nei casi in cui vi sia stata nomina di difensore di fiducia o d'ufficio.
Il ricorso è fondato.
L'art. 460, co. 3, c.p.p. nel testo novellato prevede che copia del decreto sia "notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ...". Nel caso di specie la notifica al difensore non fu effettuata. È evidente che la norma, nel prevedere la notifica al difensore di fiducia o al difensore d'ufficio, comporta che in difetto di difensore di fiducia, debba procedersi alla previa nomina del difensore d'ufficio ed alla notifica del decreto a quest'ultimo. La contraria interpretazione, che legge l'inciso "eventualmente nominato" come riferito non soltanto al difensore di fiducia, ma anche al difensore d'ufficio, trascura che in questo modo si rende la tutela del diritto di difesa meramente eventuale, legata ad eventi casuali (che, giustamente osserva il P.G. presso questa Corte, non si saprebbe neppure individuare), mentre l'intenzione del legislatore nel modificare il testo dell'art. 460 era proprio nel senso di rafforzare la tutela del condannato, mettendolo in condizione tramite la difesa tecnica di adeguatamente valutare se proporre opposizione.
L'ordinanza va dunque annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al GIP presso il Tribunale di Modena per nuova notifica del decreto penale al difensore dell'imputato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al GIP presso il Tribunale di Modena per la notifica del decreto penale al difensore dell'imputato. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 GIUGNO 2003.