Sentenza 30 settembre 2008
Massime • 1
Non sussiste simulazione di reato quando l'alterazione del vero riguarda modalità e circostanze di fatto che non influiscono sulla configurazione giuridica del reato effettivamente commesso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 367 cod. pen. nella condotta di colei che, dopo aver presentato una querela per diffamazione in relazione alla pubblicazione su internet di foto che la ritraevano in atteggiamenti pornografici, aveva negato in una dichiarazione integrativa, contrariamente al vero, che le foto riguardassero la sua persona).
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- 1. Diffamazione social: sussiste in caso di pubblicazione di foto pornografiche senza consenso espresso (Cass. Pen n. 19659/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima Integra il reato di diffamazione la condotta di pubblicazione in un sito internet (nella specie, nel social network facebook) di immagini fotografiche che ritraggono una persona in atteggiamenti pornografici, in un contesto e per destinatari diversi da quelli in relazione ai quali sia stato precedentemente prestato il consenso alla pubblicazione (Cassazione penale sez. III - 19/03/2019). Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 22 giugno 2017, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini …
Leggi di più… - 2. È diffamazione postare foto di soggetti in atteggiamenti pornograficiRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 7 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2008, n. 38571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38571 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2008 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento