Sentenza 30 marzo 2017
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, la disciplina transitoria dettata dall'art. 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69, che delimita l'ambito di applicazione delle disposizioni del testo legislativo di attuazione nell'ordinamento italiano della decisione quadro 2002/584/GAI facendo riferimento alle richieste di esecuzione di provvedimenti emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore, ha riguardo alle sole procedure passive di consegna.
In tema di mandato di arresto europeo, le questioni relative al principio di specialità sono deducibili soltanto davanti allo Stato richiesto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2017, n. 27098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27098 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2017 |
Testo completo
2709 8-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 710 Giovanni Conti - Presidente - CC 30/03/2017- Anna Petruzzellis R.G.N. 51376/2016 Emilia Anna Giordano -Relatore - Ersilia Calvanese Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ED RI, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 30/11/2016 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza presentata nell'interesse di RI ED di nullità delle sentenze definitive di condanna emesse nei confronti di quest'ultimo e di revoca del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, con conseguente richiesta della sua scarcerazione e rideterminazione della pena. Assumeva l'istante che erroneamente era stato emesso nei suoi confronti mandato di arresto europeo dalle autorità italiane per l'esecuzione della sentenza della Corte di appello di Roma del 5 novembre 1994, relativa a reati commessi in C epoca precedente alla sua entrata in vigore (art. 40 I. n. 69 del 2005), con conseguente illegittima perdita delle garanzie previste dalla normativa estradizionale in tema di specialità e quindi nullità del relativo titolo esecutivo. Secondo il ED, risultavano parimenti nulli, per violazione del principio di specialità, il titolo esecutivo emesso in relazione alla sentenza della Corte di appello del 17 gennaio 2006, per il quale non risultava avanzato alle autorità spagnole il mandato di arresto europeo;
nonché la sentenza del Tribunale di Roma del 22 dicembre 2010, con la quale era stato condannato in via definitiva per fatti commessi anteriormente alla data del 7 agosto 2002 (unificati ex art. 81 cod. pen. a quelli oggetto della sentenza del 1994) e a quella di emissione del m.a.e. L'istante aveva rilevato che non solo erano state violate le norme in materia estradizionale, ma anche la procedura di estensione del mandato di arresto europeo era da ritenersi invalida (la cui documentazione non era stata neppure reperita in atti): il provvedimento di concessione dell'estensione era generico, non indicando il numero del ma.e., la sua data di emissione e i fatti per i quali era stato emesso. Il Tribunale riteneva infondate le questioni sollevate dall'istante, in quanto: la invocata disciplina transitoria era applicabile ai soli mandati «passivi», come anche stabilito dalla giurisprudenza di legittimità; il m.a.e. emesso per l'esecuzione della sentenza del 2006 era presente nel fascicolo della Corte di appello;
la questione della violazione del principio di specialità era stata già esaminata e respinta nel corso del procedimento relativo alla sentenza del 2010 e quindi oramai coperta dal giudicato;
in ogni caso per i fatti oggetto di questo giudizio era stato concesso provvedimento di estensione del m.a.e. dalle autorità spagnole.
2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione RI ED, per mezzo del suo difensore, avv. Claudio Sforza, denunciando: -violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine agli artt. 26 e 40 I. n. 69 del 2005, in quanto l'interpretazione della disciplina transitoria del m.a.e. ai soli mandati passivi, accolta dalla sentenza della S.C. n. 36642 del 2014, evocata dai giudici a quibus, determinerebbe una palese violazione dell'art.
3. Cost. e non risulterebbe comunque avallata dalle sentenze della Suprema Corte n. 44235 del 2005, n. 29150 del 2007 e n. 29872 del 2009, con conseguente inibizione, per l'applicazione della normativa estradizionale, dell'esercizio dell'azione penale;
-violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'art. 30 I. n. 69 del 2005, avendo il Tribunale travisato le doglianze difensive sulla incompletezza del 2 ८ m.a.e., il quale pur evocando un cumulo di pene, comprendeva in realtà un unico reato, senza indicare le sentenze da porre in esecuzione;
-· violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine agli artt. 666 e 670 cod. proc. pen., art. 30 I. n. 69 del 2005, avendo il Tribunale ritenuto sufficiente dare atto della presenza dell'atto processuale di cui su era contestata la mancanza, senza tuttavia consentire alla difesa il contraddittorio;
-violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine agli artt. 666 e 670 cod. proc. pen., artt. 30 e 40 I. n. 69 del 2005, in quanto soltanto dalla produzione degli atti la difesa era posta in condizione di verificare la corretta applicazione del principio di specialità e la validità della sentenza emessa nel 2010; in ogni caso, nessuna preclusione vi sarebbe per la riproposizione della questione della violazione della specialità in sede esecutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.
2. Il primo motivo propone una lettura dell'art. 40 I. n. 69 del 2005 - disposizione che delimita l'ambito di applicazione delle disposizioni del testo legislativo di attuazione nell'ordinamento italiano della decisione quadro 2002/584/GAI - da tempo disattesa dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 36642 del 03/07/2014, Bindi, Rv. 260259), in base a plurimi profili. In primis, il dato letterale rende chiaro che la suddetta disposizione transitoria si riferisce alle sole «richieste di esecuzione», espressione che indica le richieste cosiddette passive. D'altra parte, la previsione normativa in esame ha la funzione di dare attuazione a quanto stabilito dalla decisione quadro del 2002 sul mandato di arresto europeo, che all'art. 32 stabilisce che «ogni Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione quadro da parte del Consiglio, fare una dichiarazione secondo cui in qualità di Stato dell'esecuzione esso continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima di una data da esso precisata conformemente al sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004. La data in questione non può essere posteriore al 7 agosto 2002». In secondo luogo, la questione posta dal ricorrente si presenta all'evidenza infondata anche sotto il profilo sistematico. Una volta infatti che lo Stato richiesto abbia accettato di «trattare» la richiesta come mandato di arresto europeo ne derivano le conseguenze relative al regime applicabile anche per quanto concerne le limitazioni derivanti dal principio di specialità. Era pertanto in quello Stato (nella specie, la Spagna) che 3 功 l'interessato doveva far valere nella prevista sede giurisdizionale (artt. 14 e 15 della decisione quadro) la questione della normativa applicabile alla sua consegna. Che la scelta del regime di consegna sia prerogativa dello Stato di rifugio, d'altra parte, è stato più volte affermato in sede di legittimità laddove quest'ultimo, anziché estradare, decida di espellere la persona richiesta in consegna. I provvedimenti di espulsione di un soggetto verso l'Italia da parte di un Stato estero, ovvero di consegna allo Stato italiano a seguito di espulsione, non pongono infatti limiti all'esercizio dell'azione penale in Italia e non comportano l'applicazione della procedura di estradizione, trattandosi di atti che, troncano ogni rapporto di ospitalità o di residenza con lo Stato che provvede alla consegna e dimostra, in tal modo, il proprio disinteresse ad attivare forme di protezione nei confronti di tale soggetto (Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267465; Sez. 6, n. 621 del 03/03/1993, Palazzolo, Rv. 195629). Muovendo da tale linea interpretativa, le Sezioni Unite hanno affermato che non sono impugnabili nell'ordinamento interno, neanche ai sensi degli artt. 111, comma settimo, Cost. e 568, comma secondo, cod. proc. pen., il mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana nella procedura attiva di consegna (artt. 28, 29 e 30 della L. 22 aprile 2005, n. 69) ed il provvedimento emesso (eventualmente in forma di m.a.e.) dalla stessa autorità nella procedura di estensione attiva della consegna di cui agli artt. 32 e 26 della legge sopra citata, potendo i loro eventuali vizi essere dedotti solo nello Stato richiesto, qualora incidano sulla procedura di sua pertinenza, e secondo le regole, le forme ed i tempi previsti nel relativo ordinamento (Sez. U, n. 30769 del 21/06/2012, Caiazzo, Rv. 252891). Il mandato di arresto europeo è infatti atto rivolto (non al soggetto destinatario della misura ma) all'autorità estera, con carattere chiaramente accessorio e strumentale rispetto al provvedimento restrittivo di cui vuole conseguire la concreta esecuzione mediante la cooperazione di detta autorità.
2. Sulla base di quanto ora esposto sulla non impugnabilità in Italia del mandato di arresto europeo attivo, sono inammissibili le censure versate nel secondo, terzo e quarto motivo. In ordine a quest'ultimo motivo, va inoltre ribadito il costante insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui non possono dedursi in sede esecutiva questioni concernenti la fase di cognizione - proponibili soltanto attraverso i normali mezzi di impugnazione ordinaria e straordinaria dovendo le richieste da far valere nel procedimento di esecuzione riguardare esclusivamente l'esistenza del giudicato e la validità formale del titolo che legittima l'esecuzione penale. Pertanto, il giudice 40 dell'esecuzione non può attribuire alcun rilievo ad eventuali nullità, anche assolute e insanabili, eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione, ma deve limitare il proprio accertamento alla «regolarità formale e sostanziale del titolo» su cui si fonda l'intrapresa esecuzione. Con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione non può annullare la sentenza di condanna per violazione del principio di specialità della estradizione (Sez. U, n. 11971 del 29/11/2007, dep. 2008, Pazienza, Rv. 238953). Quanto alla fase esecutiva è sufficiente richiamare la circostanza, di cui si è dato puntualmente atto nella ordinanza impugnata, che la Spagna ha concessione l'estensione della consegna per i fatti oggetto della sentenza di condanna del Tribunale del 2010. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 1.500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/03/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Conti Ersilia Calyanese 99mk DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 30 MAG/2017 DI CAS PUCCHIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silvana N E O 5