Sentenza 24 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non può darsi corso alla richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di esecuzione di un mandato emesso e ricevuto prima della data di entrata in vigore della L. 22 aprile 2005 n. 69 (14 maggio 2005).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2005, n. 44235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44235 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 24/10/2005
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - N. 1749
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 38861/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO - SEZIONE DI DISTACCATA DI BOLZANO;
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, in data 27 settembre 2005;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo. OSSERVA
Con sentenza del 27 settembre 2005 la Corte d'appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha disposto la consegna immediata dell'estradando, RI AR NZ, alla autorità giudiziaria austriaca richiedente (Landesgericht Innsbruck). Il RI, cittadino austriaco, era stato arrestato ai sensi dell'art. 716 c.p.p. dalla Squadra Mobile della Questura di Bolzano, perché nei suoi confronti risultava emesso un ordine di custodia cautelare dal Tribunale di Innsbruck per traffico di stupefacenti. L'arresto provvisorio veniva tempestivamente convalidato dal presidente della Corte d'appello che, dopo aver rilevato che era stata preannunciata domanda di estradizione dall'autorità austriaca, disponeva la custodia cautelare in carcere dell'estradando. In data 5 aprile 2005, nel corso dell'identificazione personale, il RI prestava il proprio consenso all'estradizione, regolarmente comunicato al Ministero della Giustizia.
In data 6 aprile 2005 il Ministro della Giustizia chiedeva il mantenimento della misura coercitiva;
successivamente, con nota del 13 maggio 2005, comunicava che le autorità austriache non avevano fatto pervenire tempestivamente alcuna documentata domanda di estradizione.
Il RI, tuttavia, rimaneva in stato di detenzione e dopo qualche mese interveniva la sentenza della Corte di appello in epigrafe indicata, avverso la quale ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, chiedendone l'annullamento, con la revoca della misura cautelare disposta.
In particolare, il procuratore generale rileva che la procedura in questione, iniziata in base alla tradizionale procedura di estradizione, sarebbe inspiegabilmente proseguita in applicazione della nuova normativa sul mandato d'arresto europeo e che, in ogni caso, la Corte di appello non avrebbe potuto ordinare la consegna dell'estradando ne' in forza della L. n. 69 del 2005, ne' applicando la tradizionale procedura codicistica, per la mancanza dei rispettivi presupposti, ma avrebbe dovuto procedere alla revoca della misura cautelare disposta, non essendo pervenuta al Ministero della Giustizia o al Ministero degli affari esteri la documentata domanda di estradizione nel termine richiesto dall'art. 715 c.p.p.. Il ricorso è fondato.
Come ha rilevato il procuratore generale ricorrente, sulla procedura estradizionale si è innestata, successivamente, la diversa procedura del mandato di arresto europeo, in una confusione di presupposti, di ruoli e di competenze.
La sentenza impugnata ha fatto applicazione della nuova legge sul mandato di arresto europeo (L. n. 69 del 22 aprile 2005,), sebbene non l'abbia mai menzionata: lo dimostrerebbe il riferimento, contenuto in motivazione, alla nuova competenza in materia di estradizione che si sarebbe "medio tempore (...) radicata in capo a questa autorità".
In realtà, la L. n. 69 del 2005, art. 40, detta un regime transitorio per la nuova normativa, prevedendone l'applicazione alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei "emessi e ricevuti" dopo la data della sua entrata in vigore (14 maggio 2005), limitandone, inoltre, l'esecuzione per i reati commessi successivamente al 7 agosto 2002 e dettando una speciale disciplina per la consegna obbligatoria, che trova applicazione solo per i fatti successivi all'entrata in vigore della legge.
Sulla base di questo regime, che regola i rapporti intertemporali tra il vecchio sistema delle estradizioni e il mandato d'arresto europeo, non vi era spazio per l'applicazione della nuova normativa da parte della Corte d'appello: infatti, il mandato d'arresto europeo dell'autorità giudiziaria austriaca risulta emesso il 3 marzo 2005 e ricevuto dalla procura della Repubblica di Bolzano in data 11 aprile 2005, quindi sicuramente prima della data indicata dalla disposizione transitoria.
Peraltro, anche considerando la sentenza come emessa ai sensi degli artt. 704 e 705 c.p.p., deve comunque escludersi che vi siano i presupposti per la consegna dell'estradando, in quanto, come risulta dalle note trasmesse dal Ministero della Giustizia in data 13 maggio, 29 settembre e 10 ottobre 2005, l'Austria non ha mai presentato richiesta di estradizione.
Tale situazione di impasse non è superabile neppure considerando il mandato d'arresto equipollente, quanto ad effetti, alla richiesta di estradizione, in quanto, sebbene tale equiparazione possa ritenersi ammissibile in relazione al contenuto dei due atti, tuttavia deve rilevarsi che nel caso di specie, oltre alla difficoltà nella ricostruzione della procedura osservata - non è chiaro, ad esempio, perché la Corte d'appello abbia emesso la decisione sull'estradizione in presenza del consenso prestato dal RI -, il mandato di arresto europeo non è mai stato trasmesso al Ministero della Giustizia che, di conseguenza, non ha potuto emettere alcun decreto di estradizione (si veda nota del 29 settembre 2005). In ogni caso, in assenza della domanda di estradizione, che avrebbe dovuto essere presentata nel termine di cui all'art. 715 c.p.p., comma 6, da parte del governo austriaco, la misura cautelare emessa nei confronti dell'estradando doveva comunque essere revocata, con la sua immediata liberazione se non detenuto per altra causa. Liberazione che sarebbe dovuta conseguire anche in base all'art. 708 c.p.p., una volta scaduto il termine per la decisione del ministro,
dopo la ricezione del verbale che dava atto del consenso all'estradizione.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata, disponendo, inoltre, l'immediata liberazione del RI se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata (Corte d'appello di Trento - Sez. distaccata di Bolzano del 27/09/2005) e ordina che RI AR NZ sia immediatamente rimesso in libertà se non detenuto per altro.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p., nonché per quelli ex art. 203 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005