Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 1
Per la configurabilità del reato di millantato credito è sufficiente che l'agente ostenti una possibilità di influire sul pubblico ufficiale o impiegato in via mediata, senza che occorra l'indicazione nominativa del funzionario o dell'impiegato che debbono essere comprati o remunerati, poiché l'interesse primario tutelato dalla norma di cui all'art. 346 cod. pen. è il prestigio della p.a. che è offeso quando un suo organo, anche se non specificamente indicato, viene fatto apparire come corrotto o corruttibile o quando la sua attività funzionale viene fatta apparire come ispirata a caratteri incompatibili con quelli di imparzialità o correttezza cui la p.a. deve ispirarsi ex lege.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/1999, n. 9425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9425 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 17/6/1999
1. Dott. Ugo CANDELA Consigliere SENTENZA
2. " Tito GARRIBBA " N. 1193
3. " CE SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo CORTESE " N. 12172/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
FA ES, nato ad [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 27-11-1998 con la quale veniva confermata la sentenza del Tribunale di Trani del 31- 10-1997 di condanna di NE CE per il reato di cui all'art.346 c.p.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. F.SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. A.G. ABBATE che ha concluso per: Rigetto del ricorso;
O S S E R V A
Sull'appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Trani e da FA ES avverso la sentenza di detto Tribunale in data 31 - 10-1997 che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di millantato credito presso la Commissione esaminatrice di un Istituto Tecnico di Roma, ove tal ZZ NZ avrebbe dovuto sostenere gli esami per conseguire il diploma di scuola media superiore, dopo aver frequentato l'Istituto di istruzione superiore "Universal", gestito dalla Computer Didactis Center s.r.l., di cui il FA era collaboratore, facendosi consegnare dalla ZZ la somma di lire 1.200.000=, quale prezzo per la propria mediazione presso detta commissione d'esami, in Trani il 10-3-95, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione e lire 400.000= di multa ed assolvendolo dall'imputazione di truffa perché il fatto non sussiste (capo B) contro cui appellava il P.M.), la Corte di Appello di bari, con sentenza del 27-11-98, confermava il giudizio di I^ grado. In proposito, i giudici della Corte territoriale ribadivano la sussistenza del reato di millantato credito, stante la condanna dell'imputato, quale compartecipe dell'Istituto presso cui era iscritta la ragazza e l'inequivoco tenore delle sue asserzioni, riferite alla possibilità di "agganci" con la commissione esaminatrice di Roma, tanto da indurre la ZZ a versare la somma richiesta a tal fine, peraltro solo formalmente destinata, insieme a quella di iscrizione e frequenza alla Scuola, al servizio di "assistenza agli esami", non obbligatorio.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il FA, deducendo, a motivi del gravame:
I) Violazione dell'art. 346 co. I^ c.p. in relazione all'art. 606 lett.b) cpp., per inidoneità della contestata millanteria ad integrare la fattispecie delittuosa relativa, trattandosi di asserzione non soltanto "fumosa" ma apriva di seri e credibili dettagli e come tale, incapace di influire su persona, quale la ZZ, non certo sprovveduta;
2) Mancanza di motivazione in ordine alle doglianze esposte al punto A/2 dell'atto di Appello, in violazione dell'art. 606 lett.e) cpp., in merito al concetto di servizio di assistenza agli esami ed alla relativa posizione riferibile ad esso ricorrente, in riferimento alle giustificazioni offerte dall'imputato ed al tenore delle dichiarazioni della ragazza;
3) Difetto assoluto di motivazione in ordine alla denunciata inattendibilità del teste a carico AL NA, in violazione dell'art. 606 lett.e) cpp., in contrasto perfino con le stesse accuse formulate dalla ZZ.
Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed invero, quanto al motivo su I), rileva la Corte che, come risulta dal testo della sentenza impugnata (cfr. foll. 6-7), i giudici della Corte territoriale hanno offerto convincente ed esaustiva risposta a supporto del confermato giudizio di colpevolezza del FA in ordine al reato ascrittogli.
Di quest'ultimo, infatti, è dato riconoscere in pieno gli elementi costitutivi in punto di loro oggettività e soggettività, pacifica essendo la rilevanza penale anche nell'ipotesi in cui l'agente ostenti una possibilità di influire sul pubblico ufficiale o impiegata, in via mediata, oltre che diretta, senza che occorra l'indicazione nominativa del funzionario o impiegato presso cui di è millantato il credito. Bene, infatti, i giudici di merito, in armonia con il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte Suprema (segnatamente ed esattamente richiamato in sentenza anche in relazione a decisioni di questa stessa sezioni, oggi decidente), hanno ribadito che l'interesse primario tutelato dalla norma in parola è il prestigio della P.A. che resta compromesso, allorché un suo organo, anche se non specificamente indicato, viene fatto apparite come soggetto corrotto o corruttibile, ovvero quando la sua attività funzionale possa farsi apparire come ispirata a caratteri incompatibili con quelli di imparzialità e correttezza, cui la P.A. deve conformarsi ex lege.
Di qui la riconosciuta idoneità della condotta del ricorrente ad integrare gli elementi costitutivi del reato de quo, in rapporto alla posizione della ZZ, inequivocamente determinatasi a versare la somma incriminata proprio e solo nella prospettiva di sostenere, in condizioni di intuibile e concreto favore, i noti esami per conseguire l'agognato diploma di studio.
Quanto al motivo sub 2), rileva la Corte che, a prescindere dalla motivata risposta desumibile nel contesto della impugnata sentenza alla dedotta censura, resta il fatto che essa sostanzialmente si risolve in riferimento a questioni di fatto, come tali inammissibili in questa sede di legittimità.
In ordine al motivo sub 3), trattasi di questione del tutto irrilevante, non risultando affatto che ne' la sentenza di I^ grado, nè quella impugnata abbiano utilizzato la testimonianza dell'Alcino ai fini del decidere.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 1999