Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/1999, n. 9425
CASS
Sentenza 17 giugno 1999

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Per la configurabilità del reato di millantato credito è sufficiente che l'agente ostenti una possibilità di influire sul pubblico ufficiale o impiegato in via mediata, senza che occorra l'indicazione nominativa del funzionario o dell'impiegato che debbono essere comprati o remunerati, poiché l'interesse primario tutelato dalla norma di cui all'art. 346 cod. pen. è il prestigio della p.a. che è offeso quando un suo organo, anche se non specificamente indicato, viene fatto apparire come corrotto o corruttibile o quando la sua attività funzionale viene fatta apparire come ispirata a caratteri incompatibili con quelli di imparzialità o correttezza cui la p.a. deve ispirarsi ex lege.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/1999, n. 9425
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9425
    Data del deposito : 17 giugno 1999

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