CASS
Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2024, n. 4229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4229 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR ER, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/06/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4229 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/06/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia rigettava l'opposizione presentata nell'interesse di RR ER, nella qualità di terzo estraneo, avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod.proc.pen. emessa in data 14.4.2023. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RR ER, a mezzo del difensore di fiducia con procura speciale, articolando due motivi, con i quali deduce violazione degli artt. 125 cod.proc.pen. e 12-bis d.lgs 74/2000 e vizio di motivazione. Argomenta che erroneamente il Giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che la mera delega della sig.ra AT di operare sul libretto postale del sig. RR implicava la piena disponibilità di dette somme in capo alla predetta, condannata per il delitto di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000, con sentenza n. 1085/2021 emessa dal Gup del Tribunale di Brescia, irrevocabile dal 29.12.201; infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'imputato, anche ove non caratterizzata da limitazioni, non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest'ultinno delle somme depositate;
inoltre, gli elementi di fatto, indicati nella ordinanza impugnata quali dimostrativi della libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato, erano generici e non comprovavano che la AT avesse utilizzato i fondi per scopi personali. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono infondati. 2. E' costante l'affermazione secondo cui la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di "disponibilità" richiesta dall'art. 322-ter cod. pen. ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (da ultimo, Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep.28/04/2020, Rv. 279377). Ed è stato precisato che la "disponibilità", che consiste nella relazione della signoria di fatto dell'indagato o del condannato sul bene, a prescindere dalle categorie del diritto privato, può essere desunta anche dalla titolarità di una delega ad operare su conti correnti o altri rapporti bancari, sebbene la delega non possa 2 ritenersi da sola elemento dimostrativo del potere di esercitare in autonomia le facoltà del proprietario o del possessore delle somme, non foss'altro che per l'esistenza del negozio di mandato che implica il dovere di rendere conto dell'attività svolta al delegante (Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 27702). 3. Nella specie, il Giudice dell'esecuzione, ha valorizzato, quali elementi comprovanti la "disponibilità" da parte di AT AR AD (condannata per il delitto di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000) della somma di denaro depositata sul libretto postale n. 49350015 intestato a RR ER, oltre alla esistenza di delega ad operare senza alcuna limitazione, anche l'assenza di un rapporto gestorio tale da far ritenere che la condannata operasse sul libretto postale per conto dell'intestatario, la relazione di convivenza tra i soggetti in questione e le dichiarazioni rese dalla stessa condannata in sede di compilazione del modulo antiriciclaggio che evidenziavano un uso promiscuo del libretto postale da parte dell'intestatario e della delegata. Trattasi di motivazione adeguata e non manifestamente illogica ed in linea con i principi di diritto suesposti. 4. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/12/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4229 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/06/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia rigettava l'opposizione presentata nell'interesse di RR ER, nella qualità di terzo estraneo, avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod.proc.pen. emessa in data 14.4.2023. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RR ER, a mezzo del difensore di fiducia con procura speciale, articolando due motivi, con i quali deduce violazione degli artt. 125 cod.proc.pen. e 12-bis d.lgs 74/2000 e vizio di motivazione. Argomenta che erroneamente il Giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che la mera delega della sig.ra AT di operare sul libretto postale del sig. RR implicava la piena disponibilità di dette somme in capo alla predetta, condannata per il delitto di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000, con sentenza n. 1085/2021 emessa dal Gup del Tribunale di Brescia, irrevocabile dal 29.12.201; infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'imputato, anche ove non caratterizzata da limitazioni, non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest'ultinno delle somme depositate;
inoltre, gli elementi di fatto, indicati nella ordinanza impugnata quali dimostrativi della libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato, erano generici e non comprovavano che la AT avesse utilizzato i fondi per scopi personali. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono infondati. 2. E' costante l'affermazione secondo cui la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di "disponibilità" richiesta dall'art. 322-ter cod. pen. ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (da ultimo, Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep.28/04/2020, Rv. 279377). Ed è stato precisato che la "disponibilità", che consiste nella relazione della signoria di fatto dell'indagato o del condannato sul bene, a prescindere dalle categorie del diritto privato, può essere desunta anche dalla titolarità di una delega ad operare su conti correnti o altri rapporti bancari, sebbene la delega non possa 2 ritenersi da sola elemento dimostrativo del potere di esercitare in autonomia le facoltà del proprietario o del possessore delle somme, non foss'altro che per l'esistenza del negozio di mandato che implica il dovere di rendere conto dell'attività svolta al delegante (Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 27702). 3. Nella specie, il Giudice dell'esecuzione, ha valorizzato, quali elementi comprovanti la "disponibilità" da parte di AT AR AD (condannata per il delitto di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000) della somma di denaro depositata sul libretto postale n. 49350015 intestato a RR ER, oltre alla esistenza di delega ad operare senza alcuna limitazione, anche l'assenza di un rapporto gestorio tale da far ritenere che la condannata operasse sul libretto postale per conto dell'intestatario, la relazione di convivenza tra i soggetti in questione e le dichiarazioni rese dalla stessa condannata in sede di compilazione del modulo antiriciclaggio che evidenziavano un uso promiscuo del libretto postale da parte dell'intestatario e della delegata. Trattasi di motivazione adeguata e non manifestamente illogica ed in linea con i principi di diritto suesposti. 4. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/12/2023