Sentenza 15 febbraio 2007
Massime • 1
Una volta ripristinata, per effetto della sentenza 6 febbraio 2007 n. 26 della Corte costituzionale, la facoltà del P.M. di appellare le sentenze di proscioglimento dell'imputato soppressa dalla legge n. 46 del 2006, il ricorso per cassazione proposto direttamente contro la decisione di primo grado dopo l'entrata in vigore di detta legge e avente ad oggetto vizi di motivazione di essa va qualificato come appello con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente per il relativo giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2007, n. 11484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11484 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2007 |
Testo completo
1 14 84 /0 7 Registro generale n. 28614/2006 84 Pubblica udienza del 15 febbraio 2007
Ordinanza n. 516
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza sezione penale composta da:
dott. Ernesto Lupo Presidente dott. Guido de Maio Consigliere dott. Claudia Squassoni Consigliere dott. Mario Gentile Consigliere dott. Antonio Ianniello Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte
d'appello di Ancona avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 6 dicembre 2005, che ha assolto perché il fatto non costituisce reato RO
AY, nato a [...] il [...], dall'imputazione di cui all'art. 171- ter, comma primo, lett. c) e d) della legge 22 aprile 1941 n. 633, come novellato dall'art. 14 della legge 18 agosto 2000 n. 248 e dall'art. 26, comma primo del D. Lgs. n. 68/2003; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentito il P.G. nella persona del dott. Sugelo Di Popolo che ha chiesto la "
conversione del ricorso per cassazione in appello;
osserva premesso che con sentenza del 6 dicembre 2005, il Tribunale di Ascoli
Piceno ha assolto RO AY, perché il fatto non costituisce reato, in
1941 n. 633, come introdotto con l'art. 14 della legge 18 agosto 2000 n. 248, per avere detenuto a scopo commerciale, in Ascoli Piceno il 5 dicembre 2000,
n. 16 supporti musicali contenenti opere tutelate dal diritto di autore abusivamente riprodotti e privi del prescritto contrassegno SIAE, motivando la propria decisione con l'argomento che non sarebbe emersa la prova in ordine al contenuto del C.D. "che è determinante per quanto riguarda l'elemento della riproduzione abusiva";
che avverso la sentenza ha proposto in data 10 marzo 2006 ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di
Ancona, deducendo la contraddittorietà e manifesta illogicità della relativa motivazione, col rilevare che i supporti musicali in parola erano disponibili e sequestrati come corpo di reato e pertanto il giudice avrebbe potuto e dovuto disporne l'ascolto per accertare il relativo contenuto, mentre aveva addirittura respinto una istanza della difesa che chiedeva di ascoltarli, affermando che era non necessario;
che il P.G. chiede pertanto l'annullamento delle sentenza, con ogni consequenziale provvedimento;
rilevato che con sentenza in data 6 febbraio 2007 n. 26 la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
20 febbraio 2006 n. 46 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., aveva escluso il potere del Pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2° c.p.p., nonché dell'art. 10, comma 2° della citata legge n.
46/06, nella parte in cui aveva previsto che l'appello del P.M. contro una sentenza di proscioglimento proposto prima dell'entrata in vigore della medesima legge dovesse essere dichiarato inammissibile;
considerato che
a norma dell'art. 30, comma 3° della legge 11 marzo
1953 n. 87 "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione", salve le situazioni giuridiche già esaurite;
ritenuto che
nel caso in esame non può valutarsi come esaurita, con il ricorso del P.G. del 10 marzo 2006, la fase della proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza citata del Tribunale di Ascoli Piceno, stante l'unitarietà della fase che ha inizio con la proposizione del gravame e che si esaurisce con la decisione di esso;
che pertanto all'impugnazione in parola, proposta in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 46/06 (9 marzo 2006), non sono applicabili le norme di tale legge dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza citata del 6 febbraio 2007;
ritenuto che tale impugnazione, in ragione del suo contenuto che rimanda alla violazione di cui all'art. 606, comma 1°, lett. e) c.p.p., non può essere qualificata come ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569
c.p.p. e che, avendo ad oggetto una sentenza appellabile ai sensi dell'art. 593
c.p.p., deve, a norma dell'art. 568, comma 5°, c.p.p., essere qualificata come appello, con conseguente trasmissi one degli atti alla Corte d'appello di
Ancona;
P. Q. M.
La Corte, qualificata l'impugnazione del P.M. come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Ancona. Così decisodeciso j Roma, il 15 febbraio 2007
Il Consigliere relatore Il Presidente
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DEPOSITATA IN ELRIA
SUPREMA il 16 MAR. 2007
IL EL (Paolo Mensued