Sentenza 10 aprile 2008
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, è da ritenere che al difensore del soggetto ammesso alla fruizione del beneficio sia dovuto il compenso anche per la redazione dell'istanza volta ad ottenere detta ammissione nonché per l'esame e lo studio del provvedimento conclusivo del procedimento al quale la stessa si riferisce, indipendentemente dalla circostanza che tale provvedimento sia stato o meno oggetto di impugnazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/2008, n. 17720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17720 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2008 |
Testo completo
177 20 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 10/04/2008
SENTENZA
N. 919 , Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CAMPANATO GRAZIANA PRESIDENTE
CONSIGLIERE1. Dott. MARZANO FRANCESCO REGISTRO GENERALE
N. 039079/2006 2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE "
3. Dott. LICARI CARLO "
4. Dott. PICCIALLI PATRIZIA "T
ha pronunciato la seguente
SENTENZA /
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE D'APPELLO di PALERMO
nei confronti di:
N. IL 00/00/0000 1) AVV GAROFALO CARLA N. IL 00/00/0000 2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso ORDINANZA del 29/05/2006
TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
BRUSCO CARLO GIUSEPPE lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. ncenzo GERACI Che ha concluse per l'accoglimento del ricorso
1
I) Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di
Palermo ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 29 maggio 2006 del
Presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo che giudicando sull'opposizione proposta contro il decreto di liquidazioni dei compensi emesso dal medesimo Tribunale a favore dell'avv. CARLA GAROFALO difensore di LO OL NZ ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha rigettato l'opposizione proposta.
A fondamento del ricorso si deducono varie censure che riguardano il compenso per la redazione dell'istanza di ammissione al patrocinio, quello per l'esame e studio del provvedimento che ha definito il procedimento di sorveglianza e il rimborso forfettario delle spese generali.
II) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.
Il ricorrente pone a fondamento della sua impugnazione
- per quanto riguarda il compenso per la redazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato la norma di cui
-
all'art. 109 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115.
L'art. 109 nel prevedere che gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza escluderebbe,
-
secondo il ricorrente, la possibilità di compensare attività anteriori quali la redazione dell'istanza di ammissione da ritenere atto proprio dell'istante. L'art. 82 invece escluderebbe invece la possibilità di compensare voci di credito diverse da quelle concernenti la mera attività difensiva e svolte nell'interesse del difensore.
III) Non ignora la Corte che un precedente di legittimità
(Cass., sez. III, 16 gennaio 2007 n. 7290, Calderone, rv. 237042) ha risolto nel senso indicato dal ricorrente il problema relativo alla possibilità di compensare l'attività svolta per la redazione della richiesta di ammissione al patrocinio ma ritiene in conformità con altro precedente di questa sezione (sentenza 6 novembre 2007 n. 46764, Bonfiglio, rv. 238361) di non
-
condividere questo orientamento.
L'invocato art. 109, laddove precisa che gli effetti presentazione data di dell'ammissione decorrono dalla formulazione dell'istanza, già nella conduce non sua necessariamente alle conseguenze invocate;
è ovvio che prima si redige un'istanza e poi la si deposita ma sembra frutto di un'interpretazione rigidamente formale scindere i momenti di
E ' ovvio, infatti, che se l'atto viene formazione dell'atto. redatto e poi non presentato ai fini che interessano è come se non esistesse. Ma se gli effetti decorrono dalla sua presentazione è ragionevole affermare che, in quel momento, l'atto venisse redatto e depositato. Ma l'interpretazione criticata non considera un ulteriore aspetto: la decorrenza degli effetti indicata nell'art. 109 sembra riguardare gli effetti processuali procedimentali о dell'ammissione al patrocinio ma non escludere le attività rese obbligatorie dalla legge per l'ottenimento del beneficio quando si tratti di attività ad esso propedeutiche.
Del resto, per l'art. 75 comma 1° del medesimo d.p.r., l'ammissione si estende a tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse e questa precisazione sembra indicare l'esistenza di un principio volto a considerare compensabili tutte le attività ricollegabili all'esercizio del patrocinio tra le quali, ovviamente, la più rilevante, perché da essa sorge il diritto al beneficio, è la domanda di ammissione.
Questa interpretazione è confermata da una recente decisione di questa medesima sezione (sentenza 27 giugno 2007 n. 29990,
Minà, rv. 237000) che, pur esaminando il contiguo problema relativo alla possibilità di compensare l'attività svolta dal difensore per impugnare il provvedimento di diniego all'ammissione, ha affrontato anche il tema che interessa nel presente procedimento affermando che "non ha senso sostenere, come si legge nel ricorso, che la domanda di ammissione al patrocinio è attività propria del richiedente e non del suo difensore e che, pertanto, le relative spese per l'assistenza difensiva non sarebbero rimborsabili. La domanda di ammissione al patrocinio è, anzi, una delle (prime, nelle sequenze del procedimento penale) manifestazioni del diritto di volersi avvalere di un'effettiva difesa tecnica."
IV) Analoghe considerazioni valgono anche per il secondo tema proposto con il ricorso che riguarda l'esame e studio del provvedimento conclusivo del procedimento in cui è stata prestata l'attività professionale. Anche in questo caso vale il principio previsto dal già ricordato art. 75 comma 1° del d.p.r. 115; d'altro canto non si comprende come potrebbe il difensore esercitare compiutamente il suo mandato senza esaminare il provvedimento in questione.
Affermare, come fa il ricorrente, che solo se viene in concreto proposta impugnazione l'attività di studio ed esame del provvedimento conclusivo potrà essere compensata appare irragionevole dovendo, tale provvedimento, essere esaminato indipendentemente dalla valutazione successiva sull'opportunità di impugnarlo che potrebbe anche risolversi negativamente.
3 Deve dunque affermarsi che questa attività rientra dunque pienamente negli obblighi difensivi e che vada conseguentemente compensata.
V) Anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato perché il ricorrente si duole di una statuizione (la base sulla quale deve essere calcolato il rimborso forfetario delle spese generali) che non è contenuta nel provvedimento impugnato e che non aveva formato oggetto dell'opposizione mentre, per quanto riguarda la percentuale delle spese forfetarie (10 g invece del 12 응 in ragione dell'epoca in cui le prestazioni professionali sono avvenute) il provvedimento impugnato precisa che la correzione è stata già disposta con separato provvedimento. Su quest'ultimo punto deve pertanto ritenersi l'interesse venuto meno all'impugnazione.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso.
P. Q. M.
Sezione IV penale, rigetta illa Corte Suprema di Cassazione, ricorso.
Così deciso in Roma il 10 aprile 2008.
IL PRESIDENTE
(dr. Graziana Campanato) свенная с IL CONSIGLIERE RELATORE
(dr. Carlo Brusco)
Ay CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 5 MAG. 2008
A DI CA L M IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA RE
A Maria Angeliiii Z I O N E