Sentenza 18 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2002, n. 3939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3939 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
FER: 140759 03 9 3 9/0 2 2 ce r.g.n. 31 /01, oggetto: imposta di successione;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Сои 9 174 SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati presidente IC Cantillo consigliere Enrico Altieri Giulio Graziadei rel. 66 Salvatore Di Palma C Achille Meloncelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EL OS, IA OS, AD IO e IC IO, elettivamente domiciliati in Roma, via Velletri n. 35, presso l'avv. Marsilio Casale, difesi dall'avv. Ettore Petrolini per procura a margine del ricorso;
ricorrenti
contro
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro;
1 2156 intimata per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 129/22 del 30 maggio-13 giugno 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il difensore dei ricorrenti;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Umberto Apice, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e l'assorbimento del secondo motivo. La Corte, considerato: -che EL OS, IA OS, AD IO e IC IO, quali eredi di LE IO, hanno impugnato l'avviso di liquidazione, con cui l'Ufficio aveva determinato l'imposta di successione fra l'altro computando nell'attivo ereditario i diritti derivanti da operazione bancaria su buoni del tesoro, e poi hanno impugnato le cartelle di pagamento emesse in base a tale liquidazione;
-che la Commissione tributaria di primo grado di Cassino ha accolto l'impugnazione avverso le cartelle di pagamento, sulla scorta dell'intervenuto annullamento dell'avviso di liquidazione nella distinta controversia ad esso attinente;
-che la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza del 30 maggio-13 giugno 1997, aderendo all'appello proposto dall'Ufficio contro detta pronuncia inerente alle cartelle, ha osservato che i contribuenti non avevano dimostrato l'asserita 2 definizione in loro favore del giudizio di secondo grado sull'avviso di liquidazione, e, affrontando il quesito posto dall'appellante circa la tassabilità della indicata operazione, lo ha risolto in senso affermativo, sul rilievo che si trattava di un contratto "pronti contro termine", implicante un credito del cliente verso la banca, non la titolarità di buoni del tesoro;
-che i contribuenti, mediante atto notificato il 16 luglio 1998, hanno chiesto con due motivi la cassazione della sentenza della Commissione regionale, addebitandole, con il primo motivo, di non aver dichiarato la cessazione della materia del contendere, evidenziata dalla produzione della decisione di primo grado di annullamento dell'avviso di liquidazione e del dispositivo della decisione di secondo grado che l'aveva confermata, e comunque di non aver riscontrato l'estraneità nel giudizio d'impugnazione della cartella della problematica sull'ammontare dell'imposta (riservata al giudizio d'impugnazione dell'avviso di liquidazione), e, con il secondo motivo, di essere incorsa in difetto di motivazione sulla qualificazione del menzionato contratto;
-che l'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva;
-che i ricorrenti hanno depositato memoria;
-che la cartella di pagamento, la quale faccia seguito all'avviso di liquidazione dell'imposta, è sindacabile dal giudice tributario, ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e poi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, 12 esclusivamente per vizi propri;
3 -che la Commissione regionale, quindi, dopo aver dato atto che era stato notificato avviso di liquidazione, oggetto di dibattito in separata sede, avrebbe dovuto, indipendentemente dall'esito di tale distinta causa, negare ingresso all'appello proposto dall'Ufficio contro la decisione di annullamento delle cartelle, in quanto sollevava questioni sulla determinazione dell'imponibile non scrutinabili nella presente controversia;
-che la rilevata inammissibilità dell'appello dell'Ufficio comporta, con l'accoglimento per quanto di ragione del primo motivo del ricorso e l'assorbimento del secondo motivo, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (art. 382 terzo comma cod. proc. civ.); -che le peculiarità della vicenda processuale e l'assenza di specifiche deduzioni dei contribuenti in sede di gravame in ordine a detta inammissibilità rendono equa la compensazione delle spese processuali;
p.q.m.
-accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, e compensa le spese del giudizio d'appello e del presente giudizio. Roma, camera di consiglio del 5 novembre 2001. Il presidente Il consigliere rel. est. вино востный DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 MAR. 2002. Oggi IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 5 Osvaldo Ascanip