Sentenza 23 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, l'assenza, nel regime normativo dello Stato richiedente, di una disciplina che contempli l'operatività di misure alternative alla detenzione, ovvero di criteri analoghi di computo del periodo di privazione della libertà sofferta agli arresti domiciliari, non consente di attribuire alla pena una funzione contrastante con le esigenze teleologiche proprie dell'ordinamento dello Stato richiesto, né comporta, soprattutto, la violazione dei diritti fondamentali dell'individuo. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità romene per fatti antecedenti all'entrata in vigore della nuova disciplina del mandato di arresto europeo).
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In tema di estradizione per l'estero, l'assenza, nel regime normativo dello Stato richiedente, di una disciplina che contempli istituti penitenziari "avanzati" non comporta, di per sè, la violazione dei diritti fondamentali dell'individuo, dovendo l'attenzione concentrarsi, piuttosto, sull'esistenza di pratiche sistematiche di abusi e violazioni di diritti fondamentali ai danni dei detenuti, è vero però anche, al contrario: l'introduzione, nello Stato richiedente, secondo una virtuosa linea di discontinuità con il passato, di istituti come l'espiazione della pena in regime non detentivo o la messa in prova, rispettosi dell'esigenza di ri-socializzazione del condannato, non può che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2009, n. 5400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5400 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 23/01/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 206
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 41228/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT EL, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 28 ottobre 2008 emessa dalla Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore generale, Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dal Governo della Repubblica di Romania nei confronti di EL UR, condannato con sentenza irrevocabile del Tribunale di Iasi in data 28 maggio 2002 per rapina. 2. - EL UR ricorre personalmente per cassazione e deduce, con un primo motivo, la violazione del principio di legalità e di proporzionalità della pena, evidenziando, da un lato, che la condanna alla pena di tre anni di reclusione inflittagli con la sentenza del Tribunale rumeno si riferisce alla sottrazione di una bicicletta del valore di circa cinquanta Euro, dall'altro, la sua giovane età e la circostanza che è incensurato.
Ritiene il ricorrente che la pena irrogata sia eccessivamente severa e irragionevole, in ogni caso contraria anche ai principi di cui agli artt. 25 e 27 Cost., da cui può desumersi che il presupposto della pretesa punitiva non può che essere costituito dalla commissione di un fatto socialmente dannoso da parte di un soggetto da rieducare. Ne consegue che la sentenza di accoglimento della domanda di estradizione da parte della Corte d'appello di Roma è stata emessa in violazione dell'art. 705 c.p.p., lett. b), in quanto da esecuzione ad una sentenza che non ha rispettato il principio di proporzione tra fatto e sanzione, in contrasto con le disposizioni della CEDU della stessa Convenzione europea di estradizione.
Con un altro motivo censura la sentenza impugnata perché la consegna alla Romania per l'esecuzione della condanna è in contrasto con i principi fondamentali dello Stato, tra cui quello stabilito dall'art.27 Cost, comma 3 relativo alle finalità rieducative della pena.
Il ricorrente mette in evidenza che nell'ordinamento penitenziario rumeno non sono previste misure alternative alla detenzione, sicché non gli sarebbe neppure consentito di provvedere alle esigenze della sua famiglia e, in particolare, della moglie affetta dal morbo di Basedow e del figlio minore.
Ancora, rileva che le condizioni di vita nelle carceri sono umilianti, tanto da poter essere parificate a "trattamenti disumani", come del resto risulta dalla documentazione depositata e dai recenti rapporti del Commissario Europeo per i Diritti dell'Uomo presso il Consiglio d'Europa.
Infine, lamenta che in Romania non esiste una disciplina analoga a quella italiana che consente comunque di computare la custodia cautelare subita nella pena da espiare, violando i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato.
In ogni caso, chiede che qualora vengano ritenuti sussistenti i presupposti per l'estradizione sia comunque ammesso a scontare la sola pena eccedente la custodia presofferta in Italia. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è infondato.
3.1. - Quanto al primo motivo, si deve ribadire, sulla base di una giurisprudenza consolidata, che ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative alla pronuncia favorevole alla estradizione solo qualora sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene (da ultimo, Sez. 6^, 24 settembre 2008, n. 38137; Sez. 6^, 1 febbraio 2007, n. 25413, David;
Sez. 6^, 21 settembre 2004, n. 121, Cosa).
Nella specie, deve escludersi che la pena inflitta all'estradando sia configgente con i principi sopra richiamati, tenuto conto che il reato di rapina presuppone comunque una condotta violenta diretta contro la vittima.
Da questo punto di vista non assume particolare rilievo il valore del bene sottratto.
3.2. - Infondati sono anche gli altri motivi, che possono essere trattati congiuntamente.
L'addebito incentrato sull'assenza di finalità rieducative della pena appare privo di ogni fondamento.
In questa sede non può procedersi ad una comparazione di conformità della legislazione dello Stato richiedente alla Costituzione dello Stato italiano, ma solo a quelle norme che tutelano i diritti fondamentali dell'individuo, senza che sia consentita un raffronto tra disposizioni ordinarie che attuano i principi costituzionali e disposizioni dello Stato richiedente, a meno che non sia, ictu oculi, ravvisabile, da parte di quest'ultimo, una evidente compressione dei detti diritti.
Così, l'assenza, nel regime dello Stato richiedente, di una disciplina che contempli un sistema incentrato pure sull'operatività di misure alternative alla detenzione non attribuisce alla pena una funzione in contrasto con le esigenze teleologiche delineate dall'ordinamento dello Stato richiesto e non comporta, soprattutto, violazione dei diritti fondamentali dell'individuo (in questo senso, Sez. 6^, 21 settembre 1995, n. 3125, Di Maio;
Sez. 6^, 12 luglio 2004, n. 35896, Solak). In altri termini, una volta individuata la compatibilità dei fini del trattamento sanzionatorio, le divergenze di regime possono assumere rilievo soltanto entro le esigenze di salvaguardia perseguite sia dall'ordinamento convenzionale sia dall'ordinamento interno.
Quanto, infine, al mancato computo della detenzione sofferta in Italia ai fini del calcolo complessivo della pena da espiare in Romania, la censura oltre ad essere del tutto generica, è pure infondata.
Non costituisce, infatti, violazione del precetto di cui all'art. 698 c.p.p., comma 1 un trattamento normativo che operi diversi criteri di computo del periodo di privazione della libertà sofferta agli arresti domiciliari rispetto a quella sofferta in stato di detenzione in carcere, diverso potendo profilandosi il regime tra le due misure cautelari in questione.
4. - In conclusione, all'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni previste dall'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2009