Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2008, n. 38137
CASS
Sentenza 24 settembre 2008

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Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative alla pronuncia favorevole alla estradizione solo qualora sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che, nel caso di estradizione esecutiva, va presa in considerazione ai fini delle suddette valutazioni solo la pena concretamente inflitta e non la pena edittale prevista dalla legislazione straniera).

In tema di estradizione per l'estero, la situazione di difficoltà e disagio derivante dall'allontanamento dell'estradando dalla sua famiglia radicata in Italia non integra alcuna delle condizioni ostative all'estradizione previste dall'art. 705, comma secondo cod. proc. pen..

Commentari3

  • 1Estradizione verso paese con sistema carcerario problematico (Cass. 8078/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 marzo 2021

    In tema di estradizione per l'estero, in presenza di una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti attestata da fonti internazionali affidabili, è onere della Corte di appello, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa per l'estradizione, richiedere, con una indagine mirata, informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l'estradando. In presenza di una accertata situazione di problematicità del sistema carcerario nello Stato richiedente, la verifica della esistenza di un pericolo concreto di sottoposizione di un detenuto a trattamento inumano o degradante va pure correlata alle peculiari …

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  • 2Estradizione e parametri di irrogazione della pena nel paese richiedente (Cass,. 2037/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 maggio 2019

    Nel procedimento di estradizione, l'eventuale difformità dei parametri per l'irrogazione della pena nello stato richiedente dai parametri del sistema penale italiano non assume rilievo, salvo che essa non sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene. Nel nostro ordinamento, come è noto, il principio di legalità della pena, già stabilito dall'art. 1 c.p., è costituzionalmente garantito dall'art. 25 Cost., comma 2, (Corte cost., sent. n. 15 del 7 marzo 1962) e richiede una preventiva determinatezza, da parte della legge, non solo del quomodo (ovvero della tipologia e del contenuto delle diverse opzioni …

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  • 3Nessuna estradizione senza pena massima (Cass. 6769/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Nel nostro ordinamento il principio di legalità della pena, costituzionalmente garantito dall'art. 25/2 Cost. richiede una preventiva determinatezza, da parte della legge del quomodo, dell'an e del quantum della sanzione. Le previsioni relative alla disciplina del trattamento sanzionatorio per il reato oggetto del petitum estradizionale rientrano, dunque, nella discrezionalità dell'esercizio del potere legislativo dello Stato richiedente, ma devono essere attentamente valutate alla luce delle implicazioni sottese all'ineludibile quadro di principii scolpiti nella nostra Costituzione in materia di legalità della pena. Nel nostro sistema, dunque, la predeterminazione legislativa del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2008, n. 38137
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38137
Data del deposito : 24 settembre 2008

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