Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 2
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative alla pronuncia favorevole alla estradizione solo qualora sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che, nel caso di estradizione esecutiva, va presa in considerazione ai fini delle suddette valutazioni solo la pena concretamente inflitta e non la pena edittale prevista dalla legislazione straniera).
In tema di estradizione per l'estero, la situazione di difficoltà e disagio derivante dall'allontanamento dell'estradando dalla sua famiglia radicata in Italia non integra alcuna delle condizioni ostative all'estradizione previste dall'art. 705, comma secondo cod. proc. pen..
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- 1. Estradizione verso paese con sistema carcerario problematico (Cass. 8078/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 marzo 2021
In tema di estradizione per l'estero, in presenza di una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti attestata da fonti internazionali affidabili, è onere della Corte di appello, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa per l'estradizione, richiedere, con una indagine mirata, informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l'estradando. In presenza di una accertata situazione di problematicità del sistema carcerario nello Stato richiedente, la verifica della esistenza di un pericolo concreto di sottoposizione di un detenuto a trattamento inumano o degradante va pure correlata alle peculiari …
Leggi di più… - 2. Estradizione e parametri di irrogazione della pena nel paese richiedente (Cass,. 2037/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 maggio 2019
Nel procedimento di estradizione, l'eventuale difformità dei parametri per l'irrogazione della pena nello stato richiedente dai parametri del sistema penale italiano non assume rilievo, salvo che essa non sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene. Nel nostro ordinamento, come è noto, il principio di legalità della pena, già stabilito dall'art. 1 c.p., è costituzionalmente garantito dall'art. 25 Cost., comma 2, (Corte cost., sent. n. 15 del 7 marzo 1962) e richiede una preventiva determinatezza, da parte della legge, non solo del quomodo (ovvero della tipologia e del contenuto delle diverse opzioni …
Leggi di più… - 3. Nessuna estradizione senza pena massima (Cass. 6769/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Nel nostro ordinamento il principio di legalità della pena, costituzionalmente garantito dall'art. 25/2 Cost. richiede una preventiva determinatezza, da parte della legge del quomodo, dell'an e del quantum della sanzione. Le previsioni relative alla disciplina del trattamento sanzionatorio per il reato oggetto del petitum estradizionale rientrano, dunque, nella discrezionalità dell'esercizio del potere legislativo dello Stato richiedente, ma devono essere attentamente valutate alla luce delle implicazioni sottese all'ineludibile quadro di principii scolpiti nella nostra Costituzione in materia di legalità della pena. Nel nostro sistema, dunque, la predeterminazione legislativa del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2008, n. 38137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38137 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 24/09/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 16141/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE AR IA, n. a TE De ES (Romania) il 24.7.1979;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, emessa in data 13.3.2008;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Ciampoli L., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. AR IA VA ricorre per Cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bari ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda d'estradizione, avanzata dalla Repubblica di Romania nei suoi confronti, a seguito della sentenza definitiva n. 932 del 5.7.2000, con cui fu condannato alla pena di tre anni di reclusione per il reato di furto aggravato e violazione di domicilio.
2. I motivi per cui è stato proposto ricorso per Cassazione sono per una parte inammissibili in questa sede e, comunque, manifestamente infondati.
3. Il ricorrente deduce innanzitutto la nullità del procedimento per omessa indicazione, da parte dello Stato richiedente, nella domanda di arresto provvisorio, delle indicazioni di tempo e di luogo del commesso reato, nonché della pena massima edittale per esso prevista.
Per quanto si riferisce al provvedimento d'arresto, si tratta di deduzione inammissibile in questa sede, giacché attiene al precedente procedimento incidentale relativo alla libertà personale ed al provvedimento cautelare adottato dalla Corte d'appello e non può essere più esaminata, in mancanza di specifica e tempestiva impugnazione.
Per ciò che conta nell'attuale fase del procedimento d'estradizione, dalle sentenze definitive della Pretura di Slatina e dalla successiva sentenza che ha revocato la sospensione condizionale della pena per violazione del obblighi imposti al condannato, trasmesse dallo Stato richiedente, unitamente alle sentenze emesse dai giudici di impugnazione ed alla domanda di estradizione, emerge che il LI fu condannato per il reato di furto aggravato (avente ad oggetto 100 braccia di tutoli, del valore di 1.000.000 di rol) e di violazione di domicilio (artt. 208, 209 lett. a e g, e art. 192 del codice penale romeno), commessi la notte tra il 18 e il 19 febbraio 2001 in una pertinenza della casa di abitazione di Gheorghe Marin, abitante in Muncii n. 3 (distretto di Olt).
Dalla compiuta informativa (comprensiva della normativa penale e processuale vigente nella Repubblica di Romania) risulta dunque la sussistenza di fatti integranti fattispecie penali previste anche nel codice penale italiano.
4. Sotto la rubrica "insussistenza delle condizioni ex art. 705 c.p.p.", il LI censura la Corte barese per avere omesso di considerare che il fatto per cui è stato condannato è sanzionato in Romania in misura "radicalmente più forte e limitativa dei suoi diritti" rispetto a quanto avviene in Italia e che la sanzione inflitta è sproporzionata al fatto ascritto.
In ordine alla lamentata violazione dell'art. 705 c.p.p. (peraltro neppure evidenziata dinanzi alla Corte d'appello, secondo l'espressa annotazione riportata nella sentenza impugnata) per la mancata considerazione della sproporzione tra reato e pena prevista dal sistema sanzionatorio romeno, occorre riaffermare che, nel procedimento d'estradizione, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio dell'ordinamento dello Stato richiedente dai parametri del sistema penale italiano, salvo che essa non sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene.
A tale principio di diritto, già affermato da questa Corte (Cass. n. 121/2005, ced 230647), va aggiungo che, nell'ipotesi di estradizione esecutiva non va preso in considerazione il massimo edittale previsto dal codice penale straniero, bensì la pena concretamente inflitta. Nel caso in esame la pena a cui il VA è stato condannato per il furto aggravato e la violazione di domicilio non appare manifestamente irragionevole o sproporzionata rispetto alle stesse previsioni di cui agli artt. 624, 624 bis e 625 c.p.. 5. Giuridicamente irrilevante è, in questa sede, l'addotta situazione di gravissima difficoltà e di acuta sofferenza (connesse alla condizione di coniuge, padre e lavoratore dipendente del ricorrente), che deriverebbe dall'esecuzione della pena in Romania e dal conseguente lungo allontanamento dalla propria famiglia, non in grado di sopravvivere in Italia senza il suo reddito di lavoratore dipendente e impossibilitata a seguirlo in Romania per essersi ormai radicata nel contesto italiano.
Trattasi di situazione certamente penosa e umanamente comprensibile (tanto più che il ricorrente, come risulta dalla sentenza impugnata, svolge "una regolare e onesta attività lavorativa"), ma che non può integrare alcune delle condizioni ostative rilevanti ai sensi dell'art. 705 c.p.p., comma 1, il quale, alla lettera a) mira a garantire l'estradando da sottoposizione a procedimento che, di per sè, non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
alla lett. b) si riferisce a concrete disposizioni, contenute nella sentenza per la cui esecuzione è domandata l'estradizione, contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano;
alla lett. c), infine, vuole scongiurare il pericolo di sottoposizione ad atti, pene o trattamenti indicati nell'art. 698 c.p.p., comma 1. Nel caso in esame non sussiste alcuna delle predette condizioni ne' in ricorso si indica o si evoca un qualsiasi indice di sussistenza di esse, ma si allega la situazione di grande difficoltà e disagio sopra descritta, che il ricorrente qualifica come violatrice di diritti fondamentali di padre e di coniuge, ma che, invece, costituisce la conseguenza della condizione di cittadino romeno che vive in Italia e che deve scontare una pena in Romania, infettagli all'esito di procedimento sulla cui piena legittimità in ricorso non viene avanzato alcun dubbio.
Correttamente la Corte d'appello, chiamata a deliberare sulla domanda d'estradizione, ha ritenuto di non poter interloquire sull'insistita e comprensibile istanza del VA di essere ammesso a scontare la pena in Italia, ove potrebbe ricevere le visite della moglie e dei piccoli figli, così potendo mantenere una continuità di rapporti e relazioni, sia pure nei limiti consentiti dallo stato di detenzione. Il VA è cittadino romeno e non può giovarsi, per scontare la pena in Italia, della Convenzione del Consiglio di Europa sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 21 marzo 1983, ratificata dall'Italia con L. n. 565 del 1988), essendo questa possibilità prevista soltanto per cittadini condannati all'estero al fine di eseguire in patria una pena che dovrebbe essere scontata in un altro Stato firmatario.
Egli potrebbe eventualmente invocare le più liberali disposizioni dell'accordo, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987, relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della predetta Convenzione, che, ai limitati fini del trasferimento dei condannati, rende assimilabili "ai propri cittadini i cittadini di qualsiasi altro Stato membro" (L. 27 dicembre 1988, n. 565). Ma è questione che - a differenza di quanto è espressamente previsto per i cittadini italiani nella L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r, relativa al mandato di arresto europeo - non può porsi in questa fase, ma solo a seguito della consegna del condannato estradando al Stato richiedente e sempreché il nuovo Stato membro dell'UE fin questo caso la Romania) sia vincolato al rispetto di quell'accordo.
6. In conclusione, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, con la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della cassa della ammende della somma che si ritiene di contenere in Euro 300,00 (trecento).
Ogni altra valutazione, che eventualmente si faccia carico della situazione umanitaria del LI e della sua famiglia, esorbita dall'ambito giurisdizionale e resta di esclusiva competenza e discrezionalità del Ministro della giustizia.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di Euro 300,00 (trecento) in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 24.9.2008.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2008