Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2006, n. 22025
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Sentenza 30 marzo 2006

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La competenza in materia di contestazione della condanna alle spese di giustizia, appartiene ancora al giudice dell'esecuzione penale ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. qualora venga contestata anche l'esecutività del titolo, mentre la competenza in materia di spese di giustizia deve essere determinata ai sensi degli artt. 299 e 208 T.U. 30 maggio 2002 n. 115 nel giudice il cui provvedimento è passato in giudicato per ultimo, quando la condanna è stata pronunciata dalla Corte di cassazione.

Il Testo unico in materia di spese di giustizia ha previsto un nuovo sistema di recupero delle spese processuali che si articola in tre fasi distinte: la riscossione spontanea mediante notifica dell'invito di pagamento; la riscossione mediante la formazione di ruoli formati dagli Uffici Giudiziari, con l'emissione conseguente dell'intimazione ad adempiere; l'esecuzione forzata. In tale sistema, sono previste le modalità di impugnazione dell'intimazione e dell'esecuzione forzata e non anche l'impugnazione dell'invito di pagamento, trattandosi di una mera comunicazione preordinata ad aprire un contraddittorio tra l'ufficio ed il debitore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2006, n. 22025
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22025
    Data del deposito : 30 marzo 2006

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