Sentenza 30 marzo 2006
Massime • 2
La competenza in materia di contestazione della condanna alle spese di giustizia, appartiene ancora al giudice dell'esecuzione penale ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. qualora venga contestata anche l'esecutività del titolo, mentre la competenza in materia di spese di giustizia deve essere determinata ai sensi degli artt. 299 e 208 T.U. 30 maggio 2002 n. 115 nel giudice il cui provvedimento è passato in giudicato per ultimo, quando la condanna è stata pronunciata dalla Corte di cassazione.
Il Testo unico in materia di spese di giustizia ha previsto un nuovo sistema di recupero delle spese processuali che si articola in tre fasi distinte: la riscossione spontanea mediante notifica dell'invito di pagamento; la riscossione mediante la formazione di ruoli formati dagli Uffici Giudiziari, con l'emissione conseguente dell'intimazione ad adempiere; l'esecuzione forzata. In tale sistema, sono previste le modalità di impugnazione dell'intimazione e dell'esecuzione forzata e non anche l'impugnazione dell'invito di pagamento, trattandosi di una mera comunicazione preordinata ad aprire un contraddittorio tra l'ufficio ed il debitore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2006, n. 22025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22025 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/03/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1163 bis
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 046328/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR OR, n. il 14/05/1941;
avverso ORDINANZA del 30/05/2005 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 30.5.2005 il GIP del Tribunale di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da ST VA contro l'invito di pagamento n. 404040 della cancelleria Campione penale del Tribunale di Cagliari - Ufficio recupero Credito, notificato il 4.2.2005, relativo alla somma di Euro 1016,00 dovuta per condanna alla Cassa delle Ammende e spese processuali asseritamene in virtù di "sentenza Tribunale Cagliari Sez. GIP del 28.11.2002". Lo ST, nell'adire il giudice della esecuzione, aveva lamentato la illegittimità della richiesta di pagamento poiché non risultava dall'atto notificato in base a quale norma fosse stata adottata la intimazione di pagamento ed alla intimazione non era allegato il titolo di riferimento il quale comunque non esisteva. Il GIP, procedendo de plano a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 2, ha dichiarato inammissibile la richiesta rilevando che l'invito di pagamento - pur se menzionava per errore una "sentenza Tribunale Cagliari Sez. GIP del 28.11.2002", mentre invece la scheda del campione penale indicava correttamente la ordinanza della Corte di Cassazione, sez. 7 del 16.3.2004, inserita nel fascicolo, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da ST contro la ordinanza 28.11.2002 del GIP e lo aveva condannato al pagamento della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle Ammende - era peraltro un atto informale che preludeva all'inizio del procedimento esecutivo, come tale non impugnabile autonomamente, mentre il titolo esecutivo esisteva ed era costituito dalla ordinanza della Corte di Cassazione in data 16.3.2004, per cui la contestazione relativa al titolo esecutivo era manifestamente infondata. Ha altresì rilevato che comunque la contestazione relativa al procedimento di riscossione ed all'invito di pagamento non rientrava nella competenza del giudice dell'esecuzione poiché non investiva in modo specifico il titolo esecutivo a norma dell'art.670 c.p.p., mentre il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 226,
attribuiva alle Commissioni Tributarie la competenza sulle questioni relative alla riscossione delle spese processuali. Lo ST ha proposto ricorso per cassazione per violazione degli artt. 521, 666, e ss., 546 e 125 c.p.p., D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 226 e 229, e 24 Cost. e 111 Cost., comma 2, lamentando che:
- mancava il titolo esecutivo poiché la intimazione menzionava una pretesa ordinanza del Tribunale che non esisteva;
- l'invito notificato conteneva una intimazione a pagare che giustificava l'interesse - diritto dell'intimato di impugnarlo;
- la questione proposta era quella della inesistenza del titolo esecutivo, come tale di competenza del giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 670 c.p.p.;
- la giurisdizione nella materia era attribuita al giudice ordinario a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 226, e su tali punti si era già pronunciata la Corte di Cassazione con le sentenze n. 19547/04, 42908/04, 42910/04;
- era stata omessa la pronuncia sulla allegata carenza di indicazione nella intimazione dei presupposti legittimanti e sulla mancata allegazione del titolo esecutivo;
- la decisione del GIP aveva violato l'art. 111 Cost., comma 2, che imponeva in ogni caso la decisione nel contraddittorio fra le parti.
Il Procuratore Generale ha concluso la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è in effetti manifestamente infondato e come tale inammissibile, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Occorre preliminarmente rilevare che è il codice di rito (art.665 c.p.p. segg. per il giudizio di esecuzione e art. 611 c.p.p. e segg. per quello di cassazione) a predeterminare le forme di trattazione dei singoli procedimenti con riguardo alle caratteristiche degli stessi, senza con ciò porsi in contrasto con le direttive internazionali che comunque non sarebbero immediatamente applicabili nel diritto interno e senza violare i diritti di difesa delle parti ovvero la disposizione costituzionale di cui all'art. 111 Cost., comma 2, che, laddove impone il contraddittorio nel processo, non prevede anche che debba essere esercitato nell'ambito di una udienza partecipata o tanto meno in udienza pubblica;
per cui non può disporsi la trattazione in udienza partecipata o in udienza pubblica di un ricorso che la legge processuale assegna alla camera di consiglio non partecipata nel caso di palese inammissibilità. Il contraddittorio è infatti assicurato in ogni caso anche soltanto attraverso la forma scritta, come è avvenuto nel caso in esame sia davanti al Giudice dell'esecuzione che in questa sede. In tal senso è anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo la quale, in particolare, in sede di interpretazione dell'art. 6 della Convenzione, che qui interessa, ha ripetutamente riconosciuto ai singoli ordinamenti nazionali il potere di disciplinare le forme ed i modi di realizzazione del contraddittorio nei singoli procedimenti anche soltanto mediante contraddittorio scritto, richiedendo invece la applicazione del principio della cd. eguaglianza delle armi fra accusa e difesa il quale fa parte delle condizioni perché un processo possa essere qualificato equo (v., per tutte, sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 28.9.1991, Affare Bandstetter;
sentenza 30.10.1991, Affare Borgers), come è peraltro avvenuto nel caso in esame in cui, essendo stato il procedimento promosso dallo ST, la parità della armi è stata assicurata ponendo il Pubblico Ministero nella condizione di formulare conclusioni scritte sulla richiesta del ricorrente privato.
Non si ritiene poi neppure che possa configurarsi una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 666 c.p.p., comma 2, per contrasto con l'art. 111 Cost., comma 2, poiché anche la Corte Costituzionale ha costantemente, anche in epoca recentissima, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni prospettate sotto tale profilo affermando il principio che manca un obbligo costituzionalmente imposto di prevedere il contraddittorio orale in tutti i procedimenti poiché il diritto di difesa può essere diversamente modulato in relazione alle caratteristiche dei singoli riti speciali ed ai criteri di massima celerità e semplificazione che li ispirano e nel contempo il dettato costituzionale non impone che il contraddittorio si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento (v. per tutte Corte Costituzionale n. 8, n. 32, n. 131, n. 132, n. 257/2003, n. 201/2004). Per il resto il giudice dell'esecuzione ha puntualmente e correttamente motivato il provvedimento al punto 1) dello stesso, rilevando, da un lato, che il titolo esecutivo esisteva, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente e, da altro lato, che non rilevava l'errore di trascrizione contenuto nell'invito di pagamento rivolto dalla cancelleria allo ST, con riguardo alla data ed al tipo di provvedimento sulla cui base erano state calcolate le somme dovute alla Cassa delle ammende, trattandosi di atto non impugnabile autonomamente, in quanto consistente in un mero invito informale all'adempimento in vista di un futuro inizio del procedimento esecutivo. Tale soluzione appare ineccepibile. È vero che il codice di rito prevede in via generale, all'art.670 c.p.p., la possibilità di contestare la esistenza (giuridica)
o la esecutività del titolo su cui è fondata la esecuzione e ciò anche qualora la contestazione sia diretta ad evitare il pagamento delle spese di giustizia, nel qual caso la competenza appartiene al giudice dell'esecuzione penale, se si tratta di un titolo penale;
ed è vero che deve ritenersi che tale competenza sia rimasta ferma nonostante il T.U. sulle spese di giustizia, art. 299, abbia abrogato l'art. 181 disp. att. c.p.p. ed individuato ora l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione in quello presso il magistrato, diverso dalla Cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo (T.U., art. 208), poiché la possibilità di impugnare gli atti di riscossione relativi alle spese di giustizia non esclude quella di contestare, ancor prima, la possibilità stessa di procedere ad esecuzione. Tuttavia per incardinare la competenza del giudice dell'esecuzione penale è necessario che sia effettivamente contestato il titolo esecutivo e che quindi, onde ottenere una decisione favorevole nel merito, effettivamente il titolo non esista (nel senso della esistenza di una ragione, riferibile ad una nullità assoluta, ancora deducibile, della sentenza di condanna, o nella ipotesi di sentenza emessa a non iudice, oppure di illegittimità intrinseca e quindi di non esigibilità della pena) ovvero non sia esecutivo, il che non si è verificato nel caso in esame poiché si trattava di una ordinanza della Corte di Cassazione, per legge immediatamente esecutiva indipendentemente dalla notifica all'interessato e che era esistente negli atti del procedimento, sia in estratto che in copia, oltre che essere menzionata nella scheda del campione penale, a nulla rilevando che nell'invito di pagamento fosse stata indicata la ordinanza del GIP invece della ordinanza della Corte di Cassazione, che aveva reso definitiva la ordinanza del GIP, poiché l'accesso agli atti avrebbe consentito di appurare l'errore materiale e poiché comunque il titolo - una volta che esiste ed è esecutivo, come nel caso in esame - non diviene inesistente soltanto perché erroneamente enunciato in un altro atto.
Ciò posto, anche con riguardo alla impugnazione dell'invito bonario di pagamento, il GIP ha correttamente ritenuto che l'invito di pagamento notificato al ricorrente, a norma del Testo Unico in materia di spese di giustizia, art. 212, approvato con D.P.R. n. 115 del 2002, non fosse atto impugnabile, bensì un mero atto interno della procedura, diretto a quantificare l'importo dovuto per spese e sanzioni pecuniarie processuali ed a provocare la riscossione spontanea, soprattutto in vista di eventuali richieste amministrative di rateizzazione o di dilazione ovvero di sospensione amministrativa.
Il ricorrente assume che tale decisione sarebbe erronea poiché si tratterebbe di una vera e propria intimazione di pagamento e quindi di un atto di riscossione come tale fondante il diritto dell'interessato ad impugnarlo per evitare la esecuzione forzata. Sul punto occorre premettere che l'art. 181 sopra citato, il quale prevedeva che il recupero delle pene pecuniarie e delle spese del procedimento nei confronti del condannato dovesse avvenire mediante notifica al condannato dell'estratto della sentenza in forma esecutiva o del decreto unitamente al precetto contenente l'intimazione di pagare, è stato abrogato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 299, sulle spese di giustizia, che ha introdotto un sistema completamente diverso per il recupero delle spese processuali penali, delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie, oltre che delle spese di mantenimento per i detenuti, incentrato sulla riscossione a mezzo di ruoli da parte di incaricati della riscossione, nell'ambito di una riforma generale che, iniziata con il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, ha visto sopprimere le funzioni di cassa degli uffici finanziari, attribuendole ai concessionari della riscossione ed uniformare la disciplina della riscossione di tutte le entrate patrimoniali dello Stato, includendovi anche le pene pecuniarie e le spese di giustizia.
A tal fine il legislatore ha previsto tre fasi distinte: la riscossione spontanea disciplinata dal T.U., artt. 211 e 212, e costituita dalla notificazione dell'invito di pagamento seguita dal pagamento spontaneo;
la riscossione mediante ruoli formati direttamente dagli Uffici giudiziari ovvero tramite il Consorzio Nazionale dei Concessionari, di cui al T.U., art. 223, che sfocia nella cartella di pagamento notificata al debitore, la quale contiene l'intimazione ad adempire l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notifica, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
ed infine la esecuzione forzata vera e propria sulla base delle norme di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, relativo alla riscossione delle imposte sul reddito, alle quali rinvia al T.U., art. 224.
In tale ambito il T.U. (art. 226) ha previsto che per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione, nelle materie di cui si tratta, si applica il D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 19 bis e 57, comma 2, nonché il D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 46, artt. 28 e 29 e successive modificazioni. È in particolare previsto che, se è proposta opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa la comparizione delle parti davanti a sè con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, comma 2, richiamato dal T.U., art. 226).
Niente è previsto in materia di impugnazione dell'invito di pagamento, ne' poteva essere previsto poiché deriva dai principi informatori del T.U. in materia di spese di giustizia la esclusione di qualsiasi rimedio nei confronti dell'invito bonario di pagamento, il quale non assorbe in alcun modo le funzioni del precedente " precetto ", che sono invece, in senso lato, assorbite dalla cartella di pagamento che incorpora il ruolo, bensì integra una mera comunicazione preordinata ad aprire un primo contraddittorio fra il funzionario addetto all'ufficio ed il debitore (T.U, artt. 215, 212, comma 2, e art. 232, comma 2), anche al fine di aderire ad eventuali richieste di rateizzazione o di dilazione di pagamento ovvero di correggere in via amministrativa eventuali errori, senza comunque alcun pregiudizio per il debitore;
il quale potrà impugnare il ruolo qualora le sue eventuali richieste in via amministrativa restassero senza esito. Rientra infatti negli specifici poteri del funzionario addetto all'ufficio, ai sensi della disposizione citata, la correzione di eventuali propri errori di determinazione dell'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri e delle norme che individuano la somma da recuperare, oltre che di presa d'atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali, il che spiega per quale motivo non sia prevista una impugnazione giurisdizionale in tale fase, attinente ai rapporti fra funzionario addetto all'ufficio e debitore e diretta proprio ad evitare errori nella predisposizione del molo e quindi un contenzioso futuro che nel caso in esame sarebbe stato evitato se il ricorrente, invece di impugnare l'invito di pagamento, che non era impugnabile, avesse prontamente attivato la procedura amministrativa di correzione dell'errore ai sensi dell'art. 211, comma 2.
Non è poi esatto sostenere che in ogni caso il ruolo dovrebbe seguire necessariamente l'invito di pagamento poiché il T.U. prevede diverse situazioni, alcune delle quali sono state sopra indicate, in cui l'invito di pagamento non è seguito dalla iscrizione a molo. D'altronde tale sistema costituisce la diretta conseguenza delle, introduzione anche per le spese di giustizia della riscossione mediante ruolo, essendo previsto ormai nell'ambito di tale sistema un obbligo generalizzato per gli uffici ed anche per l'esattore di inviare l'invito bonario di pagamento, prima di notificare l'atto impugnabile e cioè il molo incorporato nella cartella esattoriale, proprio al fine di correggere eventuali errori degli uffici e di promuovere il pagamento volontario evitando così la iscrizione a molo;
ed è altresì pacifico che l'invito di pagamento nella procedura esattoriale non è impugnabile e ciò neppure qualora rechi l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si procederà ad iscrizione a molo, poiché l'invito resta tale e non diviene un provvedimento concretamente coercitivo fino a che non viene emesso il molo (v. Cass. sez. 5 n. 2302/2005; Cass. sez. 5 n. 2829/2005). La accertata inammissibilità della impugnazione dell'invito di pagamento dispensava il giudice dell'esecuzione dalla trattazione delle altre questioni proposte dal ricorrente con riguardo ad altri pretesi vizi dell'invito di pagamento (quali la mancata indicazione nell'invito di pagamento dei presupposti legittimanti e la mancata allegazione allo stesso del titolo esecutivo), il cui esame restava assorbito dalla decisione assunta.
Infine la motivazione alternativa adottata dal provvedimento impugnato al punto 2), con riguardo alla pretesa competenza delle Commissioni Tributarie sulle questioni relative alle spese del processo, in quanto del tutto ultronea, resta priva di rilievo una volta che viene ritenuta corretta la motivazione principale e dispensa questa Corte dall'esame dei motivi di ricorso che la riguardano, pur dovendosi rilevare che in effetti il T.U. in materia di spese di giustizia, art. 226, non afferma in alcun modo la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, limitandosi invece a richiamare le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione disciplinate dal D.P.R. n. 602 del 1973, senza però fare alcun riferimento alle Commissioni Tributarie la cui giurisdizione è pacificamente limitata ai rapporti tributari, come specificamente previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e come ritenuto anche dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte a Sezioni Unite (v. Cass. Sez. Un. n. 16776/2005 Rv. 585321; n. 371/1999 Rv 528111; n. 13833/2005 Rv 58408; n. 1240/2005 Rv 578550).
Dalla accertata inammissibilità del ricorso discendono, a norma dell'art. 616 c.p.p. le statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2006