Sentenza 17 febbraio 2005
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per presunta violazione dell'art. 21 Cost., dell'art. 14 legge n. 230 del 1998, che punisce il rifiuto di prestare il servizio civile al quale si è stati ammessi quali obiettori di coscienza. L'istituzione del servizio civile è infatti conforme a principi di indubbio rilievo costituzionale e a precisi doveri di solidarietà sociale, il cui rispetto costituisce un ragionevole contemperamento con altri diritti, come quello di libertà e della giusta retribuzione del lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2005, n. 14628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14628 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 17/02/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 205
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 018202/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER IE N. IL 20/06/1972;
avverso SENTENZA del 05/03/2004 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio MARTUSCIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la manifesta infondatezza della propria eccezione di illegittimità costituzionale;
udito il difensore Avv. VALCANOUVER Fabio, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.3.2004 la Corte di Appello di Trento confermava la condanna alla pena di mesi 4 di reclusione, inflitta, con i benefici di legge, a ER IE dal Tribunale Monocratico di Trento - Sezione Distaccata di Borgo Valsugana - per il reato di cui all'art. 14 della legge 8.7.1998 n. 230, contestato al predetto perché,
ammesso al servizio civile quale obiettore di coscienza, si era rifiutato di prestarlo. Nel respingere le doglianze dell'appellante, la Corte territoriale rilevava:
- Che era manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 14, comma 1, della L. 230/1988, avanzata dalla difesa, in quanto, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, l'obbligo della prestazione del sevizio civile in sostituzione di quello militare non viola i principi della libertà di pensiero e della giusta retribuzione del lavoro;
- Che era irrilevante, ai fini della decisione, il fatto che con decreto datato 28.6.2001 l'imputato fosse stato dispensato dal servizio civile, come risultava da una lettera del Servizio Nazionale del Servizio Civile, da lui prodotta, in quanto tale provvedimento era stato emesso due anni dopo la commissione del reato e, per di più, sull'erroneo presupposto che il ER non fosse stato ancora chiamato a prestare servizio alla data del 31.12.2000;
- che appariva legittima la Convenzione stipulata dal Ministero della Difesa con l'Ente Territoriale "Comprensorio di Primiero", al quale l'imputato era stato avviato per compiere il servizio civile, in quanto era la stessa legge istitutiva che lo considerava come "rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei principi fondamentali della Costituzione";
- Che non poteva essere concessa all'imputato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p., in quanto il rifiuto del servizio civile era stato motivato dall'imputato considerando tale servizio una forma di sfruttamento indebito che violava il diritto al lavoro ed imponeva una sorta di volontariato obbligatorio, sicché tale rifiuto appariva sintomatico di insofferenza verso qualsiasi vincolo di solidarietà imposto dalla legge e, quindi, non definibile come dipendente da ragioni di particolare valore morale e sociale.
Avvero tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il ER, lamentando:
1) erronea applicazione di legge, per avere la Corte omesso di verificare l'autenticità del contenuto del documento prodotto dalla difesa, concernente la dispensa dal servizio;
2) violazione di legge relativamente al diniego dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale;
3) violazione di legge relativamente alla affermata esistenza dei presupposti necessari per ritenere obbligatorio il servizio civile come rispondente al principio costituzionale del dovere di difesa della Patria;
4) erronea interpretazione della legge e contraddittorietà della motivazione relativamente all'affermazione secondo cui il servizio civile risponderebbe a ben individuati principi costituzionali, senza tenere conto del fatto che il relativo obbligo è sottoposto ad una precisa scadenza, costituita dal compimento del periodo previsto per la prestazione del servizio militare;
5) incostituzionalità dell'art. 14, comma 1, della L. n. 230/1998 per violazione dell'art. 21 Cost, sotto il profilo che la norma suddetta impone la prestazione di un'attività lavorativa coatta;
6) violazione di legge, sul rilievo che era stata omessa l'acquisizione della documentazione inerente alla convenzione tra il Ministero della Difesa e l'Ente territoriale ove egli avrebbe dovuto prestare il servizio civile, al fine di valutarne la rispondenza ai principi costituzionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
1. La verifica della autenticità del documento concernente la dispensa dal servizio, oggetto della doglianza di cui al primo motivo di gravame, è stata giustamente ritenuta del tutto superflua dalla Corte di merito, per la semplice ed assorbente ragione che non vi era alcun motivo per dubitare della sua genuinità, ed anzi la stessa è stata data per scontata. Il fatto è che il documento, nonostante la sua veridicità, è stato giustamente ritenuto irrilevante ai fini della decisione, dal momento che la dispensa dal servizio è intervenuta ben due anni dopo la commissione del reato, per cui tale evento non poteva in alcun modo influire sulla illiceità della condotta omissiva posta in essere dall'imputato, che si realizza e si consuma in forma istantanea nel momento in cui si omette la prestazione del servizio a partire dal giorno prestabilito. Per rendersi conto di ciò, è sufficiente rilevare che la dispensa è stata adottata ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 9.2.2001, e tale disposizione prevedeva che l'Ufficio Nazionale per il servizio civile, al fine di ridurre le eccedenze fino a concorrenza delle risorse disponibili, era autorizzato ad adottare provvedimenti di dispensa, per l'anno 2001, nei confronti di obiettori che non fossero stati avviati al servizio entro il 31.12.2000, mentre il ER era stato regolarmente avviato al servizio già nel marzo del 1999. 2. Il diniego dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nel secondo motivo di gravame, risulta correttamente motivato con riguardo alle ragioni che hanno spinto l'imputato al rifiuto del servizio. Si è fatto riferimento all'atteggiamento di insofferenza manifestato dal ER, il quale ha esplicitamente affermato di ritenere che la prestazione del servizio civile in luogo di quello militare si risolvesse in una forma di indebito sfruttamento, derivante da una sorta di volontariato coatto. In pratica, si è individuata la ragione di tale comportamento nel rifiuto di ogni vincolo di solidarietà, imposto dalla legge nell'interesse nazionale, aspetti chiaramente confliggenti con il concetto di "motivi di particolare valore morale e sociale".
Questa Corte ha da sempre chiarito che i motivi di cui sopra devono avere una valenza morale e sociale ex se, nel senso che devono consistere in ragioni che traggano origine da valori avvertiti come primari dalla prevalente coscienza collettiva e non, eventualmente, da particolari convinzioni personali del soggetto o della ristretta cerchia di determinati ambienti socioculturali (v., ad esempio, Cass., Sez. 1^, sent. n. 2386 del 14.11.1994, Bonello;
Sez. 1^, sent n. 11344 del 10.5.1993, Algranati ed altri, Sez. 1^, sent n. 6205 del 22.3.1991, Poli, ecc). Le diverse considerazioni svolte dal ricorrente possono riguardare il rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, ma non certo il rifiuto del sostitutivo servizio civile, istituito proprio per coloro che rifiutano per principio l'uso delle armi.
3. Parimenti prive di qualsiasi fondamento sono le doglianze di cui al terzo ed al quarto motivo di gravame.
È incontestabile, nonostante il diverso avviso del ricorrente, che l'espletamento del servizio sostitutivo civile è rispondente al compimento di doveri di solidarietà sociale costituzionalmente sanciti (v. art. 2 Cost, laddove si riconosce che "la Repubblica... richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"), ed essendo stato tale servizio comunque istituito in luogo della prestazione del servizio militare, che è senza alcun dubbio conforme al principio del dovere di difesa della Patria.
Pertanto, l'obbligatorietà della prestazione del servizio civile sostitutivo non solo non viola alcun principio costituzionale, ma appare anzi perfettamente conforme a principi di evidente rilevanza costituzionale.
Non si comprende, poi, come la sottoposizione del servizio militare ad una precisa scadenza temporale influisca sulla legittimità del servizio civile, dal momento che anche quest'ultimo è sottoposto ad una precisa scadenza cronologica.
4. Manifestamente infondata appare la questione di illegittimità costituzionale, dedotta in riferimento al primo comma dell'art. 14 della legge n. 230/98, per asserita violazione dell'art. 21 della Costituzione.
Ed invero - a prescindere dalla considerazione che non si comprende sotto quale profilo l'obbligatorietà del servizio civile sostitutivo possa in qualsiasi modo interferire con il diritto alla libera manifestazione del pensiero o pregiudicarne l'esercizio - come correttamente osservato dalla Corte territoriale, l'istituzione di tale servizio appare conforme a principi di indubbio rilievo costituzionale ed a precisi doveri di solidarietà sociale riconosciuti dalla Carta fondamentale, il cui rispetto costituisce un ragionevole contemperamento con altri diritti, come quello di libertà e della giusta retribuzione del lavoro.
A ciò si aggiunga che l'obbligatorietà dell'espletamento di tale servizio non compromette in nessun modo l'esercizio delle fondamentali libertà civili e politiche, ne', tanto meno, riduce o menoma la possibilità di manifestare il proprio dissenso o di dar vita ad un dibattito al riguardo;
anzi la norma di cui sopra serve ad equiparare la fattispecie della violazione dell'obbligo della prestazione del servizio civile a quello della violazione della prestazione del servizio militare (v. sent. n. 409 del 1989 della Corte Costituzionale, che ha sostanzialmente equiparato il delitto di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, di cui al secondo comma, dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, a quello di mancanza alla chiamata senza alcun motivo o per motivi futili, ritenendoli, "per quanto subiettivamente diversificati", lesivi, "con modalità oggettive analoghe, (di) uno stesso interesse".
5. Chiaramente priva di fondamento appare infine anche la doglianza di cui al sesto motivo di gravame, in quanto l'eventuale acquisizione della documentazione inerente alla convenzione tra il Ministero della Difesa e l'Ente territoriale presso cui l'imputato avrebbe dovuto svolgere il servizio civile, sarebbe stata del tutto priva di rilievo probatorio, dal momento che non avrebbe, in ogni caso, potuto comportare nessun tipo di influenzarla vantazione come illecita della condotta dell'imputato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2005