Sentenza 7 giugno 2007
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, il denaro rinvenuto nell'abitazione dell'indagato per un delitto di usura deve ritenersi corpo di reato, dovendosi ragionevolmente ipotizzare, sulla base delle modalità con cui ordinariamente e concretamente è commesso tale delitto, che quel denaro sia stato messo a disposizione di altre persone, fiduciariamente e in via sistematica, per consentire appunto il perseguimento delle illecite finalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2007, n. 35597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35597 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 07/06/2007
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 913
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 13986/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di PA CH;
avverso l'ordinanza con la quale, in data 2 febbraio 2007, il Tribunale per il riesame di Bari confermava il decreto di sequestro probatorio emesso in data 5 gennaio 2007 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale della stessa città;
visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza in Camera di consiglio del 7 giugno 2007, la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 2 febbraio 2007, il Tribunale per il riesame di Bari confermava il decreto di sequestro probatorio emesso in data 5 gennaio 2007 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale della stessa città.
In particolare, il Tribunale, premesso che oggetto di sequestro erano somme in contanti, effetti cambiari e assegni bancari per un totale di 406.832,00 Euro, rinvenuti nelle abitazioni degli indagati nel corso delle perquisizioni conseguenti all'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere, osservava che gravi elementi indiziari in ordine al delitto di usura e di esercizio abusivo di attività finanziaria a carico degli indagati, erano emersi dall'informativa del 4 gennaio 2007 del GICO, che aveva ricostruito e riepilogato l'attività usuraria posta in essere dagli indagati. Con specifico riferimento alla eccepita mancanza del vincolo di pertinenzialità tra le cose sequestrate e il reato contestato, il Tribunale rilevava che le finalità probatorie (pur sempre necessarie anche in caso di sequestro del corpo del reato, secondo il richiamato insegnamento di questa Corte) erano state esplicitate nel decreto di sequestro del Pubblico Ministero, che aveva fatto riferimento alla necessità di accertamento del reato di usura e di abusiva attività finanziaria: le cose sequestrate dovevano ritenersi pertinenti ai reati contestati o, addirittura, con riferimento ai titoli cambiari e agli assegni, corpo di reato.
Quanto al denaro, rilevava il Tribunale che lo stesso era stato sequestrato non già presso istituti di credito ma nello stesso domicilio dei ricorrenti sicché del tutto fondata doveva ritenersi la necessità probatoria prospettata dal pubblico ministero "di procedere a perizie, riconoscimenti di firme e quant'altro occorra per accertare la pertinenza dei beni in sequestro con i reati contestati", e segnatamente con l'attività finanziaria abusiva emergente anche dalle conversazioni telefoniche intercettate. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con un unico, articolato motivo, la manifesta contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato sia con riferimento alla qualifica di corpo di reato dei beni sequestrati, sia con riferimento al fumus dei reati ipotizzati. Sotto il primo profilo, il ricorrente osserva che i beni sequestrati, e segnatamente il denaro, tutt'al più potevano essere qualificati "cose pertinenti al reato" in quanto al denaro era attribuibile la natura di corpo di reato solo quando provenga direttamente dall'illecito o quando esso sia stato identificato e contrassegnato nel corso di operazioni di polizia giudiziaria e sia stato poi trovato in possesso dell'indagato (viene richiamata Cass., sent. n. 20 ottobre 1994, De Vincenzo). Il ricorrente eccepisce, inoltre, la carenza del fumus, perché il provvedimento impugnato non avrebbe preso in considerazione l'incidenza dell'attività lavorativa dell'indagato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Premesso che le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 28 gennaio 2004, FE (in Cass. pen., 2004, n. 620), hanno affermato che "anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti", e che, pertanto, in ogni caso il sequestro probatorio richiede una motivazione sulle finalità probatorie da perseguire, osserva il collegio che nella specie il pubblico ministero ha esplicitamente indicato le finalità probatorie perseguite facendo espresso riferimento alla necessità di accertamento delle modalità del reato di usura e di abusiva attività finanziaria contestati all'imputato. E con specifico riferimento ai beni sequestrati sono sicuramente da ritenersi corpo di reato i titoli cambiati e gli assegni rinvenuti, mentre per ciò che concerne le somme di denaro, come correttamente evidenziato dal Tribunale, si tratta di importi rinvenuti non in banca o nell'azienda del ricorrente ma direttamente nel suo domicilio, sicché appare plausibile l'esigenza, parimenti prospettata dal pubblico ministero, di procedere, anche con riferimento a tali somme, a ogni altra attività utile per accertare se tale somma sia corpo del reato.
Nell'ambito delle indagini concernenti il reato di usura è, infatti, emerso che l'imputato aveva effettuato numerosi prestiti in denaro (cfr. intercettazioni telefoniche richiamate nelle informative indicate nel provvedimento censurato), anche in prossimità degli interventi operati dai militari della Guardia di finanza ditalché non può escludersi, come ipotizzato dal pubblico ministero, che le somme di denaro sequestrate siano proprio quelle utilizzate dall'indagato per commettere il reato di usura.
È vero, infatti, che con riferimento alla qualificazione del denaro oggetto di gestione fiduciaria, questa Corte ha ripetutamente affermato che "una somma di denaro può essere definita corpo di reato solo ove sia proprio quella acquisita attraverso l'attività criminosa, mentre, ove rappresenti esclusivamente la misura del valore di un credito - come avviene dopo il suo eventuale deposito in un istituto bancario - essa è sequestrabile solo in quanto cosa pertinente al reato" (Sez. 3^, 8 maggio 2003, Zorzi e altri); ma quando, come nella specie, la somma di denaro viene sequestrata all'interno dell'abitazione dell'indagato, nel corso di una operazione di polizia giudiziaria, non può certo escludersi, anzi può ragionevolmente ritenersi, alla luce delle concrete modalità tramite le quali si pongono in essere i reati di usura e di illecita intermediazione finanziaria, e degli altri elementi emersi nel corso delle indagini - nella specie, come già rilevato, sicuramente sussistenti - che proprio quelle somme di denaro sia state messe a disposizione di altre persone, fiduciariamente e in via sistematica, per consentire la concreta realizzazione dei reati. L'incidenza dell'attività lavorativa dell'indagato è stata implicitamente esclusa con la motivazione che ha qualificato le somme di denaro sequestrate come corpo di reato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2007