Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2002, n. 4801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4801 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
甲 REPUBBLICA ITALIA A048 0 1/02 ELP POLO ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE NI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente - R.G.N. 12466/96 Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Cron. - 10872. - Consigliere Rep. 1099 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 19/09/01 Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente IL 24 ORE Richiesta copia st IL SOLE dal Sig. SENTENZA per diritti 3.10 sul ricorso proposto da: ¡E 4 APR. 2002E IL CANCELLIERE CAMERADA VINICIO, CAMERADA ROBERTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL CORSO 42/12, presso lo studio dell'avvocato BALDASSARINI Dr difesi €0,77 1.1500 CANCELLER dall'avvocato FANTE LUIGI, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
COND VALLEVERDE, in persona del suo Amm.re e legale 16042023 rappresentante pro tempore Luigi BENE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio ENRICO, che lo difende dell'avvocato ROMANELLI * 2001 unitamente all'avvocato ACQUARONE MAURIZIO, giusta 1209 delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 218/96 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 23/03/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato PAFUNDI Gabriele, per delega dell'Avv. ROMANELLI depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- CA c/ NI LE RG 12466/96 -1- Oggetto: condominio, impugnazione delibere riparti- zione spese;
infiltrazioni, risarcimento danni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con successivi atti di citazione, il primo dei qua- li notificato il 16.02.83, IO CA ed AR IL, proprietari, nell'edificio condominiale Valle- verde di via Gazzano in Imperia, rispettivamente, il pri- mo, dei magazzini Bl e B2 e, la seconda, dei magazzini B3 e B4, convenivano il NI innanzi al tribunale del luogo impugnando, da un lato, una serie di delibere as- sembleari aventi ad oggetto, per quel che ancora interes- sa in relazione alle questioni dedotte nel presente giu- dizio di legittimità, la ripartizione delle spese affron- tate dalla collettività per l'eliminazione d'infiltrazio- verificatesi nei detti locali di loro proprietà, e ni chiedendo, dall'altro, il risarcimento dei danni subìti a causa delle dette infiltrazioni. Alla IL, deceduta nelle more del giudizio, succedeva la figlia TA CA, prima rappresentata dal padre e, nel prosieguo, attiva in proprio. Il NI resisteva in tutti i giudizi alle av- verse pretese sostenendo, in particolare, quanto ai punti specifici ancora in discussione, la necessità che la ri- CA c/ NI LE RG 12466/96 -2- partizione delle spese avesse luogo ex art. 1126 CC, in ossequio all'art. 18 del regolamento condominiale, e pre- scindendo dalle cause che riteneva, peraltro, incerte. Il Tribunale, riuniti i giudizi e fatta eseguire una consulenza tecnica, con sentenza 25.03.92 - ritenuto che, per la ripartizione delle spese causate dalle infil- trazioni, quanto a quelle resesi necessarie per la prova d'impermeabilità nonché a quelle per i danni nei magazzi- ni B1 e B2, dovesse prescindersi dalle cause che avevano e fosse corretta l'applicazione imposto le riparazioni dell'art. 1126 CC;
che non potesse accogliersi la domanda di risarcimento del danno per inagibilità dei locali Bl e B2 in quanto non era stato dimostrato né che in epoca an- teriore al 1986 i CA volessero effettivamente lo- carli né che non avessero potuto farlo a causa delle in- filtrazioni de quibus, ed atteso che, successivamente al 1986 e cessate le infiltrazioni, gli stessi avrebbero potuto procedere a modesti lavori di ripristino riservan- dosi di chiederne poi il rimborso al NI stesso condannava il NI ad eliminare nei magazzini Bl e B2 le tracce residue delle infiltrazioni pregresse e re- spingeva per il resto le domande degli attori, ivi com- presa quella di risarcimento dei danni, ponendo a loro 冰CA c/ NI LE RG 12466/96 -3- carico la metà delle spese di CTU e processuali. Con atto 15.07.82, avverso detta sentenza IO e TA CA proponevano appello cui resisteva il NI proponendo a sua volta appello incidentale. Con sentenza 23.3.96, la corte d'appello di Genova rilevato che i locali di proprietà CA erano posti in parte al di sotto d'un lastrico solare di proprietà Righi ed in parte al di sotto del corpo di fabbrica della palazzina condominiale B;
che le più gravi infiltrazioni avevano avuto luogo nella parte sottostante al lastrico solare ed erano cessate in esito al terzo degli interven- ti riparatori effettuati, consistito nell'impermeabiliz- zazione d'una fioriera posta in posizione perimetrale al detto lastrico sovrastante il locale B1 CA ed aven- te funzione di copertura d'un'intercapedine condominiale;
che la relativa spesa era stata ripartita ex art. 1226 CC per 1/3 a carico del Righi e per 2/3 a carico di tutti i condomini;
che tale ripartizione s'appalesava legittima, e, d'altronde, i CA non avevano interesse ad una ripartizione dell'intera spesa tra tutti i condomini, co- sì come essi stessi non avevano mai contestato la pro- prietà e il diritto d'uso del lastrico in capo al Righi;
che legittime s'appalesavano anche le delibere relative CA c/ NI LE RG 12466/96 -4- ai primi due interventi, realizzati sul lastrico solare sovrastante i locali CA e le cui spese erano state poste per 2/3 a carico di costoro ex art. 1126 CC, in quanto né dalla CTU né dalla documentazione in atti era risultata l'inutilità dei lavori, la quale neppure poteva essere desunta dal fatto che solo dopo il terzo diverso intervento le infiltrazioni erano cessate;
che la domanda risarcitoria dei CA fosse da respingere, non tanto per i motivi esposti dal primo giudice, quanto perché non era ravvisabile una responsabilità del condominio, sia per essere le infiltrazioni provenienti in misura prepon- derante da parte dell'edificio di proprietà escluiva d'un condomino, sia per essersi il condominio idoneamente at- tivato onde eliminarle, sia per non esservi nesso di cau- salità tra le modeste infiltrazioni provenienti da parti condominiali e la dedotta improduttività di reddito dei locali per loro mancato affitto in parziale riforma dell'appellata sentenza, annullava le impugnate delibere del 24.5.85 e del 29.7.87 nelle parti in cui avevano sta- bilito la ripartizione delle spese di riparazione del la- strico solare di proprietà CA nonché delle spese relative alle prove d'allagamento dello stesso e dichia- rava le une e le altre a carico dell'intero NI CA c/ NI LE RG 12466/96 A nella misura del 20%, ferma la ripartizione del residuo 80% secondo il criterio posto dall'art. 1126 CC, giusta quanto stabilito nelle delibere stesse;
condannava il NI a restituire ai CA quanto da costoro pa- gato in più, con gli interessi del 10% dalla domanda e con gli interessi legali dal 16.12.90 al saldo;
limitava alle tracce delle pregresse infiltrazioni nelle parti dei locali CA sottostanti alla palazzina B la condanna del NI alla relativa eliminazione;
condannava il NI a far cessare, attraverso opportune opere di canalizzazione, 10 scarico delle acque meteoriche dai pluviali condominiali sul lastrico solare di proprietà CA;
respingeva tutti gli altri motivi d'appello hinc et inde proposti, confermando nel resto le statui- zioni dell'appellata sentenza, compresa quella relativa alle spese della CTU, e compensava integralmente le spese d'entrambi i gradi. Avverso tale decisione IO e TA CA proponevano ricorso per cassazione con due motivi presen- tando anche successiva memoria. Resisteva il NI LE con controricor- So. CA c/ NI LE RG 12466/96 -6-, MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti - denunziando vi- zio di motivazione anche per inidonea interpretazione dei documenti prodotti e delle emergenze istruttorie in rela- zione alla provenienza delle infiltrazioni dannose nei locali B1 e B2, nonché violazione degli artt. 1123 e 1126 CC quale criterio di ripartizione delle spese per gli in- terventi attuati onde eliminare le cause dei danni sud- detti si dolgono che la corte territoriale non abbia preso in considerazione le infiltrazioni di provenienza diversa rispetto a quella proveniente dal lastrico Righi e causate da lesioni nelle strutture condominiali, la cui efficienza causale non poteva essere trascurata;
abbia apoditticamente affermato l'utilità dei due primi inter- venti, nonostante fossero risultati l'inutilità d'entram- bi e l'insussistenza di compromissioni del lastrico sola- re nonché l'eliminazione delle infiltrazioni solo a se- guito del terzo intervento;
abbia, quindi, erroneamente ritenuto le spese del primo intervento ripartibili ex art. 1126 CC invece che tra tutti i condomini ex art. 1123 CC;
abbia ancora erroneamente applicato l'art. 1126 CC in relazione alla ripartizione delle spese relative al terzo intervento pur questo avendo interessato un'inter- CA c/ NI LE RG 12466/96 -7- capedine condominiale e dovendo, quindi, le spese essere ripartite ex art. 1123 CC;
abbia infondatamente affermato ch'essi ricorrenti avessero abbandonato la tesi del nesso causale tra il dissesto del lastrico e le dilatazioni e/o gli assestamenti delle strutture in cemento armato degli edifici condominiali ed erroneamente e contraddittoria- mente escluso tale nesso. Il motivo non merita accoglimento. Anzi tutto, va rilevato come il vizio della sen- tenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC debba essere dedot- to, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la dispo- sizione dell'art. 366 n. 4 CPC, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contra- sto con le norme regolatrici della fattispecie о con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurispru- denza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, di- versamente non ponendosi la Corte regolatrice in condi- zione d'adempiere al suo istituzionale compito di verifi- care il fondamento della lamentata violazione. Ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la critica delle soluzioni CA c/ NI LE RG 12466/96 -8- adottate dal giudice del merito, nel risolvere le que- stioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle so- luzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impu- gnata. Tanto meno può poi - come con il motivo in esame ricondursi nell'ambito d'una censura per violazione di legge idoneamente formulata, secondo i principi sopra precisati, la deduzione con la quale si contesti al giu- dice del merito non di non aver correttamente individuato la norma regolatrice della questione controversa, bensì d'aver erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi co- stitutivi d'una determinata fattispecie normativamente regolata, giacché valutazione siffatta non comporta un giudizio di diritto ma un giudizio di fatto, da impugnar- si, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazio- ne. All'esame del ricorso non risulta, d'altronde, nep- pure sviluppata alcuna argomentazione in diritto, nei CA c/ NI LE RG 12466/96 -9- sensi sopra indicati, inerente alla denunziata violazione degli artt. 1123 e 1126 CC, e ciò, peraltro, non stupi- sce, quando si vada a considerare come l'intera tratta- zione non riguardi affatto un'erronea applicazione al ca- SO in esame della disciplina dettata dalle richiamate norme, risultando, piuttosto, essenzialmente incentrata su di un'assunta erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del detto giudice. Anche sotto tale profilo, tuttavia, il motivo ri- 'sulta inidoneamente formulato e, comunque, da disattende- re in quanto sostanzialmente inteso ad un ulteriore giu- dizio sul fatto. Per costante insegnamento di questa Corte, il moti- vo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC dev'essere inteso a far valere, a pena d'inammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomenta- zioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per as- soluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insa- nabile contrasto tra gli stessi;
non può, invece, essere CA c/ NI LE RG 12466/96 -10- inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzio- ne dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagan- coordinamento dei molteplici dati acquisiti, attesote che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convin- cimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame;
diversamente, il motivo di ricorso per - com'è, appunto, per quello cassazione si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisio- di cui trattasi - ne delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea al- la natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Né, com'è del pari da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omes- se l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - come CA c/ NI LE RG 12466/96 -11- - da un esa-è dato, appunto, rilevare nel caso di specie me logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustifi- carlo;
in altri termini, perché sia rispettata la pre- scrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giu- dice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una moti- vazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evi- denziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suf- fragarla ovvero la carenza di esse. Devesi, inoltre, considerare come, allorchè sia de- nunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l'incongruità e/o l'insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, sia necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività de- gli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente indichi puntual- CA c/ NI LE RG 12466/96 -12- mente ciascuna delle risultanze istruttorie alle quali fà riferimento e ne specifichi il contenuto mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all'uopo il semplice richiamo ai documenti prodotti od alle consulenze espletate nella fase di merito e la pro- spettazione del valore probatorio di essi quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle va- lutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisi- zioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell'adottata decisione e, tanto meno, inammissi- bili richiami per relationem agli atti della precedente fase del giudizio. Nella specie, il motivo, già non inteso a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpre- tazione degli accertamenti in fatto, estranea alle valu- tazioni rimesse al giudice della legittimità e per ciò solo inammissibile, neppure risulta adeguatamente speci- fico in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunzia l'erronea od insufficiente valutazione, e tale inottemperanza al principio d' autosufficienza del ricorso per cassazione ne è ulteriore motivo d'inammissibilità. CA c/ NI LE RG 12466/96 -13- Dall'esame di quanto dedotto non è dato, infatti, desumere non solo l'effettiva rilevanza delle prove do- cumentali e delle argomentazioni dei consulenti alle qua- giacché il mate-li il ricorrente ha fatto riferimento riale probatorio acquisito in fase di merito è indicato genericamente e/o solo parte di esso appare preso in con- siderazione ma neppure l'esatto significato delle stes- giacché non ne è riportato l'integrale contenuto se bensì una frammentaria ricostruzione, basata sull'estra- polazione di talune componenti o sulla prospettazione per riassunto del loro significato quale dai ricorrenti sog- gettivamente inteso cosicché, avulse dal loro contesto - e dal complesso delle emergenze istruttorie e collegate con altri singoli elementi del pari riassunti od estrapo- lati, vengono utilizzate al fine d'estrarne significati verosimilmente favorevoli alle tesi sostenute dai ricor- renti stessi, ma non risultano, all'evidenza, suscettibi- li di adeguato riscontro e, quindi, costituiscono elemen- ti di giudizio inidonei а fornire qualsivoglia supporto al controllo di questa Corte sulla decisività d'un even- tuale loro riesame ai fini d'una soluzione dei punti sa- lienti in controversia difforme da quella adottata dal giudice a quo. CA c/ NI LE RG 12466/96 -14- Non senza tenere, comunque, nel debito conto che, come già accennato, la motivazione fornita dal detto giu- dice all'assunta decisione risulta ampia e tutt'altro che incoerente, basata com'è su considerazioni del tutto con- divisibili in ordine alla valenza oggettiva e logica at- tribuibile ai vari elementi di giudizio risultanti dagli atti e su razionali valutazioni di essi;
un giudizio, dunque, operato nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed а fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 n. 5 CPC, la diversa opinione soggettiva dei ricorrenti è inidonea а determinare le conseguenze previste dalla norma stessa. Con il secondo motivo i ricorrenti - denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione anche per omessa, insufficiente e contraddittoria interpreta- zione dei documenti prodotti e delle risultanze istrutto- rie, nonché violazione degli artt. 2053 e/o 2051 CC - si dolgono che la corte territoriale abbia respinta la loro domanda risarcitoria mandandone assolto il NI er- roneamente e contraddittoriamente ritenendo le infiltra- zioni provenienti in misura preponderante da una parte dell'edificio di proprietà esclusiva d'un condomino e non CA c/ NI LE RG 12466/96 -15- re-da parte comune;
abbia, di conseguenza, erroneamente spinto le loro domande di risarcimento in forma specifica e di ristoro del lucro cessante da mancata locazione. Il motivo non merita accoglimento. Anche per quanto esposto nel motivo in esame valgo- mutatis mutandis, le considerazioni generali svolte no, nell'esame del motivo precedente in ordine ai limiti ed alle modalità di deduzione dei vizi della sentenza impu- gnata ex art. 360 nn. 3 e 5 CPC, alle quali si fà espres- so rinvio. Assorbente è, in ogni caso, la ritenuta insussi- stenza d'un apprezzabile nesso di causalità tra le mode- ste infiltrazioni la cui responsabilità poteva essere im- putata al NI, rispetto a quelle addebitabili a diverso soggetto, ed i danni lamentati dai ricorrenti, giudizio che, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è incensurabile in questa sede risultando adeguatamente e logicamente motivato. In nessuna parte della resa motivazione, in vero, la corte territoriale ha asserito, come erroneamente as- sumono i ricorrenti, che l'intervento determinante, al fine dell'eliminazione delle infiltrazioni, fosse stato il terzo, quello effettuato sulle fioriere di copertura CA c/ NI LE RG 12466/96 -16- af-dell'intercapedine condominiale, giacché ha, invece, fermato come a seguito di tale ulteriore intervento le infiltrazioni fossero "completamente" cessate, conte- stualmente ribadendo, peraltro, la già evidenziata utili- tà dei primi due interventi operati sul lastrico solare;
ha, per contro, affermato, ed a più riprese ribadito sul- la base delle risultanze della consulenza tecnica, come le più gravi infiltrazioni si fossero verificate nella parte sottostante al detto lastrico solare, sovrastante la proprietà dei ricorrenti e di proprietà esclusiva del condomino Righi, e fossero state eliminate grazie ai pri- mi due interventi. provenienzaUna volta, pertanto, riaffermata la delle infiltrazioni “in misura preponderante" da una par- te dell'edificio di proprietà esclusiva d'un singolo con- domino, l'esclusione della responsabilità del NI per i danni cagionati dalle infiltrazioni stesse costi- tuisce corretta applicazione del principio della causali- tà sufficiente o giuridica che, in deroga al generale principio dell'equivalenza causale, consente di attribui- re l'evento dannoso a quella tra le cause di esso rivela- tasi da sola idonea e sufficiente a determinarlo in tutto о nella sua sostanziale totalità e di avere per irrile- CA c/ NI LE RG 12466/96 -17- vanti le concause marginali. Né la corte territoriale ha omesso d'evidenziare come l'esame dello svolgimento temporale degli accerta- menti effettuati e dei consequenziali interventi operati consentisse d'escludere una responsabilità da ingiustifi- cata inerzia del condominio, questo essendosi attivato in tempi ragionevoli e con modalità adeguate. Non senza considerare a tal proposito ad integra- zione della motivazione dell'impugnata sentenza ex art. 384/II CPC che il condomino non può imputare all'iner- zia del NI, quand' anche riscontrabile, danni ch'egli avrebbe potuto evitare attivandosi personalmente ex artt. 1110 e 1134 CC. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in so- lido alle spese che liquida in complessive £ 4.235.000, pa- ri ad E 2187,19 delle quali £ 4.000.000, pari ad E ' 2.065,83, per onorari. CA c/ NI LE RG 12466/96 -18- Così deciso in Camera di Consiglio il 19.9.2001. Il Presidente расти Il Cons est. Aletting IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri home 04 APR. 2002 I CANCELLIERE C1 1097 120,11 51.65 456T TOT: 180,76 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrats in 8 16 2002 versate £180.78 32152 LI OT 176 Paspons e Servizio Aft er