Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/1998, n. 1208
CASS
Sentenza 14 aprile 1998

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Massime1

In materia di prove il concetto di diverso procedimento nel quale, ai sensi dell'art. 270, primo comma, c.p.p.,è vietata la utilizzazione dei risultati di intercettazioni o comunicazioni non equivale a quello di diverso reato, ed in esso non rientrano, quindi, le indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. La diversità del procedimento di cui si parla deve assumere rilievo di carattere sostanziale e non può essere ricollegata a dati meramente formali, quale la materiale distinzione degli incartamenti relativi a due procedimenti o il loro diverso numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Commentario1

  • 1Perenne problema delle intercettazioni utilizzabili
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 11 marzo 2021

    Le questioni di Diritto rimesse a Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 51. Il nodo ermeneutico problematico di Cass., SS.UU. 28 novembre 2019, n. 51 è “ se il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le intercettazioni siano state disposte, di cui all' Art. 270 Cpp, riguardi anche i reati non oggetto dell' intercettazione ab origine disposta e che, privi di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con quelli invece già oggetto di essa, siano emersi dalle stesse operazioni di intercettazione “. Volume consigliato L' orientamento sostanzialistico nella Giurisprudenza di legittimità. L' orientamento sostanzialistico …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/1998, n. 1208
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1208
Data del deposito : 14 aprile 1998

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