Sentenza 5 febbraio 2004
Massime • 1
Nel procedimento camerale introdotto con l'opposizione al decreto di espulsione dello straniero, regolato dagli artt.13 e 13 - bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, l'ufficio giudiziario deve curare la convocazione di entrambe le parti, le quali hanno diritto di essere tempestivamente avvertite dell'udienza fissata per la discussione. Poiché tale convocazione, attesa la brevità dei termini stabiliti dalla legge, può avvenire a mezzo di telegramma o di telefax, occorre in ogni caso che il giudice verifichi, nell'ipotesi di mancata comparizione di una delle parti, il buon fine di siffatte comunicazioni (nella specie, dal rapporto di trasmissione risultava che la comunicazione effettuata dalla cancelleria a mezzo telefax era stata inoltrata ad un numero telefonico non corrispondente alla utenza del difensore dell'opponente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2004, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - Presidente -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco A. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE XIAOMING, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CERVETERI 21, presso l'avvocato ALFONSINA DE ROSA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARILENA CUSTODE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI MILANO;
- intimata -
avverso l'ordinanza del Tribunale di MILANO, depositata il 04/04/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2003 dal Consigliere Dott. BERRUTI Giuseppe Maria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
He Xiaoming cittadino della Repubblica Popolare Cinese si opponeva al decreto di espulsione a lui notificato dal Prefetto di Milano in data 23 marzo 2002.
Il Tribunale di Milano, giudice unico, respingeva l'impugnazione suddetta rilevando la infondatezza delle doglianze di violazione dell'art 13 comma 8 del d.lgs. n 268 del 1998. Ricorre per Cassazione con un motivo lo Xiaoming.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere convocato alla udienza camerale fissata dal giudice per la trattazione della opposizione di cui si tratta. Fa notare che la convocazione effettuata dall'ufficio giudiziario a mezzo facsimile, (fax) venne inoltrata ad una utenza diversa da quella del suo difensore costituito. Egli pertanto non ebbe notizia della udienza stessa la quale venne tenuta in violazione del principio del contraddittorio.
2. Il motivo è fondato. È agli atti la comunicazione della cancelleria del provvedimento di fissazione di udienza ed è parimenti agli atti la prova, costituita dai rapporti di trasmissione, che essa venne inoltrata al n. 02.5456036. Tale numero non risulta essere corrispondente alla utenza del difensore dell'opponente, avvocato Marilena Custode, intestataria di utenza diversamente numerata, come dal dato risultante dall'esibito Albo degli avvocati di Milano e dalla intestazione negli atti di causa in cui compare la menzione dello studio del difensore in questione. Orbene poiché nel procedimento cautelare di cui si tratta (artt 13 e 13 bis del testo del diga n 286 del 1998 così come successivamente novellato) l'ufficio giudiziario deve curare la convocazione di entrambe le parti, le quali hanno diritto ad essere tempestivamente avvertite della udienza fissata per la discussione dell'opposizione al provvedimento di espulsione, ed perché la convocazione stessa, data la brevità dei termini stabiliti dalla legge per la fissazione della udienza può avvenire a mezzo di telegramma o di fax, in ogni caso occorre che il giudice verifichi, nel caso di mancata comparizione di una delle parti, il buon fine di siffatte comunicazioni. Di tale verifica non vi è traccia nel provvedimento impugnato che si limita a rilevare la rituale comunicazione alle parti, ma non chiarisce se il controllo della esattezza della spedizione del fax è stato compiuto.
3.Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa deve essere rinviata ad altro giudice del merito che la deciderà verificando anzitutto la regolare costituzione del contraddittorio. Non deve esser data pronuncia sulle spese dal momento che il Prefetto intimato non si è costituito,
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2004