Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2004, n. 2139
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Sentenza 5 febbraio 2004

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Nel procedimento camerale introdotto con l'opposizione al decreto di espulsione dello straniero, regolato dagli artt.13 e 13 - bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, l'ufficio giudiziario deve curare la convocazione di entrambe le parti, le quali hanno diritto di essere tempestivamente avvertite dell'udienza fissata per la discussione. Poiché tale convocazione, attesa la brevità dei termini stabiliti dalla legge, può avvenire a mezzo di telegramma o di telefax, occorre in ogni caso che il giudice verifichi, nell'ipotesi di mancata comparizione di una delle parti, il buon fine di siffatte comunicazioni (nella specie, dal rapporto di trasmissione risultava che la comunicazione effettuata dalla cancelleria a mezzo telefax era stata inoltrata ad un numero telefonico non corrispondente alla utenza del difensore dell'opponente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2004, n. 2139
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2139
    Data del deposito : 5 febbraio 2004

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