Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
0275 0/0 1 REPUBBLICA ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Compartiendita vicubiliare SEZIONE SECONDA CIVILE kumlazion Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 16616/97 SCHETTINO Consigliere Cron. 5743 Dott. Olindo MAZZIOTTI DI CELSO Rep. 878 Dott. Lucio Consigliere Ud. 18/12/00 Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LP IC TO, LP DO, NI IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL GOVERNO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE VECCHIO 9, presso lo studio dell'avvocato NORANTE D. Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE A., difesi dall'avvocato GRECO LUIGI, giusta delega in dal Sig. per diritti 13.000 atti;
il 26 FEB 2001- IL CANCELLIERE ricorrenti -
contro
RE 3000 RI LP DR, e AT MA elettivamente domiciliati in ROMA VIA PORTA PINCIANA 6, presso lo studio degli 2000 avvocati D'URBANO ROCCO e PAVAROTTI F., che li difende 2096 giusta delega in atti;
CG073893 * -1-
- controricorrenti -
nonchè
contro
NI DA E' IA quale erede di IE LA e NI DA;
intimat✓ con integrazione del contraddittorio avversO la sentenza n. 89/97 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 21/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata nell'aprile 1979, RI NI PE, UI PE e IA AR conve- nivano in giudizio AN PE, IA ON e ID AR perché, dichiarata aperta la successione di UN AN e accertata la simulazione del contratto di compravendita a rogito notaio Di Prospero del 3 settembre 1976, si disponesse la divisione del patrimonio ereditario della de cuius, esso compreso anche il bene oggetto di quelin contratto. Assumevano che il 27 gennaio 1979 era deceduta ab intestato UN AN, lasciando a sé superstiti i figli RI NI PE, UI ID AR, PE, IA AR, AN PE e e che il 3 settembre 1976 la de cuius aveva simula- tamente venduto a IA ON, all'epoca già coniugata con AN PE, una casa di abitazione in Montecilfone per il prezzo dichiarato di lire 2.500.000. I convenuti AN PE e IA ON si costi- tuivano, mentre ID AR restava contumace. Il primo, AN PE, dichiarava di non opporsi alla divisione ereditaria, pur formulando al riguardo alcune precisazioni, e proponeva poi 3 domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute per il funerale e la sepoltura della de cuius. La seconda, IA ON, contestava che il sopra- indicato contratto di compravendita fosse stato simulato. Con sentenza del 26 aprile 1995, l'adito Tribunale inammissibile l'azione didi LA dichiarava simulazione, rigettava l'azione di riduzione, accoglieva la domanda riconvenzionale e disponeva la prosecuzione del giudizio di divisione dell'eredità di UN AN, innanzi a sé, come da separata ordinanza. Avverso tale sentenza proponevano appello RI NI PE, UI PE e IA AR, nonché IA ON: i primi tre, in via principale, dolendosi che era stato disposto il rigetto di un'azione di riduzione, da loro non esercitata, e criticando la dichiarata inammissibilità della azione di simulazione del sopraindicato contratto di compravendita, pur ritenuto simulato;
l'ultima, in via incidentale, dolendosi della ritenuta simulazione di quel contratto. Con sentenza del 1°/21 luglio 1997, la Corte annullava la pronuncia d'appello di SO 4 sull'azione di riduzione, rigettava l'azione di simulazione e confermava nel resto la sentenza impugnata. A motivo della decisione, esponeva che il giudice di primo grado era incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo deciso su una azione di ridu- zione nient'affatto esercitata. Rileva, poi, che la contestata simulazione del contratto di compraven- dita del 3 settembre 1976 non era sorretta da prova idonea, tale non potendosi considerare quella dedotta e segnatamente raffigurata dalla procura notarile conferita il 14 gennaio 1978 da UN CA al figlio RI NI PE perché promuovesse un giudizio per far dichiarare 1'invalidità della vendita di una casa.. per l'apparente prezzo di £.
2.500.000.. fatta in favore di ON IA.. perché non è stato mai pagato dalla presunta acquirente il prezzo suddet- to..". Tale procura, in sé inidonea a provare l'esistenza di una compravendita simulata, se mai induceva ad escludere che tra le parti vi fosse stato intento simulatorio, per quanto palesava l'intenzione della parte venditrice di agire per la risoluzione del contratto di compravendita in 5 ragione del mancato pagamento del prezzo, pur indicato come già corrisposto in contratto secondo prassi notarile e per rapporto di affinità tra i contraenti. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di SO, RI NI PE, UI PE e IA AR hanno proposto ricorso in forza di un unico motivo. AN PE e IA ON hanno resistito con controricorso e depositato memoria. Giusta ordinanza di questa Corte in data 6 dicembre 1999, i ricorrenti hanno integrato il contradditto- rio nei confronti di AN AL, quale unica erede di ID AR, deceduta, ed hanno poi depositato documentazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo, i ricorrenti censurano la senten- za impugnata perché avrebbe fatto errata applica- zione di principi di diritto e sarebbe in ogni caso affetta da vizi di motivazione. Al riguardo, precisano che la Corte di merito, pur riconoscendo che la prova della simulazione del contratto di compravendita in questione poteva essere data con qualsiasi mezzo, senza alcun limite ed anche con presunzioni, aveva poi ritenuto erroneamente che la procura conferita il 14 gennaio 1978 non fosse prova idonea dell'accordo simulato- rio, quando invece doveva considerarsi tale per suo stesso contenuto e considerato -peraltro- che tra le parti contraenti intercorreva rapporto di che il prezzo di vendita non era statoaffinità e pagato innanzi al notaio rogante, né v'era prova del suo effettivo versamento. Il motivo è inammissibile. Ed invero, per loro stesso contenuto, le censure formulate dai ricorrenti, al di là della formale prospettazione come violazione di principi di diritto e vizi di motivazione, si risolvono in una sostanziale richiesta di riesame del merito della causa, mediante una nuova valutazione dei materiali probatori (segnatamente raffigurati dalla citata procura notarile), diversa da quella che la Corte di merito ha operato nell'esercizio della discre- zionalità а lei riservata, dandone la motivazione innanzi riportata in narrativa, adeguata e coeren- te, e, quindi, risultano irriducibili al paradigma di alcuno dei motivi per cui è ammesso il ricorso per cassazione. Ragioni di equità, ravvisabili nelle peculiarità della vicenda in oggetto, giustificano la compensa- f zione totale delle spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti ed i controricorrenti, non essen- dovi invece luogo a pronuncia sul punto con riguar- do all'intimata AN AL, che non ha svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
costituiter La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 18.12.2000, in Roma, nella camera d i consiglio della seconda sezione civile. 11 fot.cons. Il pres: ремено бавете huw 290000 IL CANCELRE C1 uplo Faratico 1017 leteza 467 30.66 DEPOSITATO IN RI 26FEB. 2001 PCAT 2400 Roma IL CANCELLIERE C1 Telezio 4371 CORTE SUPREMA CASSAZIONE delle Entrate di Roma 2 il 5.4.2011Si attesta la registrazione presso l'Agenzia versate € 173.17. Serie 4 al n. 13146 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)