Sentenza 26 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7203 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME7203/01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU RE DYCASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 15236/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere 16434/99 ..16651 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Cron. Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Ud.02/04/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE RE SV, elettivamente domiciliato in MONTEROTONDO VIA FARAVELLI 2, presso lo studio dell'avvocato FLAVIO SANTUCCI, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO GIUFFRE', BRUNO ARENA, giusta delega in attie d'ufficio presso la Concellerie delle Corte di Casserious- - ricorrente
contro
A.N.M. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' (già A.T.A.N. AZIENDA TRANVIE AUTOFILOVIE NAPOLI); - intimato sul 2° ricorso n° 16434/99 proposto da:2001 MOBILITA' già A.T.A.N. 1563 A.N.M. AZIENDA NAPOLETANA -1- AZIENDA TRANVIE AUTOFILOVIE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO ABIGNENTE, giusta delega in atti;
ricorrente incidentale nonchè
contro
DE RE SV;
intimato avverso la sentenza n. 646/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 08/02/99 R.G.N. 44569/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato ABIGNENTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed incidentale. -2- Svolgimento del processo L' A.T.A.N., ora Azienda Napoletana Mobilità A.N.M. ha contestato, con lettera dell'08/04/1994, al proprio dipendente De IO LD, dirigente con funzioni di direttore del servizio di ragioneria, di avere, in molteplici occasioni, senza esserne legittimato, concesSO benestare all'erogazione anticipata da parte il dell'A.T.A.N. di prestiti a dipendenti per conto del "Fondo decessi e pensionamenti", cui non sempre era seguito il completo reintegro da parte del fondo medesimo, beneficiario dell'anticipazione. Sospeso cautelarmente dal lavoro, e viste le AXY giustificazioni scritte, l'A.T.A.N. gli ha comunicato la risoluzione immediata del rapporto di lavoro, con lettera del 31.05.1994. Il Pretore di Napoli, con sentenza in data 11/12/95, in accoglimento della domanda del De IO, ha dichiarato ingiustificato il licenziamento e ha condannato l'A.N.M. a pagare al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso, liquidata in L. 115.232.764, l'indennità supplementare, liquidata in £. 219.490.981, e la retribuzione spettante durante il periodo di sospensione cautelare dichiarata illegittima, liquidata in L. 20.104.900, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché spese processuali. ว Il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell' appello principale dell' ANM, ha riformato la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda del De IO di l'indennità supplementare, rigettandola;
l'ha confermata nella parte in cui ha condannato l'A.N.M. a pagare al De IO l'indennità sostitutiva del preavviso retribuzione per il periodo di sospensione cautelare;
e la ha poi rigettato l'appello incidentale del De IO, con cui questi si doleva della misura della liquidazione della indennità sostitutiva del preavviso, ragguagliata a 10,5 mensilità, pretendendo di aver diritto a 12 mensilità. Il Tribunale ha innanzitutto descritto la prassi - pacifica tra le parti dei rapporti tra il Fondo Decessi e Pensionamenti, ente assistenziale del tutto autonomo sul piano giuridico rispetto all'azienda, e l'Atan: mensilmente l'azienda tratteneva dalla retribuzione erogata ai propri dipendenti la quota da versare al Fondo;
contestualmente, però, su richiesta e indicazione degli organi del fondo, 1'A.T.A.N. provvedeva altresì a versare assegni e prestiti a quei dipendenti (iscritti al fondo) che ne avessero fatta istanza e che fossero risultati aggiudicatari. Le operazioni dunque erano due, in entrata e in uscita, che contabile, pertanto richiedevano un costante controllo soprattutto al fine di evitare di anticipare per conto e - - somme complessivamente dunque a beneficio del fondo A superiori a quanto complessivamente trattenuto dalle retribuzioni dei dipendenti, iscritti al fondo. A seguito di segnalazione del Presidente del collegio dei revisori, l'ATAN aveva svolto una indagine amministrativa, che aveva accertato che l' "ok", con significato di visto di autorizzazione al pagamento dei prestiti e delle indennità ai dipendenti aventi diritto, veniva apposto dal De IO, senza i necessari controlli preventivi, sì da dar luogo a sbilanci tra entrate e uscite. Tale circostanza, nella sua storicità, non è contestata dal resistente, il quale però ha dedotto che il significato di quell' “ok” era diverso, e cioè "si autorizzi il pagamento se vi sono tutte le condizioni". Il Tribunale ha rilevato che, dall'istruttoria espletata in primo grado, non è risultato, a livello regolamentare, quale fosse il centro di competenza del controllo sulle operazioni che 1' A.N.M. effettuava per conto del fondo decessi e pensionamenti, in particolare se il controllo competesse al servizio ragioneria, ovvero al servizio meccanografico. Pur essendo emerso dalle prove testimoniali che i dati contabili per il controllo sulla capienza del fondo decessi e pensionamenti erano in possesso del il Tribunale ha ritenuto che,servizio meccanografico, secondo le nozioni di comune esperienza, compete istituzionalmente al servizio ragioneria di un'azienda il controllo contabile sulle operazioni in entrata e in uscita, con conseguente responsabilità, mentre al servizio meccanografico spettano unicamente le operazioni materiali di tipo esecutivo, e che 1'"ok" apposto dal De IO alle richieste mensili del Presidente del Fondo decessi e pensionamenti non poteva avere altro significato che di nulla-osta al pagamento. Il Tribunale aggiungeva che, anche a ritenere che - in considerazione dell'assetto organizzativo dell'azienda solo il servizio meccanografico fosse in possesso dei dati necessari per effettuare il controllo contabile, tale Azy circostanza non solleva, anzi conferma l'addebito e la negligenza del De IO, perché egli apponeva il visto sulla richiesta di prestito, senza preoccuparsi. di verificare se vi fosse la capienza e senza premunirsi di richiedere preventivamente al servizio meccanografico i dati contabili, in base ai quali effettuare il dovuto controllo. Ad avviso del Tribunale, il comportamento diligente imponeva al De IO: a) o di astenersi dall'apporre il visto, poiché non era in grado di avere il controllo della situazione, b) ovvero, prima di apporre il visto, di richiedere preliminarmente al meccanografico i dati contabili, in base ai quali effettuare il controllo di capienza del fondo e solo dopo autorizzare i prestiti, ma pur sempre nei limiti appunto della capienza riscontrata. Conclusivamente il Tribunale ha ritenuto che il rimprovero che si può muovere al De IO è di aver apposto il visto, avendo però omesso il dovuto controllo comunque avendo omesso di attivarsi per reperire quei dati che avrebbero consentito di apporre un visto consapevole;
tale comportamento è sufficiente, secondo la sentenza impugnata, ad integrare la nozione di giustificatezza per il recesso dal rapporto di lavoro con un dirigente, sicché non gli compete la indennità supplementare, mentre non è Any sufficiente ad integrare la nozione di giusta causa, bensì quella di giustificato motivo, sicché gli compete la indennità sostitutiva del preavviso. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il De IO, con unico complesso motivo. La intimata si è costituita, resistendo, ed ha proposto ricorso incidentale con due motivi. Motivi della decisione Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo profilo dell'unico complesso motivo il ricorrente principale, deducendo omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n.5, c.p.c.), nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., e 1372 cod.civ., in relazione all'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese del servizio pubblico degli enti locali, rileva che la resistente non ha provato le singole infrazioni;
ammette che l'ANM ha prodotto 28 fogli di c.d. autorizzazioni, ma ne contesta la riferibilità al ricorrente;
infine contesta il significato degli ok apposti, che assume avessero carattere meramente informale, perché non vi era un protocollo di trasmissione, perché il Servizio Ragioneria non conosceva la capienza o meno del fondo, a conoscenza del Servizio Meccanografico, il quale non poteva ritenersi vincolato dalle sigle della Ragioneria, anche perché il Dirigente della Ragioneria non era sovraordinato rispetto al Dirigente del Servizio meccanografico, che dunque non doveva sottostare a quanto disposto o curato dal primo;
contesta poi la valutazione fatta dal Tribunale delle deposizioni dei testi IE e CA, quest'ultimo predecessore del De IO, il quale non era stato sanzionato per il medesimo comportamento;
rimprovera alla sentenza impugnata contraddittorietà tra il rilievo che il regolamento non prevedeva la responsabilità del direttore del servizio ragioneria e l'affermazione della sua responsabilità in concreto;
tra le due opposte e inconciliabili affermazioni che il controllo contabile era a carico del servizio ragioneria, che non conosceva i dati l'unico a conosceuse lei suddetti Late;
nov contabili, e che vera a carico del servizio meccanografico sostiene che il De IO aveva trovato tale prassi, aveva subito pressioni per non modificarla e, per evitare conseguenze peggiori, si era attivato decretando l'abbattimento generalizzato delle richieste del 20%; rileva infine la mancanza di danno per l'azienda. Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod.civ., perché non riproduce il testo contrattuale (art. 23 contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese del servizio pubblico degli enti locali) della cui asserita erronea interpretazione si duole, né motiva in alcun modo la dedotta violazione e falsa applicazione di legge. Quanto alla censura di vizio di motivazione, essa ripropone a questa Corte le stesse censure dell'atto di appello, partitamente e motivatamente respinte dalla sentenza impugnata, senza ulteriori argomenti. Si deve ricordare a tale proposito che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio di assumere e valutare le prove, diconvincimento, controllarne l'attendibilità e la concludenza, di del processo,scegliere, tra le complessive risultanze maggiormente idonee a dimostrare laquelle ritenute veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno о all'altro dei mezzi di Axy prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, il profilo della insufficienza,sotto omissione, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi * sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato 10 insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). Posto l'alto livello di responsabilità del ricorrente, che era dirigente del servizio di ragioneria, è corretta la valutazione di fondo della sentenza impugnata, che egli non poteva impartire autorizzazioni (tale dovendo essere interpretato il suo intervento nel procedimento di pagamento con l'apposizione dell'ok, altrimenti inutile) di pagamento al buio, e doveva quindi o astenersi dal farlo o fornirsi previamente dei dati contabili occorrenti. Né vi è contraddizione tra tale affermazione ed il rilievo che mancava una norma regolamentare in proposito, perché in un contesto aziendale tocca comunque al dirigente di attivarsi per il miglior funzionamento del settore AXY affidatogli, ponendo rimedio anche alle eventuali disfunzioni preesistenti. Né occorreva prova delle singole infrazioni, una volta che il ricorrente ha ammesso nei precedenti gradi di merito il fatto storico, basando la propria difesa sul diverso significato dell' "ok", sostanzialmente negandone qualsiasi rilevanza. Sono poi inammissibili, per quanto detto supra (Cass. S.U. 13045/1997 cit.), le censure alla valutazione della deposizione testimoniale dei testi IE e CA, risolvendosi in una diversa, immotivata valutazione delle stesse. Non sono poi censurati i principi di diritto posti a base decisione impugnata, relativi alla nozione didella giustificatezza del licenziamento del dirigente ed alla rilevanza del danno. Quanto alla prima, essa è conforme all'insegnamento di questa Corte, secondo cui, ai fini della giustificatezza del licenziamento del dirigente, rileva qualsiasi motivo che escluda la arbitrarietà del licenziamento stesso (Cass. 20 novembre 2000 n. 14974), sicché la relativa nozione è diversa da quella di giusta causa;
e sicuramente nel caso di specie integra tale nozione il comportamento del dirigente che, resosi conto del problema, non trova di meglio che tagliare del 20% tutte le richieste, anziché verificare la capienza per ciascuna. Quanto alla seconda, costituisce insegnamento consolidato di questa Corte che la crisi del vincolo fiduciario non è esclusa dalla tenuità o anche assenza di danno patrimoniale (Cass. 23 giugno 2000 nn. 8568 e 8553, idem 3 marzo 2000 n. 2404). Con il secondo profilo del medesimo unico complesso motivo il ricorrente principale si duole del rigetto dell' appello incidentale sulla misura della indennità sostitutiva del preavviso. Questa è stata liquidata dal Pretore, e poi dal Tribunale, in 10,5 mensilità, in rapporto all'anzianità del De IO di 7 anni nella qualifica dirigenziale. Il ricorrente la pretende in rapporto all'anzianità di 16 servizio di trenta anni alle dipendenze dell'ATN, nelle varie qualifiche. Ricorda che l'art. 29 del ccnl per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti locali, quale il De IO, commisura il preavviso, ovvero la relativa indennità sostitutiva, a 8 mesi, in caso di "anzianità di servizio non superiore a due anni"; e a "un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità, con un massimo di altri 4 mesi"; in sostanza, con dieci anni о oltre di anzianità di servizio, il preavviso è pari a (8 + 4) 12 mensilità. Asy interpretazione della norma Ciò posto, contesta la sentenza impugnata, secondo cui contrattuale data dalla cui fa riferimento 1' art. 29, "l'anzianità di servizio", deve essere intesa quale anzianità nella categoria dirigenziale e ciò in quanto il contratto collettivo è esclusivo per i dirigenti. A fondamento della censura assume che, ove il contratto avesse voluto intendere l'anzianità nella qualifica dirigenziale, avrebbe dovuto usare tale espressione. Si deve ricordare che la interpretazione del contratto collettivo è demandata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale fissati dagli artt. 1362 e segg. Cod.civ. ○ 12 n. 714; del vizio di motivazione (Cass. 24 gennaio 1997 Cass. 21 aprile 1997 n. 3430; Cass. 16 giugno 1998 n. 5996). Tale vizio non si rinviene nella sentenza impugnata, che ha correttamente impiegato il criterio letterale e quello sistematico. Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato in toto. Con il primo motivo di ricorso incidentale l'ATM si duole Asy che il Tribunale, pur manifestando piena e consapevole cognizione del grado di rilevante responsabilità del De IO nel porre in essere atti autorizzativi di pagamenti non dovuti, abbia omesso di dare il giusto rilievo - ed in ciò la insufficienza e contraddittorietà al venir meno del vincolo fiduciario che legava l'azienda ad un suo dirigente, peraltro preposto ad una funzione particolarmente delicata, quale quella di gestione delle entrate e delle uscite. Il motivo non è fondato. Costituisce infatti apprezzamento di merito, incensurabile in questa sede, la valutazione di tutti gli elementi della fattispecie, quali i comportamenti dei predecessori e la lacuna regolamentare, operata dalla sentenza impugnata per degradare il giudizio sulla inaccettabilità aziendale del 1 A comportamento del dirigente da giusta causa a giustificatezza del licenziamento. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2086, 2094, 2104 cod. civ. (art. 360 n. 3 cpc.), censura la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha respinto 1' appello incidentale sulla illegittimità del provvedimento di sospensione assunto dall'azienda nei confronti del De IO. Assume che la legittimità della sospensione deriva, per la stessa conseguenzialità logica seguita dal Asy giudice di merito, dalla giustificatezza del licenziamento. fondato proprio per ilIl motivo non è criterio di conseguenzialità logica dedotto: avendo la sentenza impugnata escluso la sussistenza di giusta causa, con decisione confermata da questa Corte, manca la responsabilità disciplinare e quindi il presupposto per la sospensione cautelare. In conclusione vanno respinti entrambi i ricorsi. Sussistono giusti motivi, atteso l'esito del presente giudizio, per la totale compensazione delle relative spese processuali.
p.q.m.
riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese del presente giudizio. 15 consiglio della Così deciso in Roma, nella camera di Sezione Lavoro, il 2 aprile 2001. Il Presidente i/incluse Cressa Il Consigliere Estensore Aldo be Mavin Stillie IL CANCELLIERE. Depositato in Cancelleria 26 MAG. 2001 MA oggi, IL CANCELLIERE 4805 N O I Sh I A D 0 3 S 1 , S 3 . O 5 A T L T L . R , O A A N ' B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 I T - N S S 1 G N 1 O O E P S A E M I I D G A E A G , E O D O L T E R T T T I S A I R N I L E G S L D E E E R O D Lic-gc-de gregorio RG 15236+16434/1999 12