Sentenza 18 giugno 2002
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il Tribunale per i minorenni rigetta l'istanza di messa alla prova dell'imputato con contestuale sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2002, n. 34169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34169 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Fattori Paolo Presidente
Dott. De Grazia Benito Romano Consigliere
Dott. Bognanni Salvatore Consigliere
Dott. Brusco Carlo Giuseppe Consigliere
Dott. Bianchi Luisa Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE NZ AB, nato il [...];
avverso ordinanza del 15 novembre 2001, Gip Trib. Minorenni di Catania.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere De Grazia Benito Romano, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. OSSERVA
RE NZ AB propone ricorso avverso l'ordinanza del 15 novembre 2001 con la quale il Gip presso il Tribunale dei Minorenni di Catania rigettava la richiesta di sospensione del processo e messa alla prova ex art. 28 DPR. del 22 settembre 1998 n. 448 avanzata dalla difesa di RE NZ AB, imputato di concorso in un tentativo di furto di un ciclomotore.
Il Tribunale nell'emettere l'ordinanza riteneva essere carente un presupposto essenziale dell'istituto di messa alla prova e precisamente la presa di coscienza del carattere antisociale del comportamento pregresso.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, l'ordinanza che nega la sospensione e la messa alla prova e, ex art. 586 cod. proc. pen., impugnabile solo unitamente alla sentenza che ha concluso il grado del giudizio.
V. in tal senso giurisprudenza prevalente della Suprema Corte (del 24 aprile 1995, Zangarella, e del 22 marzo 1995, Bianco).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 agosto 2003.