Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3806 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Magi ati0 3 6 0 Composta dagli I) Dott. Rosario DE MUSIS G.N. 10052/00 8739 Consigliere PLENTEDA Dott. Donato Cron. 1075 Dott. Aniello NAPPI Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere Ud. 02/10/02 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: IN LE SRL (ora spa), in persona AG rappresentante pro tempore elettivamente del legale domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 146, presso l'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, rappresentata e difeso dagli avvocati FABIO PEDO', ALBERTO BERTOLINI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
NA MO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso l'avvocato FRANCESCO FABBRI, lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato 2002 che 1752 PAOLO COLI, giusta mandato a margine del -1- controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 20/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 12/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2002 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
-2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 24.6.94 AM LI conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Reggio Emilia la. C.T.E. s.r.l. ed esponeva che egli aveva concesso alla convenuta la licenza senza esclusiva per lo sfruttamento commerciale dell'invenzione "Gruppo Scala Telescopica/piattaforma scorrevole" del quale era titolare. Tale contratto prevedeva, con decorrenza dal 19.3.1992 e per la durata di quattro anni, il diritto alla corresponsione di una somma di L.
1.120.000 per ogni gruppo di elevatori venduto dalla C.T.E. e, comunque, di una somma annuale non inferiore a L. 5M .La convenuta nel periodo 1993-1994,aveva, invece, corrisposto unicamente la somma di L. 4.480.000, allegando, in risposta alle richieste di pagamento, la impossibilità di far fronte ai propri impegni. Tanto premesso, chiedeva che, previa declaratoria della risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, la stessa venisse condannata al pagamento della somma complessiva di L. 220.520.000, oltre interessi al saldo. Si costituiva la CTE srl che contestava le affermazioni dell'attore ed assumeva che il soggetto inadempiente del contratto era l'attore che,era tra l'altro presidente del consiglio di amministrazione della Scala reale srl società concorrente di essa CTE srlche, sempre su licenza di brevetto del LI commercializzava prodotto analogo a prezzi inferiori sfruttando a proprio vantaggio il know how di realizzazione, le migliorie tecniche apportate all'invenzione e l'attività di marketing, poste in essere da essa C.T.E. srl.. Chiedeva pertanto che venisse accertata la contrarietà ai 3 principi di correttezza e buona fede del comportamento tenuto dal LI e che, previa declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento, lo stesso venisse condannato al risarcimento del danno. Chiedeva inoltre che, accertato il compimento di atti di concorrenza sleale da parte del LI, questi venisse condannato al risarcimento dei danni quantificabili in L.
1.200.000.000. I Tribunale accoglieva integralmente la domanda svolta dal LI, respingendo tutte le istanze riconvenzionali della C.T.E.srl e condannando quindi la società convenuta al pagamento della somma di L. 220.520.000 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e spese di lite. Avverso detta sentenza proponeva gravame la C.T.E srl che veniva ' rigettato dalla Corte d'appello di Bologna con sentenza del 10.12.99. Ha proposto ricorso per cassazione la CTE srl articolato su un unico motivo. Ha resistito con controricorso il LI. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la CTE srl deduce la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per non aver dato ingresso alle richieste istruttorie avanzate in appello da essa ricorrente in relazione ad una domanda riconvenzionale con ciò - a suo dire - escludendo l'ammissibilità di tale domanda stessa. In particolare la società ricorrente lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta. q Il ricorso è infondato. In primo luogo, lo stesso si rivela del tutto generico e non specifico in quanto non contiene alcuna censura motivata ed analitica alla ampia motivazione con cui la Corte felsinea ha rigettato la prova testimoniale richiesta ritenendone i capitoli formulati irrilevanti ai fini del decidere. Va a tale proposito osservato che contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente - la sentenza impugnata non ha fornito in proposito una motivazione "per relationem" a quella della sentenza di primo grado dal momento che la stessa, dopo essersi richiamata a quanto già affermato dal giudice di prime cure, ha proceduto ad un analitico esame dei capitoli di prova articolati fornendo una propria autonoma valutazione circa la loro rilevanza esternata con adeguata argomentazione. In secondo luogo, poi, la società ricorrente non ha riproposto con il ricorso l'articolazione dei capitoli di prova formulati nel giudizio di merito con l'indicazione dei testi di cui si chiedeva l'escussione, per cui questa Corte - cui è inibito prendere visione degli atti processuali - non è stata posta nella condizione di poter valutare la fondatezza delle doglianze della ricorrente in ordine alla rilevanza o meno della prova richiesta. Non merita soffermarsi ,infine, sulla argomentazione proposta dalla ricorrente secondo cui la mancata ammissione della prova testimoniale avrebbe comportato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale. E' noto che per veder accolta una domanda ,occorre provarne il fondamento da parte di chi la propone e che, se tale prova non viene fornita o se la prova richiesta non è ammessa perché irrilevante, la domanda deve 5 essere rigettata come è avvenuto nel caso di specie in cui la riconvenzionale avanzata dalla CTE srl è stata respinta sia nel giudizio di primo che in quello di secondo grado. Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2500, 00.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2500,00 Roma 2.10.02 11 Cons.est. Phely mis Il Presidente CORTE SUPREMADE CASAGONE Civilo IL CANCELLIERE ** Prime Andres Bianchi Depoolate CA ELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 11-12-2003 serie 4 al n. 41089 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Riccia 6