Sentenza 25 giugno 2014
Massime • 2
La parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice, fatta salva la possibilità di provvedere all'esclusione della stessa d'ufficio o su richiesta delle altre parti ex artt. 80 e 81 cod. proc. pen.
La sopravvenuta perdita della capacità di stare in giudizio della parte civile non determina la caducazione degli atti legittimamente compiuti prima di tale evento, ma comporta solo che il processo prosegue nei confronti del soggetto legittimato in vece dell'incapace (nella specie, il tutore), il quale, a tal fine, assume la veste di parte mediante la sua costituzione, che non integra un "nuovo" atto di costituzione di parte civile.
Commentario • 1
- 1. Art. 81 c.p.p. Esclusione di ufficio della parte civilehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2014, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2014 |
Testo completo
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