Sentenza 17 ottobre 2003
Massime • 3
In tema di tariffe professionali degli avvocati, è valida la disposizione statale che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari, atteso che la Corte di giustizia delle comunità europee, con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, pronuncia vincolante per ogni organo giurisdizionale degli Stati membri, ha dichiarato che "gli artt. 5 e 85 del trattato CEE (divenuti artt. 10 Ce e 81 Ce) non ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro, di norme che approvino, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, a condizione che lo Stato stesso eserciti a mezzo dei suoi organi controlli nei momenti dell'approvazione della tariffa e della liquidazione degli onorari; inoltre, atteso che la stessa sentenza ha ritenuto che nel procedimento di approvazione della tariffa forense italiana, il consiglio nazionale forense esercita solo un potere di proposta mentre la tariffa è emanata dal Ministro della Giustizia nell'esercizio di un proprio potere, deve escludersi che il d.m. n. 392 del 1990 integri un regolamento adottato da una autorità non statale in forza di un autonomo potere conferito da leggi speciali.
Per la configurabilità del risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, secondo comma cod. proc. civ., in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado iniziata o compiuta senza normale prudenza, è sufficiente che il creditore abbia fatto ricorso al procedimento esecutivo benché nella specifica situazione l'accoglimento del gravame con l'annullamento o la riforma della sentenza posta in esecuzione fosse in concreto sufficientemente probabile e prevedibile; la relativa valutazione spetta al giudice di merito, che deve adeguatamente motivare in ordine alla sussistenza o meno di tale elemento soggettivo.
L'art. 96 cod. proc. civ., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 cod. civ., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 cit., ne' è configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2003, n. 15551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15551 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOVENIO BUCCHI 7, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CANNIZZARO, difeso dall'avvocato ROBERTO SPARTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IO MB;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 07843/00 proposto da:
IO MB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MORPUGO 31, presso lo studio dell'avvocato FRANCO BOFFA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato SERGIO SANDRONE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LL AT;
- intimato -
avverso la sent. n. 3376/99 del Tribunale di TORINO, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 7 aprile 1999 e depositata l'1 giugno 1999 (10(1. 8359/95);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Roberto SPARTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AI MB conveniva innanzi al pretore di Torino AC AT per ottenere la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito in Candolo, via Montpascal, ed il rilascio dell'immobile medesimo, esponendo che il conduttore si era reso inadempiente ed in particolare aveva realizzato nell'immobile locato opere abusive in muratura, sostituito le cancellate ed il portone, occupato l'orto antistante.
Nella resistenza del convenuto il pretore accoglieva la domanda;
all'opposta conclusione perveniva il tribunale di Torino, il quale escludeva l'esistenza di innovazioni vietate e ravvisava, invece, semplici interventi conservativi;
rigettava, peraltro, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., proposta dall'AC, sul rilievo che non era stata offerta la prova dello specifico elemento soggettivo richiesto dalla menzionata disposizione. Propone ricorso per cassazione l'AC, affidandone l'accoglimento a due motivi illustrati con memoria;
resiste con controricorso il AI e propone ricorso incidentale con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza e, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti. Precede per ragioni di ordine logico l'esame dell'unico motivo di ricorso incidentale.
Con tale motivo, denunciandosi violazione degli artt. 116, 117 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, si lamenta che i giudici di appello non abbiano correttamente valutato gli elementi di prova raccolti nei due gradi del giudizio;
in particolare, si deduce che i detti giudici 1) hanno ritenuto che dalle prove orali e dalla c.t.u. risulta che solo la tettoia - garage è di recente costruzione e la veranda è "pressoché da ultimare", mentre all'esame della c.t.u. evidenzia che l'edificazione abusiva ha superato oltre un quarto dell'immobile locato e tanto è documentalmente confermato dalla relazione di c.t. con rilievo aerofotogrammetrico prodotta in grado di appello dal conduttore;
2) non hanno tenuto il debito conto delle deposizioni dei testi, dalle quali emerge senza possibilità di equivoco che sono state eseguite opere in muratura tali da costituire innovazioni vietate.
Il motivo non può essere accolto in quanto per il tramite strumentale dell'art. 360 c.p.c., n. 5, si mira in sostanza ad ottenere una rivalutazione delle prove che è inibita al giudice di legittimità.
Passando, quindi, all'esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo si denuncia "violazione degli artt. 88, 96 e 115 c.p.c. Motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)"; si sostiene che qualora la parte non solo esegua una sentenza di rilascio di fabbricato condotto in locazione, ancorché la sentenza sia stata impugnata, ma dopo avere ottenuto il rilascio, demolisca il fabbricato sì da rendere impossibile la reintegrazione del conduttore nel rapporto, si realizza la fattispecie di responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., comma 2; fattispecie che, a differenza di quella prevista dal comma 1 dello stesso articolo, richiede il semplice difetto di normale prudenza;
si lamenta che i giudici di appello abbiano escluso la ricorrenza della fattispecie senza adeguata motivazione e senza neppure ammettere la prova testimoniale intesa a dimostrarne gli elementi costitutivi.
Il motivo è fondato secondo quanto risulta da quello che segue. Se in pendenza di impugnazione la parte dà esecuzione a sentenza di condanna, non risponde per questo solo fatto dei danni che l'esecutato subisce nel caso in cui l'impugnazione sia accolta e la sentenza riformata o cassata, perché l'esecuzione costituisce esercizio di un diritto ed in sè e per sè non può essere fonte di responsabilità (Cass. 5 luglio 1990, n. 7052). Se, però, la parte dà esecuzione alla sentenza, ancorché sia normalmente prevedibile l'accoglimento dell'impugnazione, versa in colpa ed è responsabile dei danni prodotti.
In sostanza, la fattispecie di responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c., comma 2, è costruita sull'obbligo della parte procedente di prevedere l'esito del giudizio di impugnazione in base alla normale prudenza e di astenersi da qualsiasi iniziativa nel caso in cui la previsione sia di accoglimento.
In particolare, a fondare la colpa della parte procedente non basta che essa non abbia previsto l'astratta possibilità che il titolo esecutivo perda efficacia per effetto del successivo accertamento dell'inesistenza del sottostante diritto sostanziale;
occorre, invece, che la parte anzidetta abbia fatto ricorso al procedimento esecutivo senza la normale prudenza e cioè che nella specifica situazione l'accoglimento del gravame con l'annullamento o la riforma della sentenza posta in esecuzione si presenti in concreto come fatto sufficientemente probabile e prevedibile (Cass. 2 marzo 1995, n. 2398; Cass. 28 novembre 1987, n. 8872; Cass. 18 settembre 1983, n. 5611). L'apprezzamento del giudice di merito sulla sussistenza della normale prudenza si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato. L'art. 96 c.p.c. esaurisce tutte le ipotesi di responsabilità processuale, di tal che resta esclusa la possibilità di invocare con una domanda autonoma e concorrente i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. in relazione ad una specifica asserita conseguenza dannosa (Cass. 4 aprile 2001, n. 4947; Cass. 12 marzo 2002, n. 3573). E cioè la responsabilità processuale aggravata costituisce una "species" del precetto generale del "neminem laedere" esplicitato dall'art. 2043 c.c.; tra le due fattispecie vi è un rapporto di specialità che rende inconfigurabile il concorso tra la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. e quella di cui all'art. 96 c.p.c.. Nella specie i giudici di appello hanno ritenuto che manchi la prova dell'elemento soggettivo dell'invocata fattispecie risarcitoria (art. 96 c.p.c., comma 2) senza fornire al riguardo alcuna motivazione e senza neppure indicare quale forma deve assumere tale elemento. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata.
La circostanza che i capitoli della prova testimoniale, di cui si lamenta la mancata ammissione, non sono riprodotti nel motivo ne' sono ricostruibili in modo completo dal contenuto dello stesso non consente l'indispensabile controllo di decisività lo rende inammissibile la doglianza.
Per il caso in cui la domanda risarcitoria dovesse ricevere accoglimento occorre chiarire che, contrariamente a quanto dedotto nel controricorso, l'area dei danni risarcibili comprende quelli dipendenti dalla demolizione del fabbricato nel concorso del duplice presupposto che tale demolizione abbia impedito la ricostituzione del rapporto locativo e sia causalmente collegata all'esecuzione della sentenza.
Rimane assorbito il secondo motivo del ricorso principale, con il quale si lamenta che i giudici di appello 1) nella liquidazione delle spese relative al giudizio di primo grado hanno violato i minimi tariffari;
2) non hanno liquidato le spese relative alla c.t. di parte nel giudizio di secondo grado.
In relazione a tale motivo è opportuno precisare che, contrariamente a quanto sostenuto nel controricorso, anche a seguito della sentenza della Corte di giustizia CEE n. 35/1998 le tariffe professionali forensi hanno valore vincolante.
Si considera in proposito che, pronunciando sulla compatibilità delle tariffe professionali con gli artt. 5 e 85 del trattato CEE (divenuti artt. 10 e 81), la Corte di giustizia CEE (con sentenza 19 febbraio 2002, n. 35, in causa Arduino) ha affermato che i menzionati articoli non impediscono ad uno Stato membro di adottare norme che approvino, sulla base di un progetto predisposto da un ordine professionale forense, una tariffa che stabilisca gli onorari minimi e massimi per i membri dell'ordine, a condizione che lo Stato stesso eserciti a mezzo dei suoi organi controlli nei momenti dell'approvazione della tariffa e della liquidazione degli onorari. La Corte di giustizia CEE ha chiarito che nel procedimento di approvazione della tariffa forense italiana il consiglio nazionale forense esercita soltanto un potere di proposta, mentre la tariffa viene emanata dal ministro della giustizia nell'esercizio di un proprio potere, dopo avere sentito il Cip ed il Consiglio di Stato. Non ignora questa Corte il diverso orientamento espresso da Cass. 30 ottobre 1996, n. 9514, secondo cui la deliberazione del consiglio nazionale forense approvata con D.M. 24 novembre 1990, n. 392, contenente la determinazione degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati e procuratori integra un regolamento adottato da un'autorità non statale in forza di un autonomo potere e non è trasformato in regolamento governativo dal decreto ministeriale di approvazione;
su tale orientamento sicuramente prevale la pronuncia della Corte di giustizia CEE vincolante per tutti gli organi giurisdizionali degli Stati membri (Corte Cost. 18 aprile 1991, n. 168), sicché si deve ritenere valida alla stregua del trattato CEE la disposizione interna che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari di avvocato (Cass. 7 marzo 2003, n. 3432). In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale;
il ricorso incidentale va, invece, rigettato;
la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione alla corte di appello di Torino.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale;
dichiara assorbito il secondo motivo;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 29 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2003