Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2003, n. 15551
CASS
Sentenza 17 ottobre 2003

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In tema di tariffe professionali degli avvocati, è valida la disposizione statale che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari, atteso che la Corte di giustizia delle comunità europee, con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, pronuncia vincolante per ogni organo giurisdizionale degli Stati membri, ha dichiarato che "gli artt. 5 e 85 del trattato CEE (divenuti artt. 10 Ce e 81 Ce) non ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro, di norme che approvino, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, a condizione che lo Stato stesso eserciti a mezzo dei suoi organi controlli nei momenti dell'approvazione della tariffa e della liquidazione degli onorari; inoltre, atteso che la stessa sentenza ha ritenuto che nel procedimento di approvazione della tariffa forense italiana, il consiglio nazionale forense esercita solo un potere di proposta mentre la tariffa è emanata dal Ministro della Giustizia nell'esercizio di un proprio potere, deve escludersi che il d.m. n. 392 del 1990 integri un regolamento adottato da una autorità non statale in forza di un autonomo potere conferito da leggi speciali.

Per la configurabilità del risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, secondo comma cod. proc. civ., in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado iniziata o compiuta senza normale prudenza, è sufficiente che il creditore abbia fatto ricorso al procedimento esecutivo benché nella specifica situazione l'accoglimento del gravame con l'annullamento o la riforma della sentenza posta in esecuzione fosse in concreto sufficientemente probabile e prevedibile; la relativa valutazione spetta al giudice di merito, che deve adeguatamente motivare in ordine alla sussistenza o meno di tale elemento soggettivo.

L'art. 96 cod. proc. civ., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 cod. civ., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 cit., ne' è configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2003, n. 15551
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15551
Data del deposito : 17 ottobre 2003

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