Sentenza 12 marzo 2002
Massime • 3
La denuncia di nuova opera, avendo carattere preventivo in quanto mira ad evitare un danno, può essere promossa, sia per difendere il possesso che per difendere il diritto di proprietà od un qualsiasi altro diritto reale, quando la nuova opera (da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo e da cui si abbia ragione di temere che possa derivare danno alla cosa che forma oggetto del diritto o del possesso del denunciante) non sia ancora terminata. Quando, invece, l'opera è stata portata a termine, non si può ricorrere all'azione di nunciazione, ma si deve fare ricorso alle azioni repressive volte alla rimozione e alla definitiva eliminazione della situazione dannosa, ed, in particolare, nel caso in cui si intende difendere il possesso, alle azioni possessorie di cui agli artt. 1168, 1170 cod. civ., per la cui proponibilità occorre che non sia decorso un anno dalla turbativa; la relativa prova incombe alla parte attrice, tenuta a dimostrare l'esistenza dei presupposti necessari all'esercizio dell'azione.
Poiché la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. può essere formulata esclusivamente, sia per "l'an" che per il "quantum", innanzi al giudice investito del procedimento per il quale si pretende dedurre tale responsabilità e poiché la proposizione di detta domanda non importa alcuna alterazione dell'oggetto della lite, in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado, iniziata e compiuta senza normale prudenza, l'istanza risarcitoria può e deve essere proposta nel corso del giudizio di appello senza che sia opponibile alcuna preclusione.
L'art. 96 cod. proc. civ. che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 cod. civ., di modo che la responsabilità processuale aggravata (ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 citato, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 cod. cit., ne' è configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità. La decisione in ordine a tale responsabilità è devoluta, in via esclusiva, al giudice a cui spetta di conoscere il merito della causa.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2002, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BO LA CA CA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato ANTONIO COPPOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA NI, elettivamente domiciliato in ROMA PZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ROBERTO SPARTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 935/99 del Tribunale di PALERMO, depositata il 25/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
preliminarmente la Corte ordina la riunione dei due ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.11.1990 RM IO La EC convenne in giudizio innanzi al RE di LE OM AN e, premesso di essere proprietaria di un appartamento al secondo piano dell'edificio sito in LE via Libertà n. 97, espose che il convenuto, qualche tempo prima, aveva realizzato una struttura metallica a distanza illegale dal balcone di retro prospetto del detto appartamento, il quale diminuiva sensibilmente la veduta, l'aria e la luce e costituiva, altresì, fonte di pericolo in quanto assicurava un facile accesso dall'esterno.
Chiese, pertanto, di essere mantenuta nel possesso del balcone del menzionato appartamento e la condanna del convenuto ad eliminare le opere suddette.
AN OM, costituitosi, chiese il rigetto della domanda.
Disposta c.t.u., con sentenza del 10.2/28.4.1993, l'adito RE accoglieva la domanda, condannando il convenuto a rimuovere la suindicata struttura metallica.
Avverso la detta sentenza proponeva appello AN OM. A seguito della mancata costituzione dell'appellante, la IO riassumeva la causa, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. L'appellante costituitosi chiedeva la integrale riforma della pronunzia.
Con sentenza in data 9.4.1998 - 25.2.1999 il tributale di LE accoglieva l'appello e rigettava il ricorso proposto da IO La EC RM, dichiarando altresì l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno avanzata da AN OM. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione IO La EC RM con quattro motivi di gravame;
resiste con controricorso AN OM, che ha proposto ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1172 cod. civ., deducendo che con il ricorso introduttivo ella intese proporre cumulativamente le azioni di manutenzione, di denuncia di nuova opera e di danno temuto al fine di ottenere dal giudice adito un provvedimento che non solo ordinasse il ripristino dello stato dei luoghi con la demolizione e la rimozione delle opere contestate e la cessazione del pacifico possesso, ma anche evitasse il verificarsi di un danno concretamente temuto;
che la sentenza impugnata aveva erroneamente accolto l'eccezione di decadenza annuale sollevata dal ricorrente ex art. 1170 c.p.c., senza considerare che l'art. 1172 c.p.c. non pone alcun limite temporale all'esercizio della suddetta azione di danno temuto, essendo questa azione collegata ad una situazione di pericolo che può essere permanente o in ogni caso protrarsi nel tempo in misura imprevedibile.
Col terzo motivo la ricorrente denuncia omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, perché la sentenza impugnata, accogliendo l'eccezione di inammissibilità della tutela possessoria, aveva omesso di considerare che ella aveva invocato la tutela di cui agli artt. 1171 e 1172 c.p.c. cumulativamente all'azione di manutenzione;
che sul punto la motivazione del tribunale è lacunosa e non consente di individuare le ragioni della decisione.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione;
essi sono infondati.
La stessa ricorrente ammette che ella intentò un'azione possessoria di manutenzione, che è soggetta al termine di un anno decorrente dalla data della molestia. E la prova della tempestività dell'azione di manutenzione incombe all'attore, tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti necessari all'esercizio dell'azione. La ricorrente, però, non ha fornito alcuna prova in ordine all'epoca della molestia.
Il tribunale, nella sua motivazione, correttamente afferma che a nulla vale la mera dichiarazione della IO La EC, contenuta negli scritti difensivi di primo grado, che l'opera in questione era stata realizzata nell'aprile del 1990, non avendo la stessa fornito la prova precisa della tempestività dell'azione.
Errato appare, altresì, il richiamo della ricorrente ai procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto. Invero la denuncia di nuova opera, avendo carattere preventivo in quanto mira ad evitare un danno, può essere promossa così per difendere il possesso come per difendere il diritto di proprietà o un qualsiasi altro diritto reale, quando la nuova opera, - da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, e da cui si ha ragione di tenere che sia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del diritto o del possesso del denunciante, - non sia ancora terminata. Risulta dagli atti, menzionati in sentenza, che il manufatto del AN era stato completato prima del ricorso. Quando l'opera è stata portata a termine, non si può ricorrere all'azione di nunciazione, ma si deve fare ricorso alle azioni repressive volte alla rimozione ed alla definitiva eliminazione della situazione dannosa, e in particolare, quando si intende difendere il possesso, alle azioni possessorie di cui agli artt. 1168 e 1170 c.p.c. Pertanto nel caso in esame si trattava di azione di danno temuto. Nella fase del giudizio di merito la ricorrente ha fatto valere il suo possesso con la conseguente applicazione delle regole proprie delle cause possessorie. Il primo ed il terzo motivo vanno pertanto disattesi.
Col secondo motivo la ricorrente denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2705 cod. civ., per non avere il tribunale preso in considerazione il telegramma da lei prodotto in giudizio per smentire l'eccezione di decadenza dal termine annuale previsto dall'art. 1170 cod. civ.. Il motivo è inammissibile perché non è riportato il testo del telegramma nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e della specificità dei motivi.
Col quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione, per avere il tribunale condannata la ricorrente al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio, nonostante avesse dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'appellato.
Il motivo è inammissibile, prima che infondato, perché censura il potere del giudice di amministrare le spese del giudizio secondo criteri meramente discrezionali che si sottraggono al sindacato di questa Corte.
Col ricorso incidentale il AN lamenta che il tribunale erroneamente ha rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla demolizione della veranda in ottemperanza del provvedimento con il quale il G.I. aveva disposto l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, nonché alla restituzione delle spese di lite del primo grado del giudizio corrisposte per la medesima causale.
Il motivo è fondato.
Il AN aveva avanzato dette istanze in base all'art. 96 c.p.c., il quale espressamente prevede che il giudice, se accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata eseguita l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza.
La liquidazione è effettuata dallo stesso giudice investito della causa dal cui esito si deduce l'insorgenza di detta responsabilità.
La giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. n^ 846/96; n^ 11002/95, n^ 6407/81, n^ 477/83, n^ 874/84, n^ 5125/82) che l'art. 96 c.p.c. si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 cod. civ. di modo che la responsabilità processuale aggravata, - ad integrare la quale è sufficiente nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana, - pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue possibili ipotesi, sotto la disciplina normativa contenuta nel citato art. 96 c.p.c., ne' è configurabile un concorso, anche alternativo, dei due tipi di responsabilità; e la decisione in ordine a detta responsabilità è devoluta in via esclusiva al giudice cui spetta conoscere il merito della causa. Contenziosamente all'assunto del tribunale che ha rigettato la domanda del AN perché proposta, in violazione dell'art. 345, 2^ comma, c.p.c., non coll'atto di appello, ma solo per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, va osservato che è giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 996 del 1982) che, poiché la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. può essere formulata esclusivamente, sia per l'an sia per il quantum, innanzi al giudice investito del procedimento, dal cui esito si pretenda dedurre l'indicata responsabilità, essa non importa alcuna sostanziale alterazione dell'oggetto della lite, in ipotesi di esecuzione di sentenza di primo grado, iniziata e compiuta, senza la normale prudenza, nel corso del giudizio di appello relativo a detta sentenza, come è appunto avvenuto nell'ipotesi in esame, per cui "l'istanza risarcitoria può e deve essere proposta nel corso dello stesso giudizio, senza che siano opponibili preclusioni di sorta". Deve pertanto essere cassata la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di LE.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto;
e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di LE.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2002