Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2002, n. 3573
CASS
Sentenza 12 marzo 2002

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La denuncia di nuova opera, avendo carattere preventivo in quanto mira ad evitare un danno, può essere promossa, sia per difendere il possesso che per difendere il diritto di proprietà od un qualsiasi altro diritto reale, quando la nuova opera (da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo e da cui si abbia ragione di temere che possa derivare danno alla cosa che forma oggetto del diritto o del possesso del denunciante) non sia ancora terminata. Quando, invece, l'opera è stata portata a termine, non si può ricorrere all'azione di nunciazione, ma si deve fare ricorso alle azioni repressive volte alla rimozione e alla definitiva eliminazione della situazione dannosa, ed, in particolare, nel caso in cui si intende difendere il possesso, alle azioni possessorie di cui agli artt. 1168, 1170 cod. civ., per la cui proponibilità occorre che non sia decorso un anno dalla turbativa; la relativa prova incombe alla parte attrice, tenuta a dimostrare l'esistenza dei presupposti necessari all'esercizio dell'azione.

Poiché la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. può essere formulata esclusivamente, sia per "l'an" che per il "quantum", innanzi al giudice investito del procedimento per il quale si pretende dedurre tale responsabilità e poiché la proposizione di detta domanda non importa alcuna alterazione dell'oggetto della lite, in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado, iniziata e compiuta senza normale prudenza, l'istanza risarcitoria può e deve essere proposta nel corso del giudizio di appello senza che sia opponibile alcuna preclusione.

L'art. 96 cod. proc. civ. che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 cod. civ., di modo che la responsabilità processuale aggravata (ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 citato, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 cod. cit., ne' è configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità. La decisione in ordine a tale responsabilità è devoluta, in via esclusiva, al giudice a cui spetta di conoscere il merito della causa.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2002, n. 3573
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3573
Data del deposito : 12 marzo 2002

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