Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
La previsione della speciale responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. comprende tutte le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e copre ogni possibile effetto pregiudizievole che ne derivi, restando perciò preclusa la possibilità di invocare, con una domanda autonoma e concorrente, i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ. con riguardo ad una specifica asserita conseguenza dannosa di quegli stessi atti. Pertanto nell'ipotesi in cui il convenuto, proposta domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., proponga ulteriore domanda risarcitoria ex 2043 cod. civ. per il discredito commerciale subito in conseguenza dell'azione giudiziaria intrapresa dall'attore, chiedendo soltanto la condanna generica di quest'ultimo, tale domanda, dovendo necessariamente essere ricompresa nell'ambito della responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., deve essere dichiarata inammissibile, perché formulata contro il principio della competenza funzionale del giudice investito del merito, al quale spetta in via esclusiva la cognizione inscindibile sull'an e sul quantum della speciale pretesa risarcitoria.
Commentario • 1
- 1. Immotivata mancata partecipazione al procedimento di mediazione e responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.Chiara Bevilacqua · https://www.diritto.it/ · 16 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4947 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA NOTTE PASQUALE LELIO, LANZARA GIUSEPPINA FIORENZA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso l'avvocato CARLO MARIA BARONE, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
FINBAN SpA, UNIONE FIDUCIARIA SpA;
- intimate -
e sul 2^ ricorso n^. 19301/99 proposto da:
FINBAN SpA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso l'avvocato FRANCO DI SABATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONA NAPOLITANI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LA NOTTE PASQUALE LELIO, LANZARA GIUSEPPINA FIORENZA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 686/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 25/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Barone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente, l'Avvocato Napolitani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale;
il rigetto del primo e terzo motivo del ricorso principale;
l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10 novembre 1988 SQ EL La TE e PI EN AR citavano in giudizio davanti al Tribunale di Foggia la società p.a. IN e la società p.a. Unione Fiduciaria e chiedevano che, previo accertamento del fatto che le 130 mila azioni della s.p.a. Sipam - di cui erano titolari - da essi girate per l'amministrazione e la vendita alla Unione Fiduciaria, dal 26 agosto 1988 erano entrate sotto il controllo e nella disponibilità della IN (la quale in base alle intese tra le parti doveva intendersi sostituita di diritto nelle fideiussioni prestate dagli attori a garanzia delle esposizioni debitorie della Sipam), la stessa IN fosse condannata al risarcimento dei danni cagionati agli attori per la mancata concreta attuazione della sostituzione nelle fideiussioni, danni da determinarsi nel corso del giudizio, nonché al rimborso delle spese di causa (e che al rimborso delle spese fosse condannata anche la Unione Fiduciaria in caso di sua opposizione alle pretese degli attori).
Esponevano in particolare gli attori che in base alle intese raggiunte dalle parti con la scrittura del 25 luglio 1988 le 130 mila azioni della SIPAM - Società Industria Prodotti Agricoli Meridionali s.p.a. delle quali 110 mila intestate al La TE e 20 mila alla AR, del complessivo valore nominale di lire 6500 milioni e costituenti la maggioranza del capitale, girate contestualmente per l'amministrazione e la vendita alla Unione Fiduciaria s.p.a., dovevano essere alienate a chi si fosse obbligato a sostituirsi in tutte le fideiussioni, personali e non, rilasciate dagli attori per le esposizioni della SIPAM verso istituti di credito a garanzia degli adempimenti connessi alla emissione di un prestito obbligazionario sottoscritto dalla IN per lire 2,5 miliardi. Secondo le stesse intese, nei primi trenta giorni dalla intestazione delle azioni alla fiduciaria, il potere di disporre la alienazione era attribuito al La TE e alla AR con la adesione della IN - e quindi a firma congiunta - e per il periodo successivo quel potere era stato riservato invece alla IN e il benestare alla alienazione era rimesso a un collegio, autorizzato a decidere a maggioranza, composto da un rappresentante dei due soci, da un rappresentante della IN e dall'avv. Vincenzo Sparano (che aveva assistito la IN nelle trattative). Le azioni erano così passate dal 20 agosto 1988 sotto il completo controllo della IN con sostanziale estromissione dei soci dalla stessa titolarità di esse, ma la IN non aveva inteso subentrare in tutte le fideiussioni già prestate dagli attori, così come prevedevano le intese.
Le società convenute si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda e la IN - in via riconvenzionale - la condanna degli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e per il discredito cagionato alla società in conseguenza della azione giudiziaria proposta nei suoi confronti. Con sentenza pubblicata il 10 aprile 1995 il Tribunale di Foggia respingeva la domanda degli attori e quella proposta dalla s.p.a. Finben sul fondamento dell'art. 96 c.p.c. e, accogliendo l'altra riconvenzionale, condannava gli attori in solido al risarcimento dei danni da discredito commerciale cagionato alla IN - da liquidarsi in separato giudizio - nonché, infine, al rimborso delle spese del giudizio anche a favore della s.p.a. Unione Fiduciaria. La Corte d'Appello di Bari, con la sentenza pubblicata il 25 giugno 1998, rigettava l'appello proposto dal La TE e dalla AR, nonché quello incidentale della s.p.a. IN, condannando gli appellanti in via principale al rimborso delle spese del giudizio di secondo grado a favore così della s.p.a. IN come della s.p.a. Unione Fiduciaria.
La Corte di merito, esaminando il primo motivo dell'appello principale (con il quale gli appellanti avevano criticato la interpretazione data dal Tribunale alla scrittura 25 luglio 1988 e la negata ammissione dei mezzi di prova proposti - interrogatorio formale, esame di testimoni, oltre a consulenza tecnica - che avrebbero a loro dire chiarito quale fosse la reale intenzione della IN nel sottoscrivere quell'accordo e cioè quella di conseguire il pieno controllo e la disponibilità delle azioni), confermava il giudizio espresso sul punto dal Tribunale e sottolineava la divergenza esistente tra il contenuto oggettivo di quella scrittura e la lettura che gli appellanti intendevano darne;
condivideva in particolare la valutazione di inammissibilità della prova, diretta non già ad accertare "fatti storici o a chiarire il valore negoziale del documento o il comportamento tenuto nella circostanza dalle parti", "ma a dimostrare piuttosto la esistenza di un preciso disegno della IN" (quello di acquisire la completa disponibilità delle azioni) "anteriore alla formazione dell'atto stesso ed in contrasto con il contenuto apparente del documento" che non ha mai attribuito alla IN la titolarità delle azioni SIPAM, ma, semmai, poteri di controllo sia in ordine alla individuazione dell'acquirente che in merito allo stesso prezzo di vendita delle azioni". Fatto riferimento per altro al regolamento del prestito obbligazionario, la Corte osservava che la IN entro 36 mesi dalla emissione avrebbe avuto la facoltà di richiedere la conversione in azioni delle sue obbligazioni e quindi non avrebbe avuto ragione di concepire il "tortuoso percorso operativo", prospettato dagli appellanti, per acquisire le loro azioni. Confermata la irrilevanza della circostanza del secondo capitolo della proposta prova per interrogatorio e testimoni e la inammissibilità della consulenza tecnica in ordine all'ammontare dei pretesi danni (in difetto della stessa prova del diritto al risarcimento), la Corte d'appello concludeva - sul primo motivo di impugnazione - nel senso che la lettura del testo sottoscritto dalle parti rende evidente come il subingresso nelle fideiussioni sia strettamente correlato alla alienazione delle azioni e non al semplice passaggio del controllo sul pacchetto azionario - controllo indiscutibilmente acquisito dalla IN - e la contraria "tesi degli appellanti" non trova perciò in quel testo alcun riscontro "capace di accreditarla". Rigettando il secondo motivo, la Corte di merito affermava che la vasta risonanza data dagli attori alla loro azione (l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato "solo per legale scientia" "a otto istituti bancari di livello nazionale e a un operatore commerciale del Nord Italia") "doveva ritenersi oggettivamente lesiva" della reputazione economica della IN, la cui salvaguardia rientra nella tutela aquiliana di cui all'art. 2043 c.c.. Infine, con riguardo al terzo mezzo di impugnazione, giudicava che la condanna al rimborso delle spese anche nei confronti della s.p.a. Unione Fiduciaria trovasse ragione nel fatto che era stata "ingiustamente convenuta in giudizio e costretta quindi a difendersi a mezzo di un difensore". Rigettando l'appello incidentale della s.p.a. IN (che criticava il rigetto della domanda di risarcimento danni da lite temeraria), la Corte di merito riteneva che non sussistessero nella specie gli estremi della responsabilità aggravata processuale "mancando la prova della coscienza della infondatezza della domanda che gli odierni appellanti ebbero a proporre".
Contro questa sentenza SQ IO La TE e PI EN AR hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi di impugnazione.
Ha resistito con controricorso la s.p.a. IN e ha proposto ricorso incidentale argomentato con un unico motivo. La intimata s.p.a. Unione Fiduciaria non ha svolto difese in questa fase. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - I due ricorsi, separatamente iscritti nel ruolo generale, debbono essere preliminarmente riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.. 2. - Con il primo motivo del ricorso SQ IO La TE e PI EN AR prospettano "violazione e falsa applicazione" degli artt. 1362, 1371, 2043, 2721 e 2722 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 342 e 345 c.p.c., nonché "omessa o quanto meno insufficiente e contraddittoria" motivazione su punti decisivi della controversia. Contestando il fondamento della enunciazione contenuta nella sentenza impugnata (secondo cui la formulazione della prova testimoniale sarebbe stata diretta a suffragare un ipotetico cambiamento nella impostazione della difesa), i ricorrenti affermano che le istanze istruttorie erano "dirette ad evidenziare la effettiva volontà delle parti della convenzione 25 luglio 1988" e segnatamente la finalità perseguita dalla IN di svuotare di fatto di ogni contenuto la titolarità delle azioni, assicurandosi al riguardo il diritto di disposizione assoluta attraverso la previsione di un collegio dominato dalla stessa IN (legittimata a designare due dei tre componenti) cui era rimessa la determinazione definitiva sulla cessione delle azioni: circostanza questa decisiva, ma immotivatamente pretermessa dalla Corte di merito, che ha valorizzato il dato formale della mera titolarità e della scrittura 25 luglio 1988 ha dato una interpretazione "parziale e svincolata dalla complessiva valutazione di tutte le clausole e basata esclusivamente sul dato letterale". Il collegamento meccanico tra cessione delle azioni e subingresso nelle fideiussioni stabilito dalla Corte è immotivatamente fondato - concludono sul punto i ricorrenti - sulla sola prima ipotesi della scrittura (primo comma dell'art. 2), mentre nella ipotesi del quarto comma il collegamento risulta istituito "tra l'istruzione per l'alienazione e la sostituzione per ogni fideiussione" e cioè dal momento in cui, a partire dal 26 agosto 1988, la IN aveva conseguito il definitivo ed assoluto controllo della gestione e della disponibilità del pacchetto azionario. 3. - Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2043, 2697 cod. civ., 112, 342, 345 c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia e criticano la decisione - nel punto della condanna al risarcimento dei danni da discredito commerciale - per non avere la Corte di merito risposto ai rilievi dell'appello secondo cui la domanda proposta al riguardo è inammissibile perché ricompresa nell'ambito della speciale domanda risarcitoria - autonomamente formulata - per lite temeraria (che assorbe ogni possibile pregiudizio derivante dalla iniziativa giudiziaria), configurando l'art. 96 c.p.c. una figura speciale di illecito che esclude il concorso di ogni altra azione fondata sull'art. 2043 c.c. quando la responsabilità sia connessa a un comportamento processuale. La sentenza impugnata non ha neppure considerato le altre censure dirette alla decisione del Tribunale che non aveva accertato il fatto produttivo del presunto danno, non aveva individuato il diritto asseritamente leso, ne' aveva verificato la sussistenza stessa dell'evento dannoso e del nesso causale in ogni caso con i comportamenti in ipotesi illeciti. Molteplici sarebbero, infine, gli errori della sentenza impugnata che considera come illecito sanzionabile l'esercizio del diritto, costituzionalmente garantito, ad agire in giudizio e afferma la responsabilità da illecito, prescindendo da ogni accertamento del profilo soggettivo (colpa ovvero dolo), pronunciando la condanna sul mero fondamento della condotta degli appellanti "oggettivamente lesiva della reputazione della IN".
4. - Con il terzo motivo i ricorrenti criticano la condanna al rimborso delle spese del giudizio pure nei confronti della s.p.a. Unione Finanziaria, verso la quale essi non avevano proposto alcuna domanda e la cui citazione si era resa "necessaria al solo scopo di impedire che la pronuncia del giudizio inter partes fosse inutiliter data siccome adottata a contraddittorio non integro". 5. - Con l'unico motivo del ricorso incidentale la s.p.a. IN censura per contraddittoria motivazione la decisione di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., avendo da un lato la Corte di merito rilevato che la "condotta processuale concretamente tenuta dagli appellanti" si rivelava "pretestuosa e chiaramente volta a coinvolgere la IN in responsabilità mai assunte" e dall'altro affermato che mancava "la prova della coscienza della infondatezza della domanda che gli odierni appellanti ebbero a proporre". 6. - Si deve preliminarmente dichiarare la inammissibilità del controricorso della s.p.a. IN, perché tardivamente notificato ai ricorrenti (il 21 ottobre 1999) oltre il termine, cioè, di venti giorni dalla scadenza di quello stabilito per il deposito del ricorso art. 370 c.p.c. - notificato il 19 luglio 1999) sicché il controricorso sarebbe dovuto essere notificato entro il 13 ottobre 1999, tenuto conto della sospensione feriale del termine. La inammissibilità del controricorso - e del ricorso incidentale con esso proposto - non pregiudica tuttavia la validità della procura in esso apposta, ai fini della partecipazione alla discussione (Cass. 2420/1995 e S.U. 1012/1993) e perciò il difensore della società
IN è stato ammesso a svolgere all'udienza la sua difesa in ordine al ricorso principale.
7. - Il primo motivo del ricorso dei consorti La TE e AR, che censura insieme la asserita violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e vizio di motivazione (con riguardo in particolare alla negata rilevanza delle circostanze di fatto dedotte dagli attori - appellanti in funzione di interrogatorio formale e prova per testimoni) non è fondato.
Avuto riguardo al tema di indagine posto dalla controversia (e cioè, come per ogni testo contrattuale, la identificazione della comune intenzione delle parti pur oltre il limite dato dal tenore letterale delle parole impiegate), deve riconoscersi corretto in diritto e logicamente ineccepibile l'argomento con cui la Corte di merito ha motivato la valutazione di irrilevanza delle specifiche circostanze di fatto enunciate nei tre capitoli di prova (non ammessi dal Tribunale), dirette ad illustrare il proposito della IN, manifestato dal suo direttore generale nelle trattative che avevano preceduto la conclusione - per iscritto - del contratto, di rilevare, essa, le 130 mila azioni della SIPAM e la circostanza che il testo dell'accordo era stato, nella minuta poi trasfusa nella scrittura 25 luglio 1988, predisposto dall'avvocato che assisteva la stessa IN, giacché, pur provate che fossero quelle circostanze, sarebbe tuttavia rimasto da verificare se e in quale misura gli asseriti propositi della IN si fossero tradotti - divenendo la comune intenzione delle parti nell'accordo successivamente raggiunto e consacrato nel testo del contratto 25 luglio 1988. E congruente è la lettura critica di quel testo che la Corte d'appello ha analiticamente argomentato, riconoscendo che nel regolamento del percorso diretto alla cessione del pacchetto azionario, alla scadenza del trentesimo giorno predominante sarebbe divenuto il ruolo (nel formulare le istruzioni alla Unione Fiduciaria, mandataria alla vendita) della IN, poiché il "collegio" che avrebbe dovuto assisterla con il "benestare" e la valutazione di congruità del prezzo registrava la maggioranza di suoi fiduciari;
ma constatando altresì che la assunzione delle garanzie già prestate dai soci La TE e AR ("alienazione" "ad un soggetto che si impegni a sostituirsi in tutte le fideiussioni personali e non rilasciate dai sigg. La TE e AR"; "alienazione sempre con sostituzione per ogni fideiussione") era espressamente prevista come oggetto dell'"impegno" a carico del cessionario e il tenore inequivoco del contratto radicalmente contraddiceva la ipotesi interpretativa degli appellanti, secondo cui quell'"impegno" era assunto immediatamente dalla stessa IN dal momento in cui il contratto ad essa attribuiva il controllo nella operazione di cessione delle azioni. E se pure si ritenga che l'art. 1362 c.c., nel prescrivere all'interprete di non limitarsi al senso letterale delle parole, non attribuisce all'elemento letterale del negozio un carattere prioritario nella ricostruzione della portata del contratto ma esige in ogni caso la considerazione del "comportamento complessivo delle parti" pur in presenza di un dettato negoziale non problematico, si deve riconoscere che la Corte di merito non si è sottratta a una tale valutazione e ha esaminato a quel fine il comportamento della IN come descritto nei tre capitoli di prova, indicando le plausibili ragioni per cui, pur se provato, esso non poteva valere ad attribuire al contenuto del contratto un significato diverso da quello proprio delle espressioni impiegate dalle parti. La interpretazione letterale-logica di esse (testualmente riportate) la sentenza impugnata adeguatamente motiva, constatando che il subingresso nelle fideiussioni era dalle parti considerato come il necessario impegno che sarebbe stato assunto dall'acquirente all'atto della alienazione delle azioni, fosse essa intervenuta nei primi trenta giorni o successivamente, quando "l'istruzione per l'alienazione" (diretta alla Unione fiduciaria cui le azioni erano state intestate in funzione appunto della vendita), "sempre con sostituzione per ogni fideiussione come sopra detta, è esclusivamente demandata alla IN": dove l'analisi logica del testo registra il ruolo di "sostituzione" quale complemento di "alienazione" (e non già di "istruzione" come invece prospettano i ricorrenti) e l'interposto avverbio "sempre" conferma la soluzione prevista, nella ipotesi di vendita intervenuta nei primi trenta giorni. Sicché non possono condividersi neppure i rilievi conclusivi che i ricorrenti rivolgono alla decisione, prospettando un vizio logico nella interpretazione letterale del testo e la violazione della regola di interpretazione complessiva del dettato negoziale posta dall'art. 1363 c.c.. 8. - Il secondo motivo del ricorso, con le precisazioni di cui qui di seguito, è fondato.
Il diretto riscontro sugli atti, cui questa Corte è tenuta quando, come con il presente motivo, sia censurato un error in rocedendo, dà conferma, da un lato, che il così detto danno da discredito commerciale era stato dalla società IN convenuta prospettato come subito effetto della intrapresa azione giudiziaria e, dall'altro, che il Tribunale in ogni caso in tal senso l'aveva intesa ed accolta quale "ulteriore [rispetto alla domanda ex art. 96 invece rigettata per l'asserito difetto del requisito soggettivo] domanda di danni per il discredito subito da essa società in conseguenza della presente azione giudiziaria, con liquidazione da operarsi in separata sede".
Ai molteplici argomenti svolti sul punto dagli appellanti (pure con la prospettazione della inammissibilità della domanda così formulata), la Corte di merito non ha dato adeguata risposta, limitandosi ad affermare che la domanda trovava fondamento, in diritto, nel disposto dell'art. 2043 c.c. (come pretesa di ordinaria tutela aquiliana) e, in fatto, sulla condotta di vasta pubblicità che gli attori avevano attuato, notificando l'atto introduttivo del giudizio ("solo per legale scientia") a otto istituti bancari di livello nazionale e a un operatore finanziario del Nord Italia (condotta non considerata invece dal Tribunale), ma eludendo il nucleo essenziale della censura e cioè che la previsione della speciale responsabilità processuale aggravata comprende tutte le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e copre ogni possibile effetto pregiudizievole che ne derivi, restando perciò preclusa la possibilità di invocare, con una domanda autonoma e concorrente, i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. con riguardo ad una specifica asserita conseguenza dannosa di quegli stessi atti. Sicché deve con i ricorrenti convenirsi che la pretesa fatta valere dalla società convenuta ed espressamente accolta dal Tribunale come "domanda di danni spiegata dalla s.p.a. IN per il discredito subito in conseguenza della presente azione giudiziaria" (secondo il dispositivo della sentenza del Tribunale che "per l'effetto, condanna gli attori in solido al risarcimento dei danni relativi da liquidarsi in separata sede" doveva necessariamente essere ricompresa nell'ambito della responsabilità processuale aggravata ex art.96 C.P.C.; e non poteva essere accolta, perché inammissibile, essendo stata formulata come diretta ad una condanna generica, contro il principio della competenza funzionale del giudice investito del merito, al quale quindi spetta in via esclusiva la cognizione inscindibile sull'an e sul quantum della speciale pretesa risarcitoria.
Accolto dunque il secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata, nel punto in cui ha confermato la pronuncia di condanna generica degli attori-appellanti (al "risarcimento dei danni da discredito subito in conseguenza della presente azione giudiziaria"), deve essere cassata senza rinvio a norma dell'art. 382, comma 3, ultima ipotesi c.p.c., poiché la domanda di condanna generica al risarcimento del danno, da intendersi fondata sull'art. 96 c.p.c., non poteva essere, così formulata, proposta.
9. - Il terzo motivo del ricorso non può essere condiviso. Affermano i ricorrenti che essi notificarono l'atto introduttivo del giudizio alla s.p.a. Unione fiduciaria perché la decisione richiesta avesse effetto pure nei suoi confronti e dunque sul ritenuto presupposto che essa fosse necessario contraddittore rispetto alla domanda, di risarcimento danni, proposta nei confronti della sola IN s.p.a. (punto c. delle conclusioni, previo accertamento dei punti a. e b. integranti la causa petendi della pretesa). Ma non può essere posto in dubbio che la s.p.a. Unione Fiduciaria non fosse legittimo contraddittore nel giudizio così promosso e dunque essa fu - a tale titolo - erroneamente citata e. benché gli attori non avessero proposto alcuna specifica domanda nei suoi confronti, a ragione a carico degli stessi attori furono poste le spese dalla Unione Fiduciaria dovute sostenere per contrastare il coinvolgimento in una controversia cui doveva essere riconosciuta estranea (Cass. 3728/1988). 10. - La soccombenza reciproca delle parti è giusto motivo di compensazione tra loro delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il controricorso e il ricorso incidentale;
rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso principale di cui accoglie il secondo motivo e conseguentemente cassa senza rinvio la sentenza impugnata nel capo concernente la condanna di SQ IO La TE e PI EN AR al risarcimento dei danni;
compensa tra le parti le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001