Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4947
CASS
Sentenza 4 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La previsione della speciale responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. comprende tutte le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e copre ogni possibile effetto pregiudizievole che ne derivi, restando perciò preclusa la possibilità di invocare, con una domanda autonoma e concorrente, i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ. con riguardo ad una specifica asserita conseguenza dannosa di quegli stessi atti. Pertanto nell'ipotesi in cui il convenuto, proposta domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., proponga ulteriore domanda risarcitoria ex 2043 cod. civ. per il discredito commerciale subito in conseguenza dell'azione giudiziaria intrapresa dall'attore, chiedendo soltanto la condanna generica di quest'ultimo, tale domanda, dovendo necessariamente essere ricompresa nell'ambito della responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., deve essere dichiarata inammissibile, perché formulata contro il principio della competenza funzionale del giudice investito del merito, al quale spetta in via esclusiva la cognizione inscindibile sull'an e sul quantum della speciale pretesa risarcitoria.

Commentario1

  • 1Immotivata mancata partecipazione al procedimento di mediazione e responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
    Chiara Bevilacqua · https://www.diritto.it/ · 16 dicembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4947
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4947
Data del deposito : 4 aprile 2001

Testo completo