Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2003, n. 3432
CASS
Sentenza 7 marzo 2003

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In tema di tariffe professionali degli avvocati, è valida la disposizione statale che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari, atteso che la Corte di giustizia delle comunità europee, con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, con pronuncia vincolante "ultra partis" ed "erga omnes" anche per ogni organo giurisdizionale degli Stati membri, ha dichiarato che "gli artt. 5 e 85 del trattato CEE (divenuti art. 10 Ce e 81 Ce) non ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro, di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statale sia dettata nell'ambito di un procedimento come quello previsto dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2003, n. 3432
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3432
    Data del deposito : 7 marzo 2003

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