Sentenza 7 marzo 2003
Massime • 1
In tema di tariffe professionali degli avvocati, è valida la disposizione statale che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari, atteso che la Corte di giustizia delle comunità europee, con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, con pronuncia vincolante "ultra partis" ed "erga omnes" anche per ogni organo giurisdizionale degli Stati membri, ha dichiarato che "gli artt. 5 e 85 del trattato CEE (divenuti art. 10 Ce e 81 Ce) non ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro, di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statale sia dettata nell'ambito di un procedimento come quello previsto dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2003, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UD ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore GA RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BERTOLONI 3/D, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO DANUSSO, che la difende unitamente agli avvocati CARLO PAVESIO, MARCO TOSETTO BRICCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AC NA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 10691/00 proposto da:
AC NA RA, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO DELLA VALLE, che la difende unitamente all'avvocato GUIDO SALVADORI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
UD ITALIA SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 492/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 05/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi separatamente proposti contro la stessa sentenza;
udito l'Avvocato Daniela JOUVENAL LONG con delega rilasciata dall'Avv. DANUSSO Massimiliano, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
udito l'Avvocato DELLA VALLE, difensore del resistente che ha chiesto accoglimento ricorso incidentale e rigetto ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per previa riunione dei due ricorsi: rigetto ricorso principale e assorbimento del ricorso incidentale in quanto condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 4 ottobre 1994 la s.p.a. Francesco NO & C.ia propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Milano il 13 agosto 1994 - e avente per oggetto il pagamento all'avvocato NA AC della somma di lire 251.244.168, oltre agli interessi, come corrispettivo per prestazioni professionali svolte fino al marzo di quell'anno - deducendo che si era trattato di attività per le quali era stato pattuito un corrispettivo a forfait per il caso di esito negativo e che gli incarichi erano stati dismessi improvvisamente e senza alcuna giusta causa;
chiese quindi la revoca del provvedimento monitorio, la determinazione dell'esatto importo dovuto all'altra parte, la sua compensazione con l'ammontare dei danni conseguenti alla rinuncia ai mandati. Di tali domande NA AC contestò la fondatezza, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'istruzione della causa, consistita in produzioni documentali, con sentenza del 1 settembre 1997 il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo e condannò la società NO a pagare ad NA AC lire 167.258.672 e i relativi interessi. Impugnata in via principale da NA AC e incidentalmente dalla società NO, la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Milano, che con sentenza del 5 marzo 1999, accolto il primo gravame e respinto l'altro, ha rigettato l'originaria opposizione a decreto ingiuntivo. A tale pronuncia il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: la clausola del contratto intercorso tra le parti - con la quale si limitava a lire 200.000 il compenso per le "pratiche" con esito totalmente o parzialmente negativo - va interpretata nel senso sella sua applicabilità anche ai giudizi ancora pendenti al momento della rinuncia ai mandati;
la pattuizione è però invalida, per violazione dei minimi tariffari;
al principio della loro inderogabilità non osta l'art. 85 del trattato CEE, non vertendosi in materia di rapporti tra imprese;
gli importi delle spese, dei diritti e degli onorari pretesi dall'avvocato AC non sono stati contestati dalla società NO;
quest'ultima non ha fornito alcuna prova dei danni che lamenta di aver subito in seguito alla rinuncia ai mandati e alla loro mala gestio da parte della professionista.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.p.a. UD TA, già s.p.a. Francesco NO & C.ia, in base a cinque motivi. NA AC si è costituita con controricorso, formulando a sua volta un motivo di ricorso in via incidentale e condizionata. Ognuna delle parti ha presentato una propria memoria. In udienza si è provveduto alla riunione dei due ricorsi, in applicazione dell'art. 335 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale la società UD TA, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE e dell'art. 2233 del Cod. Civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.", lamenta che erroneamente e ingiustificatamente la Corte di appello di Milano ha disconosciuto il palese contrasto esistente tra il principio di inderogabilità della tariffa forense italiana e quello di tutela della libera concorrenza, sancito dal diritto comunitario. La resistente ha obiettato che la questione è preclusa, poiché l'altra parte l'aveva sollevata per la prima volta con la comparsa conclusionale in appello, "violando così il principio del giusto contraddittorio ed il divieto di proporre nuove eccezioni (non rilevabili d'ufficio) nel corso del giudizio di secondo grado ed oltretutto con atti successivi a quello di costituzione in giudizio".
La tesi non può essere accolta, per l'assorbente ragione che in proposito il giudice a quo si è pronunciato, sicché ne sarebbe conseguito semmai un vizio della sentenza, che sul punto non è stata impugnata con il ricorso incidentale.
Sebbene quindi ammissibile, il motivo in esame è però infondato. La Corte di giustizia delle comunità europee, con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, ha dichiarato che "gli art. 5 e 85 del trattato Cee (divenuti art. 10 Ce e 81 Ce) non ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro, di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statale sia adottata nell'ambito di un procedimento come quello previsto dal r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato". A tale pronuncia, vincolante ultra partes ed erga omnes, anche per ogni organo giurisdizionale degli Stati membri (v., per tutte, Corte cost. 18 aprile 1991 n. 168; Cass. S.U. 3 ottobre 1997 n. 508500), ci si deve senz'altro attenere, non essendo consentito a questa Corte esercitare alcun sindacato, come quello che nella sua memoria pretende di demandarle la società UD TA, sull'"erronea e/o incompleta motivazione" da cui a suo dire è affetta la decisione del giudice comunitario. Ne discende che esattamente la Corte di appello di Milano ha considerato valida, alla stregua del trattato Cee, la disposizione interna che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari di avvocato. Va però corretta, in applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ., la motivazione sul punto della sentenza impugnata - che si basa sulla tesi secondo cui "l'art. 85 riguarda i rapporti tra imprese, laddove l'attività professionale legale è caratterizzata, nel nostro ordinamento, da una netta prevalenza dell'elemento personale e fiduciario rispetto a quello organizzativo e lato sensu imprenditoriale" - sostituendola con quella stessa che è stata posta a fondamento della pronuncia della Corte di giustizia, nella quale si presuppone, invece, che la materia attiene alle "regole di concorrenza applicabili alle imprese", ma si rileva che tuttavia "non risulta che lo Stato italiano abbia rinunciato ad esercitare il suo potere di decisione in ultima istanza o a controllare l'applicazione della tariffa.... Da un lato, il Consiglio nazionale forense è incaricato soltanto di approntare un progetto di tariffa privo, in quanto tale, di forza vincolante. In mancanza di approvazione da parte del Ministro, il progetto di tariffa non entra in vigore, e resta in vigore la tariffa precedentemente approvata. Per questo motivo il Ministro ha il potere di far emendare il progetto dal Consiglio nazionale forense. Inoltre il Ministro è assistito da due organi pubblici, il Consiglio di Stato e il Comitato interministeriale dei prezzi, dai quali deve ottenere il parere prima di qualsiasi approvazione della tariffa. Dall'altro, l'art. 60 del regio decreto legge dispone che la liquidazione degli onorari è effettuata dagli organi giudiziari in base ai criteri stabiliti dall'art. 57 del regio decreto legge, tenuto conto della gravita e del numero delle questioni trattate. Inoltre, in talune circostanze eccezionali, il giudice può, con una decisione debitamente motivata, derogare ai limiti minimi e massimi fissati in applicazione dell'art. 58 del regio decreto legge". Con il secondo motivo del ricorso principale la società UD TA si duole di "violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 Cod. Civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c", sostenendo che la Corte di appello ha trascurato varie circostanze rilevanti, nonché le contestazioni formulate dalla NO relativamente alla congruità degli onorari pretesi dall'avvocato AC.
Anche questa censura va disattesa.
Il giudice di secondo grado non ha mancato di prendere in considerazione i fatti, tutti menzionati nella sentenza impugnata, che la ricorrente gli addebita di non aver tenuto in conto: che "le parti hanno sottoscritto un accordo per regolare i loro rapporti", che "l'Avv. AC si è attenuta a tale accordo, senza contestazione alcuna, sino al marzo 1994", che "l'Avv. AC ha prima inviato due parcelle per l'importo totale di L. 122.898.754 e, successivamente, sempre per le stesse prestazioni, per l'importo totale di L. 251.244.168". Non poteva però trame, come in sostanza vorrebbe la società UD TA, la conseguenza di una sorta di convalida o sanatoria della pattuizione relativa al compenso per le "pratiche" non definite con esito positivo: la nullità della clausola, derivante dalla sua contrarietà a norme imperative, impediva comunque che potesse avere effetto, indipendentemente dal comportamento della professionista, nel quale secondo la ricorrente è ravvisabile l'ammissione che si trattava di un "equo compenso per le proprie prestazioni... in considerazione del gran numero di pratiche alla stessa affidate e alla relativa semplicità e ripetitività delle stesse". Quanto poi all'avere la Corte di appello "ignorato o male interpretato le difese della NO", senza esaminare le sue contestazioni, ne' effettuare "alcuna verifica sulle varie procedure condotte dall'Avv. AC, che in gran parte non erano cause, ma ricorsi per decreto ingiuntivo o insinuazioni al passivo fallimentare, che, come tali, ben avrebbero potuto rientrare nei minimi previsti dalla tariffa professionale", è sufficiente osservare che il giudice di secondo grado ha rilevato che "la difesa della NO non contesta l'effettiva esecuzione da parte dell'avv. AC delle singole prestazioni parcellate, ne' la corrispondenza dei diritti esposti e degli onorari liquidati dal Consiglio dell'Ordine alla tariffa applicabile, e neppure la congruità di tali onorari in relazione all'attività svolta" e che a questa constatazione la società UD TA, contravvenendo al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, null'altro oppone se non una perentoria affermazione contraria, priva di specificazioni in ordine al preciso contenuto delle proprie asserite contestazioni e agli atti in cui sarebbero state formulate. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 1366 e 1375 Cod. Civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c", sostenendo che la nullità della pattuizione in questione non avrebbe potuto essere dichiarata, ostandovi i principi di buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione dei contratti, dato che l'avvocato AC si era attenuta per oltre un anno alla clausola, emettendo anche una prima parcella in conformità con le sue previsioni, per poi contestarne la validità, in violazione del divieto di venire contra factum proprium.
Neppure questa censura può essere accolta.
Lo impedisce in radice, a parte ogni altra considerazione, la sua attinenza a una questione "nuova", che implica la necessità di apprezzamenti di merito e che non è stata affrontata dal giudice a quo, al quale la ricorrente stessa non deduce di averla prospettata. Con il quarto motivo la società UD TA si duole del rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento di danni, affermando che è conseguito a "violazione e falsa applicazione dell'art. 2237 Cod. Civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.", per non avere la Corte di appello di Milano
considerato che l'avvocato AC aveva rinunciato improvvisamente e ingiustificatamente agli incarichi ricevuti dalla società NO, "con evidente notevole maggiorazione di costi per parziale duplicazione dei medesimi", oltre ad incorrere in ritardi nell'avvio di numerose procedure di recupero, ugualmente causando "una duplicazione dei costi".
La censura va disattesa.
Relativamente all'unico episodio di "duplicazione", menzionato dall'appellante incidentale "a titolo esemplificativo", il giudice di secondo grado ha osservato che "non risulta alcuna prova di tale lamentata duplicazione, in quanto sono state prodotte due parcelle entrambe dell'avv. AC... e del successivo legale risulta soltanto la lettera finale di comunicazione dell'esito negativo della procedura", mentre circa i ritardi ha rilevato che "la documentazione al proposito evidenziata dalla NO... potrebbe al più (ove risultasse accertata l'epoca di ricezione della documentazione dal parte dell'avv. AC, nonché la data del deposito da parte sua del deposito per decreto ingiuntivo) provare un certo - nell'ordine di due/quattro mesi - ritardo della legale nel dare corso all'azione giudiziaria, ma che tali circostanze sono del tutto irrilevanti là ove non è neppure allegato quale sia l'effettivo pregiudizio derivante alla creditrice dalla non tempestiva iniziativa giudiziaria". La Corte di appello ha dunque dato conto in maniera esauriente e logicamente coerente delle ragioni della decisione sul punto, mediante rilievi puntuali e precisi, che non vengono scalfiti dalle generiche deduzioni della ricorrente, circa il "notevole ed ingiustificato danno" che l'altra parte "evidentemente" le aveva cagionato.
Con il quinto motivo del ricorso principale la società UD TA, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 Cod. Civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.", lamenta che sia stata disattesa la sua richiesta di liquidazione in via equitativa, osservando che nella specie il danno non poteva essere provato nel suo preciso ammontare.
Neppure questa censura può essere accolta.
Vi osta la sua non pertinenza rispetto al contenuto della sentenza impugnata, nella quale correttamente non sono state affrontate questioni concernenti la prova del quantum, essendosi ritenuto che fosse mancata quella dell'an, che invece la ricorrente, ripetendo in parte le doglianze formulate nel quarto motivo, presuppone fosse stata raggiunta.
Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato, restando assorbito, in quanto "condizionato", l'incidentale, con cui NA AC sostiene che la Corte di appello erroneamente ha ritenuto che la clausola relativa alle "pratiche" concluse con esito negativo fosse applicabile anche a quelle non definite in seguito alla rinuncia ai mandati.
Alla soccombenza della ricorrente principale consegue la sua condanna al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; condanna la ricorrente principale a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 384,00 euro, oltre a 5.000,00 euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2003