Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2015, n. 33004
CASS
Sentenza 7 aprile 2015

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In tema di sospensione e messa alla prova nei confronti di imputati minorenni, è legittima la decisione con la quale il tribunale, riscontrata la reiterata e grave violazione delle prescrizioni impartite e revocata l'ordinanza di sospensione del processo, rigetta la richiesta di riammissione al beneficio.

Il giudice che accerti la capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne non ha alcun potere discrezionale nell'operare la diminuzione della pena ai sensi dell'art. 98 cod. pen., in quanto tale disposizione prevede l'obbligatorietà della riduzione della pena; tuttavia, la minore età, operando come circostanza soggettiva inerente alla persona del colpevole, è soggetta, al giudizio di comparazione e al criterio previsto dall'art. 65 n. 3 cod. pen. per l'entità della riduzione.

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  • 1Diritto minorile e psicologia dello sviluppo: uno studio interdisciplinare
    Antonio Esposito · https://www.iusinitinere.it/

    Con la collaborazione di: Dott. Emiliano Ceglie Premessa Il presente studio ha l'obiettivo di esaminare la figura del minore da una prospettiva interdisciplinare: ad un'analisi strettamente giuridica risulta necessario affiancare i risultati della ricerca psicologica. È altresì nota [2] la delicata posizione del minore nei confronti dell'autorità giudiziaria, dell'ordinamento giuridico e della pena in quanto tale: la particolare posizione giustifica una protezione giuridica e psicologica diversa rispetto a quella dell'adulto, in un'ottica di responsabilizzazione e recupero del soggetto ai fini del superamento della condotta deviante e del reinserimento dello stesso nella società. 1. …

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  • 2Art. 98 - Minore degli anni diciotto
    https://www.filodiritto.com/

    1. È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. 2. Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale o dell'autorità maritale (1)(2). (1) Comma così modificato dall'art. 93, comma 1, lettera d), DLGS 154/2013. (2) L'istituto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2015, n. 33004
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33004
Data del deposito : 7 aprile 2015

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