Sentenza 7 febbraio 2012
Massime • 1
È illegittima la declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché l'azione penale non può essere proseguita per irreversibile difetto di capacità ex art. 70 cod. pen., in quanto una volta accertata l'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, il giudice deve, ex art. 71 cod. proc. pen., disporne la sospensione; né tale situazione di eventuale stallo, ove si prospetti l'irreversibilità delle condizioni psichiche, può condurre il giudice a ritenere improcedibile il giudizio, considerato che la disciplina dell'improcedibilità dell'azione penale rientra nella sfera della discrezionalità legislativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2012, n. 8099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8099 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 07/02/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - N. 326
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 32245/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
TE LI N. IL 04/11/1965 C/;
avverso la sentenza n. 756/2002 TRIBUNALE di PESARO, del 16/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dr. Enrico Delehaye che ha concluso per l'annullamento con rinvio
Udito il Difensore Avv. Tomasetti Alessandro che ha concluso per il rigetto del ricorso del PG;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
1.1) - Il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 16.11.2010, al termine del giudizio penale promosso
contro
TE LI imputato dei reati ex artt. 635, 594, 612 e 570 c.p. commessi sino al 03.03.2004, come da integrazione dell'imputazione nel corso del dibattimento;
- dichiarava "non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché l'azione penale non può essere proseguita per irreversibile difetto di capacità ex art. 70 c.p.p.". Il tribunale motivava la decisione rilevando che dagli atti emergeva uno stato di irreversibile malattia psichica dell'imputato, così da impedirgli la cosciente partecipazione al processo ed osservava:
a) - in primo luogo che, essendo stato il processo già sospeso in precedenza ex art. 71 c.p.p., poteva ritenersi applicabile alla specie il principio di cui all'art. 649 c.p.p. del divieto di un secondo giudizio, con conseguente improcedibilità del processo;
b) - in secondo, luogo che l'accertata persistente incapacità dell'imputato poteva configurarsi come una condizione di procedibilità dell'azione penale in quanto rendeva impossibile una declaratoria di responsabilità dell'imputato.
1.2) - Avverso tale decisione propone ricorso immediato per cassazione il PG presso la Corte di appello di Ancona;
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a) e b). 2.1) - violazione dell'art. 649 c.p.p., atteso che non si verteva nel caso della litis pendenza di giudizi;
2.2) - violazione di legge per avere individuato una causa di improcedibilità dell'azione non prevista dall'ordinamento;
2.3) - violazione di legge per avere inteso colmare una lacuna legislativa superando la costante giurisprudenza sull'argomento della Corte Costituzionale;
2.4) - CHIEDE l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1) - Il ricorso immediato per cassazione è astrattamente ammissibile perché proposto per violazione di legge ai sensi dell'art. 569 c.p.p.. 3.2) - Nel merito il ricorso è fondato, atteso che il Tribunale ha adottato una decisione che risulta viziata per violazione di legge. - Del tutto fuori luogo è il richiamo all'art. 649 c.p.p. atteso che nella specie non si verte nell'ipotesi di un secondo giudizio, ne' nell'ipotesi della litis pendenza di più giudizi, vertendosi pur sempre nel medesimo giudizio, più volte rinviato.
- Nè può confondersi l'incapacità dell'imputato di partecipare al giudizio (art. 70 c.p.p.) con la mancanza di imputabilità (art. 88 c.p.p.) costituendo le due ipotesi degli stati soggettivi che, pur accomunati dall'infermità mentale, operano su piani del tutto diversi ed autonomi. (Cass. Pen. 17.11.2004 n. 47455). - La capacità di stare in giudizio, infatti, rileva ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e deve essere valutata al momento del processo e la sua assenza implica la sospensione dello stesso e la nomina di un curatore speciale. - La capacità di intendere e di volere attiene, per converso, all'imputabilità e deve essere valutata rapportandosi al momento della condotta oggetto di contestazione e la sua assenza, se causa della condotta dell'agente, comporta l'assoluzione ex art. 530 c.p.p. e art. 88 c.p.. - Una volta accertata l'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, il giudice deve disporre ai sensi dell'art. 71 c.p.p. la sospensione del processo, senza che tale situazione di eventuale stallo, ove si prospetti l'irreversibilità delle condizioni psichiche, possa condurre il giudice a ritenere improcedibile il giudizio.
- La disciplina processuale dell'improcedibilità dell'azione penale rientra, infatti, nella sfera della discrezionalità legislativa , atteso che le eccezioni al principio generale di procedibilità non possono che essere riservate alla valutazione politica del legislatore. (Cass. Pen. sez. 5 del 17.11.2004 n. 47455). - Nè possono soccorrere i principi costituzionali richiamati nell'impugnata decisione, atteso che la questione è stata già affrontata dalla Corte Costituzionale che ha ritenuta manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, la q.l.c. dell'art. 72 c.p.p., comma 1, nella parte in cui prescrive, allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, di svolgere ugualmente, con cadenza semestrale, ulteriori accertamenti peritali sul suo stato di mente, anche nella ipotesi in cui esso risulti affetto da una patologia reputata come "irreversibile e ingravescente, ossia assolutamente insuscettibile di miglioramento", in quanto la medesima questione è già stata dichiarata non fondata sia perché il sistema della verifica periodica dello stato di mente dell'imputato non può ritenersi in sè contrastante con il principio di ragionevolezza, risultando del tutto razionalmente contemperate le garanzie di autodifesa con l'esigenza di contenere la stasi processuale, evitando anche rischi di comportamenti simulatori, sia perché nessun contrasto è possibile ravvisare con il principio della durata ragionevole del processo, avuto riguardo alla finalità non certo sterilmente dilatoria che la disposizione oggetto di impugnativa intende perseguire nel sistema, mentre gli inconvenienti di fatto derivanti da tale disciplina devono trovare soluzione nel quadro di uno specifico intervento, da riservare alle scelte discrezionali del legislatore. (Corte costituzionale, 28/05/2004, n. 157). 3.3) - Consegue l'annullamento della sentenza in esame per violazione di legge e, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 569 c.p.p., comma 4 atteso che il giudizio di primo grado si è comunque consumato e che non si verte nel caso di annullamento ex art. 604 c.p.p., va disposto il rinvio al giudice competente per l'appello, che procederà nel rispetto degli artt. 70 e segg. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Ancona per il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 7 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2012