Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2012, n. 8099
CASS
Sentenza 7 febbraio 2012

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È illegittima la declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché l'azione penale non può essere proseguita per irreversibile difetto di capacità ex art. 70 cod. pen., in quanto una volta accertata l'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, il giudice deve, ex art. 71 cod. proc. pen., disporne la sospensione; né tale situazione di eventuale stallo, ove si prospetti l'irreversibilità delle condizioni psichiche, può condurre il giudice a ritenere improcedibile il giudizio, considerato che la disciplina dell'improcedibilità dell'azione penale rientra nella sfera della discrezionalità legislativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2012, n. 8099
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8099
    Data del deposito : 7 febbraio 2012

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