Sentenza 17 novembre 2004
Massime • 1
L'incapacità dell'imputato di partecipare al processo (art. 70 cod. proc. pen.) é diversamente disciplinata rispetto alla mancanza di imputabilità (art. 88 cod. proc. pen.), costituendo stati soggettivi che, pur accomunati dall'infermità mentale, operano su piani del tutto diversi e autonomi. Una volta accertata l'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, il giudice deve disporre, ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen., la sospensione del processo (sempre che l'imputato non debba essere prosciolto o non debba essere pronunziata sentenza di non doversi procedere). (La Corte ha al riguardo osservato che la disciplina processuale dell'improcedibilità dell'azione penale rientra, infatti, nella sfera della discrezionalità legislativa, atteso che le eccezioni al principio generale di procedibilità non possono che essere riservate alla valutazione politica del legislatore, Corte Cost. ord. n. 33 del 2003).
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- 1. Nomina del difensore e amminsitratore di sostegno (Cass. 3659/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 marzo 2018
In tema di nomina del difensore fiduciario, ove l'indagato (o l'imputato) sia sottoposto all'istituto dell'amministrazione di sostegno, ove la nomina del difensore di fiducia venga effettuata dall'amministratore dell'imputato espressamente autorizzato in tal senso dal giudice tutelare, non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa. La semplice sottoposizione dell'imputato all'istituto dell'amministrazione di sostegno non determina automaticamente l'incapacità del medesimo a partecipare scientemente al processo ( art. 70 c.p.p. ), atteso che quest'ultima è diversamente disciplinata rispetto alla mancanza di imputabilità ( art. 86 c.p.p. ) costituendo stati soggettivi che, pur …
Leggi di più… - 2. Amministrazione di sostegno, difensore di fiducia, nomina, autorizzazione del giudice tutelareAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2004, n. 47455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47455 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 17/11/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1751
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 000671/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di CAMERINO;
nei confronti di:
1) LI NG, N. IL 11/07/1966;
avverso SENTENZA del 07/10/2003 TRIBUNALE di CAMERINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG nella persona del Sost.Proc.Gen. Dr. G. F. Viglietta, il quale ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con restituzione atti all'autorità competente.
OSSERVA
VE GE è imputato di furto aggravato. La trattazione del dibattimento è stata più volte rinviata a seguito di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 70 c.p.p. in conseguenza dello stato mentale dell'imputato, vittima di un incidente nel 1990.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Camerino, in composizione monocratica, ha dichiarato ndp nei confronti del VE in quanto l'azione penale non poteva essere proseguita, stante la assoluta impossibilità, anche futura, per l'imputato di partecipare attivamente al processo.
Il giudice di merito ha fondato il suo convincimento sull'esito di una perizia eseguita il 13 maggio 2003 che aveva accertato la irreversibilità dei danni cerebrali riportati dall'imputato. Il Tribunale, interpretando la normativa di cui agli artt. 70, 71, 72 e 529 c.p.p. alla luce degli artt. 24 e 111 Cost., ha ritenuto la improseguibilità della azione penale, essendo stato accertato che il VE mai potrà recuperare le sue facoltà mentali ed ha pronunziato sentenza nei sensi sopra ricordati.
Ricorre per Cassazione il Procuratore della repubblica di Camerino, deducendo violazione di legge, abnormità del provvedimento ed esercizio da parte del giudice di un potere riservato ad organi amministrativi o legislativi.
Argomenta come segue: 1) è palese la inosservanza del dettato degli articoli del codice di rito sopra indicati, i quali prevedono solo la sospensione del procedimento, a seguito della incapacità (reversibile o irreversibile, non importa) dell'imputato di stare in giudizio, 2) contrariamente a quanto ha ritenuto il giudicante, nessuna condizione del processo è venuta meno, con la conseguenza che arbitrariamente è stata emessa sentenza di improcedibilità, invece di ordinanza di sospensione, 3) proprio la creazione giurisprudenziale di una causa di improcedibilità da luogo alla abnormità della pronunzia emessa dal Tribunale, 4) a tutto voler concedere, il giudice del merito avrebbe dovuto sollevare questione di costituzionalità e non sostituirsi al giudice delle leggi, disapplicando, in sostanza, positive norme giuridiche (sul punto viene citata la ordinanza 33/2003 della Corte Cost.le.). Il ricorso è fondato e merita accoglimento;
conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Camerino per quanto di competenza. La incapacità dell'imputato di stare in giudizio è diversamente disciplinata rispetto alla incapacità dello stesso al momento della commissione del fatto-reato. Una volta accertata la incapacità dell'interessato di partecipare coscientemente al procedimento, il giudice altro non può fare, ex art. 71 c.p.p., che disporre la sospensione dello stesso (sempre che l'imputato non debba essere prosciolto o non debba essere pronunziata sentenza di ndp). L'art. 72 codice di rito prevede il periodico controllo dello stato dell'imputato.
Il problema, come correttamente osserva il ricorrente, è già stato portato all'attenzione della Corte costituzionale, la quale, con la ricordata ordinanza, ha stabilito la manifesta inammissibilità della questione, osservando che rientra nella sfera della discrezionalità legislativa la disciplina processuale della improcedibilità della azione penale, atteso che le eccezioni al principio generale di procedibilità non possono che essere riservate alla valutazione politica, appunto, del legislatore.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza ed ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Camerino per il prosieguo. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2004