Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
Anche dopo la entrata in vigore della legge Regione Toscana 14 ottobre 1999 n. 52, che prevede l'autorizzazione in luogo della concessione anche per le opere pertinenziali per l'esecuzione delle quali sia previsto l'ottenimento dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, in assenza di quest'ultima sussiste la violazione di cui all'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, ora sostituito dall'art. 163 del D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 35746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35746 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 22/06/2001
1. Dott. RENATO ACQUARONE - Consigliere - SENTENZA
2. " CLAUDIO LO " N. 2296
3. " AV NO " REGISTRO GENERALE
4. " EN DI " N. 47150/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BE Daniela, n. a S. Pellegrino Terme il 22/1/1945 2) Carducci Alba, n. a Pietrasanta l'11/8/1921
avverso la sentenza 28 settembre - 6 ottobre 2000 della Corte d'Appello di Firenze Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. R. Acquarone;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dr. N. De Nunzio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Svolgimento del processo
Con la sentenza specificata in epigrafe la Corte fiorentina confermava quella, appellata dalle imputate, emessa il 3/11/99 dal Tribunale di Lucca - Sez. di Viareggio (condanna di ciascuna a 15 giorni di arresto e lire 24 milioni di ammenda per i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110 C.P., 20 lett. C legge n. 47/85 e 110 C.P., sexies legge n. 431/85, avendo realizzato abusivamente, in concorso ed in zona soggetta a vincolo paesaggistico e legge n. 1497/39 una vasca per idromassaggio, un cordolo in cemento ad uso fioriera ed un manufatto in legno con copertura in laterizio e plastica, il tutto sul terrazzo al 3^ piano di un edificio - in Forte dei Marmi nell'ottobre 1998). Ha proposto ricorso il difensore, deducendo erronea applicazione dell'art. 7 legge n. 94/1982, che, per le pertinenze "prevede il mero regime autorizzativo", nonché della legge regionale Toscana n. 52/99 (art. 4 lett. d e comma 2^ lett. d n. 3), in forza della quale le pertinenze sono comunque "sottoposte...soltanto ad attestazione di conformità".
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato.
L'art. 7 della legge n. 9 del 1982 esclude espressamente dalla sua sfera di applicazione le opere "sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1/6/1939 n. 1089 e 29/6/1939 n. 1497".
Quanto alla legge regionale toscana n. 52/99 (entrata in vigore nel febbraio 2000 a mente del suo art. 46 essendo stata pubblicata il 7/12/1999, mentre i fatti in questione risalgono all'ottobre (1998), è ben vero che essa, all'art. 4 n. 1 e n. 5 lett. B stabilisce che opere pertinenziali per l'esecuzione delle quali sia prescritto anche il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge n. 1497 del 1939 sono subordinate ad autorizzazione anziché a concessione edilizia comunale, ma è altrettanto vero che:
1) proprio dal disposto del citato art. 4 n. 5 lett. B si trae la conferma che in ogni caso sussiste la contravvenzione all'art. 1 sexies della legge n. 431/85 e successive modificazioni;
2) merita di essere condiviso il principio, affermato dai giudici d'appello, che una legge regionale non può "modificare il regime sanzionatorio organicamente delineato dalla normativa urbanistica statale" (in questo senso cfr. tra le tante la motivazione della sentenza n. 67/1997 della Corte Costituzionale relativa alla legge regionale toscana n. 24/1994 in Foro it. 1998, 1^ 43, laddove ribadisce che esorbita dai poteri normativi della regione "un effetto depenalizzante" delle leggi statali in materia: invero anche l'art. 2 n. 60 della legge dello Stato 23/12/1996 n. 662 e le succ.
modificazioni ha escluso dal loro ambito di applicazione in materia di denunzia di inizio attività (n. 7) gli immobili "assoggettati alle disposizioni... di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 e ... comunque a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche", ecc. (sub n. 8).
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2001