Sentenza 4 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di arresti domiciliari il giudice nell'autorizzare l'allontanamento domiciliare per attività lavorativa non può prescindere dalla valutazione della compatibilità di tale attività con le esigenze cautelari alla base della misura stessa. (Fattispecie di diniego di autorizzazione perché l'attività lavorativa si sarebbe svolta in una pizzeria, nella quale in passato l'imputato aveva avuto contatto con altri pregiudicati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/1998, n. 3558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3558 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Viola Presidente del 4.12.1998
1. Dott. Giovanni Federico Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio Spagnuolo Consigliere N.3558
3. Dott. Vincenzo Romis Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott.ssa Luisa Bianchi Consigliere N.39132/98
ha pronunciato ila eseguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da El SH MA n. a Kalioubia (Egitto) il
29.12.1956
Avverso l'ordinanza in data 29.9.98 del Tribunale del riesame di
Genova
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in relazione fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Bianchi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Mario Favalli, che ha concluso per il rigetto;
Motivi della decisione
Con ordinanza del Gip, confermata dal Tribunale del riesame, è
stata respinta di El SH MA volata ad ottenere l'autorizzazione a lasciare la propria abitazione dove il medesimo si trovava al regime degli arresti domiciliari in quanto condannato in primo grado per detenzione di 120 gr. circa di cocaina pura, per svolgere attività lavorativa nella pizzeria da lui gestita.
Ricorre per cassazione l'imputato, lamentando la manifesta illogicità della motivazione addotta dal tribunale che ha negato la necessità della richiesta autorizzazione per consentirgli di superare "lo stato di assoluta indigenza" cui fa riferimento l'art. 284 terzo comma cpp: la norma deve essere interpretata con ragionevolezza e pertanto non può essere valido motivo di esclusione il fatto che l'imputato è titolare di una attività lavorativa autonoma;
la moglie non è infatti persona adatta a sostituirlo essendo stata già multata perché priva della necessaria licenza.
L'impossibilità a riprendere il lavoro comporterà invece l'inevitabile chiusura della pizzeria, unica fonte di reddito per il ricorrente e la sua famiglia. Al contrario, la concessione dell'autorizzazione non comporterebbe il pericolo di reiterazione del reato, come dimostrerebbe il fatto che stupefacente era stato rinvenuto nell'abitazione.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere per tanto essere rigettato con le conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese processuali.
L'ordinanza impugnata, lungi dall'essere affetta dal denunciato vizio di manifesta illogicità enuncia invece con chiarezza le ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto di negare a El SH
MA la chiesta autorizzazione, chiarendo che la situazione prospettata dal medesimo non può essere necessariamente inquadrata nè tra le "esigenze di vita indispensabili", ne' quale "stato di assoluta indigenza" presupposti cui fa riferimento l'art. 284 terzo comma nell'attribuire al giudice il potere di autorizzare le modalità di esecuzione degli arresti domiciliari. In particolare è
stato precisato che le indispensabili esigenze di vita sono quelle legate alle più elementari necessità dell'individuo, e che una persona titolare di una attività autonoma non può essere considerata in situazione di assoluta indigenza, potendo affidare ad altri lo svolgimento di tale attività.
Inoltre deve ricordarsi che il giudice nell'autorizzare l'attività lavorativa non può prescindere dalla valutazione della compatibilità di tale attività con le esigenze cautelari alla base della misura stessa. Nella specie, il tribunale ha posto in evidenza che la ripresa di attività lavorativa in una pizzeria diminuirebbe le cautele collettive nei confronti di possibili comportamenti delittuosi di questo imputato, dato che in passato proprio nella pizzeria si erano verificati contatti con altri criminali,
riconosciuti dal medesimo. Si tratta di una valutazione sulla pericolosità sociale correttamente motivata e fondata su elementi risultanti dagli atti, a fronte della quale nessun elemento concreto volto ad indirizzare diversamente il giudizio era stato dedotto da El
SH MA. La sussistenza di un giudicato cautelare sul punto della pericolosità dell'imputato avrebbe imposto al medesimo l'onere di addurre elementi nuovi atti a indirizzare diversamente il giudizio, non diversamente da quanto avviene per la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure stesse, non potendosi egli limitare a prospettare l'esistenza di una possibilità lavorativa.
P.Q.M.
La Corte:
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario
perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c. 1 bis Legge
8.8.1996 n. 332.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 4 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 1999