Sentenza 17 febbraio 2012
Massime • 1
Dà luogo ad un caso analogo di conflitto negativo di competenza il contrasto che si radica tra il giudice per le indagini preliminari che, delegato al compimento di atti in esecuzione di una rogatoria internazionale, si rifiuti di adempiere contestando i presupposti di ammissibilità della rogatoria e la Corte di appello che non condivida le ragioni del rifiuto.
Commentario • 1
- 1. Cassazione: questo divorzio s'à da pagà! Se lei si occupa dei figli non può trovare facilmente lavoroBarbara Lg Sordi · https://www.studiocataldi.it/ · 8 marzo 2016
di Barbara LG Sordi - Se è vero che la Cassazione ha recentemente affermato che la moglie in grado di lavorare può dire addio al mantenimento è anche vero che questo principio può essere mitigato da alcune concrete circostanze di fatto come la presenza di figli di cui la ex moglie si deve occupare. In una sentenza "vintage" ma pur sempre attuale la Cassazione ha rigettato il ricorso di un ex marito che non ne voleva sapere di versare l'assegno divorzile alla ex moglie che, a suo dire, sarebbe stata in grado di procurarsi un reddito adeguato da sè. Inizialmente il tribunale di Napoli nel pronunciare il divorzio aveva disposto l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, che però …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2012, n. 10540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10540 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/02/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 463
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 43296/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
CORTE APPELLO di TRIESTE;
con ordinanza n. 5 del 25/10/2011;
nei confronti di:
G.I.P. TRIBUNALE di TRIESTE;
nel procedimento relativo all'esecuzione di rogatoria richiesta dall'AUTORITÀ GIUDIZIARIA TURCA;
visti gli atti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. ANGELA TARDIO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. NICOLA LETTIERI, che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.i.p. del Tribunale di Trieste.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 agosto 2011 il G.i.p. del Tribunale di Trieste ha restituito alla Corte d'appello di Trieste, che aveva ordinato in data 23 marzo 2011 l'esecuzione della rogatoria proveniente dall'autorità giudiziaria turca e trasmessa il 7 gennaio 2011 dal Ministero della Giustizia alla Procura Generale presso la stessa Corte, evidenziando l'inammissibilità della rogatoria sotto diversi profili:
- la violazione non sembrava costituire reato in Italia (art. 724 c.p.p., comma 5, lett. b);
- l'accompagnamento coatto dell'indagato non presentatosi era vietato dal nostro ordinamento (art. 724 c.p.p., comma 5, lett. a);
- l'indagato ER AK era "certamente" curdo, si trovava in Italia con permesso di soggiorno umanitario e, per tale ragione, era "certamente" fuggito clandestinamente dalla Turchia (artt. 723 c.p.p. e art. 724 c.p.p., comma 5, lett. c).
2. In seguito alla segnalazione da parte della Procura Generale della esistenza di un conflitto di competenza tra l'Autorità conferente la delega e l'Autorità delegata, la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza del 25 ottobre 2011, ravvisava la prospettabilita della situazione, creatasi nella specie a seguito della mancata esecuzione della rogatoria da parte del G.i.p. delegato, in termini di conflitto negativo di competenza ex art. 28 cod. proc. pen., e, non ritenendo condivisibili le motivazioni poste dal G.i.p. a base della sua ordinanza, rimetteva gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sussiste materia di conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.p., comma 2, poiché costituisce un caso analogo di conflitto il contrasto che si è radicato tra due organi giudiziari: il Giudice per le indagini preliminari, che, delegato per il compimento di atti processuali in esecuzione di una rogatoria internazionale, si è rifiutato di compiere l'attività delegata, contestando i presupposti di ammissibilità della rogatoria, e la Corte d'appello che, valutala l'ammissibilità della richiesta rogatoriale, ha delegato al primo le attività richieste dall'autorità giudiziaria turca e non ha condiviso le ragioni del rifiuto.
Tale contrasto è, infatti, tale da impedire lo svolgimento dell'attività oggetto della rogatoria, cui la Corte d'appello ha dato corso in coerenza con la sua competenza funzionale nel contesto del procedimento giurisdizionale per l'esecuzione della rogatoria internazionale dall'estero, e da determinare, per l'effetto, una stasi processuale la cui risoluzione;
in mancanza di altri mezzi processuali offerti dalla legge, rende indispensabile la pronuncia di questa Corte.
2. Il Collegio è consapevole che questa Corte ha in più occasioni affermato l'ammissibilità del conflitto con riguardo alla diversa fattispecie;
costituente un caso analogo, in cui il delegato, che non ha il potere di sindacare il merito del provvedimento di delega e l'urgenza e l'opportunità del compimento dell'atto, contesti il potere della corte d'appello di disporre la delega per l'esecuzione della rogatoria internazionale (Sez. 1, n. 43950 del 18/10/2001; dep. 06/12/2001. Confl, comp. in proc. Di Francia, Rv. 220336); ponendo in discussione e condizioni che la legittimano (Sez. 1, n. 874 del 03/04/1989, dep. 18/04/1989, Mollica, Rv. 181090); o il presupposto ontologico del legittimo uso della delega (Sez. 1, n. 22713 del 16/03/2004, dep. 12/05/2004, Confl, comp. in proc. Russo, Rv. 228907), o la sua necessità (Sez. 1, n. 8096 del 21/01/2010, dep. 01/03/2010, Confi, comp. in proc. Gucciardo. Rv. 246124). Deve, tuttavia, rilevarsi che la mancanza di strumenti processuali diversi per rimuovere il rifiuto, non consentito, opposto dall'autorità delegata al compimento dell'atto delegatole dalla Corte d'appello, che, valutata l'insussistenza di condizioni ostative, ha emesso decisione favorevole alla esecuzione della rogatoria nell'ambito del distretto di competenza (art. 724 cod. proc. pen.) a mezzo delega (art. 725 cod. proc. pen.), consente di ricondurre la fattispecie il esame nella categoria dei casi analoghi di cui all'art. 28 c.p.p., comma 2, che, in coerenza con la ratto della sua previsione e con la necessaria celerità delle attività di cooperazione giudiziaria, fornisce logica base giustificativa alla esigenza del superamento "processuale" della stasi con l'intervento regolatore di questa Corte.
3. Alla luce delle svolte considerazioni, il conflitto negativo improprio, dedotto nel presente procedimento, deve essere risolto dichiarando che il G.i.p. del Tribunale di Trieste è competente, essendovi tenuto, a dare esecuzione all'ordinanza emessa in data 25 marzo 2011 dalla Corte d'appello di Trieste. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del G.i.p. del Tribunale di Trieste. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2012