Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2003, n. 15023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15023 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' M REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 5023/03 SEZIONE LAY 7 Lavoro Composta Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente - R.G. N. 6500/01 - . 30451 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud.04/04/03 Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: CA EN, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE FERRARA, BENEDETTA DI GASPARRO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI S.p.A. NAPOLI - già C.T.P. in persona del Presidente dr. Ing. CLAUDIO CICATIELLO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE LITTERIO, giusta delega 2003 in atti;
2012 1. -1- - controricorrente avversO la sentenza n. 85/00 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 29/02/00 R.G.N. 403/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/03 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 5 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -Con ricorso al Pretore di S. Maria C. V. Sez. distaccata di Piedimonte Matese CA NN conveniva in giudizio l'Azienda Consortile Trasporti Pubblici di Napoli, esponendo: a) di aver lavorato alle dipendenze dell'Azienda; b) che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, erroneamente la medesima non aveva computato nel trattamento di fine rapporto al 31-5-1982 il compenso per lo straordinario eventuale. Chiedeva, quindi, la condanna del Consorzio al pagamento della somma indicata in ricorso. L' Azienda Consortile, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilita' della domanda per violazione del principio di infrazionabilita' della stessa in giudizi diversi, in quanto, con precedente sentenza passata in giudicato, era stato riconosciuto il diritto del lavoratore a vedersi computato nell'indennita' di anzianita' utile ai fini della successiva liquidazione del T.F.R. alcune indennita' fo previste da un accordo aziendale del 21 maggio 1981. Chiedeva, poi, il rigetto della domanda perche' infondata in fatto e diritto. Il Pretore decideva la causa rigettando il ricorso e sull'appello del soccombente, nel contraddittorio con l'azienda, il Tribunale, con sentenza del 29.2.2000, confermava ute la statuizione di rigetto ritenendo che l'azione fosse preclusa per il preesiste/giudicato. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione CA NN con un solo motivo di ricorso. Resiste il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli (già ACTP), con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso e' fondato. In forza del principio più volte enunciato, per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (cfr. Cass. 6 agosto 1997, n. 7275; Cass. 2 settembre 2000, n. 11520; Cass. 19 gennaio 2001 n. 728; Cass. 5 aprile 1991, n. 3591), si è ritenuto che l'autorita' del giudicato investe non soltanto quanto espressamente dedotto, ma anche quanto sarebbe stato deducibile in relazione al medesimo oggetto;
cio' comporta in particolare ha precisato questa Corte che la formazione del giudicato sulla domanda del lavoratore, diretta a conseguire la liquidazione della indennita' premio di servizio con il computo dell'indennita' integrativa speciale, preclude la proponibilita' di una successiva domanda volta a conseguire una maggiore liquidazione della medesima indennita' premio di servizio per effetto della abrogazione, ex lege n. 297 del 1982, del cosiddetto blocco della contingenza, nel caso in cui tale questione avrebbe potuto essere fatta valere nel primo giudizio per essere detta legge gia' in vigore all'epoca della proposizione della relativa domanda. Ma tale principio opera solo entro i limiti della controversia, segnati dal petitum, dalla causa petendi e dal decisum (Cass. 11 giugno 1981, n. 3802). Nella specie manca questa identita' di res judicanda, atteso che nel primo giudizio e' stata dal lavoratore esercitata (nel corso del rapporto) un'azione di mero accertamento (non gia' dell'ammontare dell'indennita' di anzianita' maturata fino al passaggio al regime del t.f.r., bensi') della computabilita' di un determinato emolumento, che era quello in ordine al quale sussisteva la res dubia e si radicava l'interesse ad agire;
e solo un'azione di mero accertamento era possibile, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di questa (Corte(Cass. 24 giugno 1991, n. 7081), atteso che il credito avente ad oggetto l'indennita' di anzianita', poi confluita nel t.f.r., e' destinato a maturare solo alla cessazione del rapporto. Invece nel secondo giudizio (questo si instaurato dopo la cessazione del rapporto) il lavoratore ha promosso un'azione di condanna (al pagamento del t.f.r. comprensivo dell'indennita' di anzianita'), non certo sovrapponibile a quella esercitata in precedenza stante l'evidente diversita' di petitum. D'altra parte, se cosi' non fosse, 2 si perverrebbe alla radicale, quando paradossale, conseguenza che il datore di lavoro, soccombente nel primo giudizio in cui si era accertato con sentenza passata in giudicato che un determinato emolumento doveva essere calcolato nell'indennita' di anzianita', avrebbe potuto liquidare tale indennita' (unitamente al t.f.r. successivamente maturato), escludendo ad libitum qualsiasi emolumento diverso da quello oggetto del precedente accertamento coperto da giudicato. Pertanto non potendo condividersi il precedente specifico di questa Corte (Cass., sez. - lav., 2 settembre 2000 n. 11520; cfr. anche Cass., sez. lav., 19 gennaio 2001, n. 728) che, nella stessa fattispecie relativa ad altro dipendente dello stesso Consorzio, ha, invece, ritenuto sussistere la preclusione del giudicato deve affermarsi il principio - secondo cui, ove il lavoratore nel corso del rapporto abbia chiesto ed ottenuto il mero accertamento con sentenza passata in giudicato delladella computabilita' di un p determinato emolumento nel calcolo dell'indennita' di anzianita', a lui spettante fino alla data di applicabilita' del regime del trattamento di fine rapporto, non e' preclusa da tale giudicato la successiva azione del lavoratore medesimo che, dopo la cessazione ! del rapporto, domandi la condanna del datore di lavoro al pagamento del trattamento di fine rapporto, comprensivo dell'indennita' di anzianita' maturata in precedenza, sul presupposto della rivendicata computabilita' di altro e diverso emolumento nella medesima indennita' di anzianita'. Nella fattispecie in esame vi e' appunto questa diversita' di petitum e causa petendi nei due giudizi succedutisi nel tempo (quello conclusosi con sentenza ormai definitiva, e Pive in particolare, une quello di cui alla sentenza impugnata). Net (primo giudizio si chiedeva il mero accertamento della computabilita' di determinate indennita' (quelle di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981) nell'indennita' di anzianita' spettante alla data di entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 e poi confluita nel trattamento di fine rapporto. Nel secondo giudizio si e' chiesto la condanna al pagamento del t.f.r., corrisposto dal Consorzio in misura inferiore al dovuto, per non aver computato 3 nell'indennita' di anzianita' la c.d. indennita' di lavoro straordinario che invece andava computata. Solo in questo giudizio, in cui il lavoratore ha chiesto accertarsi l'esatto ammontare del t.f.r. (e quindi anche dell'indennita' di anzianita' che in esso era confluita) e la conseguentemente condannarsi Consorzio datore di lavoro al pagamento della differenza tra tale importo dovuto e quanto effettivamente percepito, il lavoratore era onerato di indicare tutte le ragioni a fondamento delta sua pretesa di vedersi liquidato il t.f.r. nell'importo rivendicato e quindi di allegare tutte le voci che eventualmente all'esatta liquidazione dello stesso. Talche', solo in questo caso il concorrevano giudicato e' destinato a formarsi sul quantum debeatur a titolo di t.f.r., in modo da coprire ogni voce in ipotesi non conteggiata dal datore di lavoro, sia espressamente dedotta dal lavoratore ricorrente, sia non dedotta (parlandosi, in questa seconda evenienza, di giudicato implicito). Invece i thema decidendum del primo giudizio, avendo ad oggetto un'azione di mero accertamento relativo ad un singolo e distinto emolumento, era necessariamente limitato dalla domanda. Il giudice non ha accertato l'ammontare dell'indennita' di anzianita' maturata al momento del transito nel nuovo regime del trattamento di fine rapporto (31 maggio 1982); bensi' ha accertato che, quale che fosse il quantum debeatur a tale titolo, il lavoratore aveva diritto a vedersi computare nell'indennita' di anzianita' anche alcune specifiche voci (quelle di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981, che, prevedendo invece la non computabilita' a tale fine, aveva fatto insorgere tra le parti la res dubia e quindi la lite). Questa Corte come gia' notato ha infatti ammesso una tale azione di - - mero accertamento prima che, con la cessazione del rapporto di lavoro, insorga il diritto del lavoratore alla percezione del t.f.r.. Infatti Cass. 24 giugno 1991, n. 7081. cit., ha affermato che l'azione di (mero) accertamento del lavoratore, intesa ad ottenere il 4 superamento di un oggettivo stato d'incertezza circa la computabilita', o meno, di un determinato emolumento (come il compenso per lavoro straordinario continuativo) nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., nel testo sostituito dall'art. 1, 1. n. 297 del 1982, e' ammissibile, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., anche nel corso del rapporto di lavoro, tenuto conto, in particolare, che le quote - di retribuzione accantonate ai sensi di tale norma sono configurabili come oggetto di un diritto autonomo rispetto al trattamento di fine rapporto, che come si perfeziona solo l'indennita' di anzianita' di cui al vecchio testo dell'art. 2120 c.c. con la cessazione del rapporto. Ma questa possibilita' di agire per il mero accertamento suddetto non comporta che il lavoratore, il quale, nel passaggio dal regime dell'indennita' di anzianita' a quello del trattamento di fine rapporto, avesse ritenuto contestata o dubbia la computabilita' nell'indennita' di anzianita' di un determinato elemento retributivo, fosse onerato di estendere la sua domanda ad ogni qualsivoglia altra indennita'; sicche' l'accertamento in positivo della computabilita' dell'emolumento allegato non poteva mai comportare anche l'implicito accertamento in negativo della non computabilita' di tutti gli altri emolumenti non espressamente dedotti (cfr. nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 7136 del 16 maggio 2002). Il ricorso deve, quindi, essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro Giudice che si designa nella Corte d'appello di Salerno, la quale si atterrà all'affermato principio di diritto e provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Salerno. Così deciso in Roma il 4 aprile 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Vinceurs Trekke во ши Moure olo % IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 08124 1003 oggi, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533