Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 1
Nel giudizio per l'accertamento dell'effetto reale del contratto di compravendita di bene immobile promosso dall'acquirente nei confronti del venditore, nel quale il primo assuma, tra l'altro, che il secondo sia divenuto proprietario esclusivo del bene steso per usucapione e chieda di provare tale fatto, non è necessaria la partecipazione degli altri soggetti che siano risultati comproprietari del medesimo bene, non potendo fare stato, nei confronti di questi ultimi, l'eventuale accertamento, contenuto nella sentenza, dell'intervenuto acquisto per usucapione, da parte del venditore, della proprietà esclusiva dell'intero immobile oggetto di quel contratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2003, n. 12330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12330 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. Mazzacane Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UG TE, UG LU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BANCO DEL SANTO SPIRITO 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO D'OTTAVI, che li difende unitamente all'avvocato LUCIANO GRISI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ET GE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 24259/00 proposto da:
ET GE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che lo difende unitamente all'avvocato SILVIO TOSI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
UG TE, UG LU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato MARIO D'OTTAVI, che li difende unitamente all'avvocato LUCIANO GRISI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1156/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 21/06/00;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
Udito l'Avvocato D'OTTAVI AR, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;
Udito l'Avvocato CEVOLOTTO Giulio, difensore del resistente che ha chiesto accoglimento ricorso incidentale e rigetto ricorso principale;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per rigetto del ricorso principale. Accoglimento terso motivo ed assorbito il quarto motivo del ricorso incidentale.
Rigetto degli altri motivi del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 6-6-1995, NO AN e GI convenivano in giudizio davanti al tribunale di Verona ET AN e, assumendo di avere acquistato da questo, con scrittura privata del 14-11-1985, per il prezzo pattuito di lire 38.000.000, di cui avevano versato un acconto di lire 25.000.000, un terreno in Varano di Valpolicella, frazione Valgatara, località Canova, corrispondente ai mappali nn. 95 e 141 del catasto comunale, venendo immessi nel possesso dello stesso, e che, nonostante l'offerta del prezzo residuo oltre agli interessi, il ET si era rifiutato di riprodurre per atto pubblico l'accordo nel termine del 28-2-1986;
ciò esposto, chiedevano che, accertatasi l'autenticità delle sottoscrizioni poste in calce alla scrittura prodotta in atti, fosse dichiarato l'avvenuto acquisto del terreno in forza del ricordato contratto, dandosi atto della disponibilità al pagamento del residuo prezzo, con conseguente ordine al Conservatore dei RR.II. di trascrivere la emananda sentenza.
Si costituiva il convenuto per eccepire la nullità del contratto di compravendita, per mancanza della volontà dei compratori di acquistare il fondo, nonché per difetto di determinatezza e determinabilità dell'oggetto dell'asserita compravendita, mancando qualsiasi riferimento catastale e determinazione confinaria. Assumeva, inoltre, che il terreno di cui ai mappali indicati dagli attori non era di sua esclusiva proprietà, ma, come ben noto ai compratori, cointestato a GI, ET e NI ET e OL AR. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, previo accertamento della dedotta contitolarità del bene oggetto di causa.
A seguito di tali difese gli attori proponevano domanda subordinata di risoluzione del contratto e di condanna del convenuto alla restituzione delle somme pagate in acconto ed al ristoro dei danni patiti e determinati in lire 100.000.000, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi. All'esito della disposta consulenza tecnica, il tribunale, con sentenza del 26-9-1974, disattesa l'eccezione di nullità del contratto del 14-11-1985, sollevata dal convenuto, accoglieva la sola domanda di risoluzione per inadempimento del venditore ai sensi degli artt. 1478 e 1455 c.c., articolata in via subordinata dagli attori, e, per l'effetto, condannava il convenuto medesimo alla restituzione di quanto pagato in acconto dagli attori con gli interessi legali dalla domanda al saldo, rigettando nel contempo la domanda risarcitoria, per mancanza di prova del danno risarcibile ed avuto riguardo anche al fatto che gli attori erano rimasti nel possesso del fondo in questione per circa dodici anni dall'epoca della stipulazione del contratto.
Impugnata la sentenza con appello principale da NO AN e NO GI e con appello incidentale da ET AN, la corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 21 giugno 2000, ha dichiarato inammissibile la domanda tesa all'accertamento dell'acquisto pro quota dell'immobile da parte degli appellanti principali, ha rigettato entrambi gli appelli e confermato la sentenza impugnata, compensando tra le parti le spese del grado. La corte, esaminato preliminarmente l'appello incidentale del ET, lo ha ritenuto infondato, sia sotto il profilo della pretesa mancanza di volontà dei contraenti rispettivamente di vendere ed acquistare, che viceversa risultava manifestata in maniera chiara ed univoca, sia sotto il profilo della dedotta indeterminatezza del fondo, il quale, al contrario, era ben individuato nella scrittura privata.
Ha, poi, ritenuto parimenti infondato l'appello principale dei NO, per il mancato accoglimento dell'istanza istruttoria, volta ad accertare, a mezzo di prova per testi, l'acquisto per usucapione, da parte del convenuto, della proprietà esclusiva del fondo per cui è causa e finalizzata a vedere accolta la domanda principale di accertamento dell'effetto reale del contratto di compravendita del 14 11-1985, a motivo che la prova dedotta in questo giudizio, al quale sono estranei i comproprietari del fondo, non potrebbe mai condurre al riconoscimento della proprietà piena del fondo stesso in capo all'appellato.
La situazione di comproprietà del fondo, evidenziata dal consulente tecnico e già valorizzata dal primo giudice, esclude, pertanto, la fondatezza della predetta domanda. La quale, d'altra parte, non può essere accolta neppure per le quote di proprietà dell'appellato, in quanto è nuova e perciò inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. È infondato, infine, per la corte anche il motivo di appello relativo al mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, per mancanza assoluta di prova, e quello relativo alla liquidazione delle spese da parte del primo giudice, che, nel caso, ha fatto corretta applicazione della regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Ricorrono per la cassazione della sentenza NO AN e NO GI, deducendo due motivi di gravame.
Resiste con controricorso ET AN, che propone anche ricorso incidentale, affidandolo a quattro motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciano i ricorrenti principali:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 c.c., 34 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c, per mancata ammissione, con errata motivazione, della prova testimoniale avente ad oggetto il fatto che il ET, al momento della conclusione della vendita per cui è causa, era diventato proprietario esclusivo per usucapione dell'appezzamento trasferito ad essi NO.
L'accertamento di tale fatto, essendo stato chiesto incidenter tantum quale mezzo al fine e non ponendo, pertanto, problemi di litisconsorzio, era, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte, pienamente ammissibile.
2) Omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 36O n.5 c.p.c., con riferimento al rigetto della domanda di risarcimento dei danni, nel caso di pronuncia di risoluzione del contratto, per mancanza di prova, e alla mancata ammissione di consulenza tecnica richiesta per accertare l'eventuale differenza di valore del bene tra il momento della conclusione del contratto e quello della domanda giudiziale di risoluzione o gli eventuali vantaggi che i ricorrenti avrebbero ricavato, investendo dette somme (?) in titoli di Stato ed altro.
Il ricorrente incidentale denuncia:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1350 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la corte di appello rigettato l'eccezione di nullità e di invalidità della scrittura 14 11-1985, in quanto mancante della manifestazione di volontà di acquistare da parte dei compratori, riproposta dal ET, senza motivazione alcuna.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1346, 1362 e segg. c.c. e dell'art. 115 c.p.c, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., con riferimento al rigetto dell'eccezione di nullità della vendita per indeterminatezza dell'oggetto, anch'essa riproposta in appello.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1353 e 1241 c.c. e 112 c.p.c, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c, per la condanna del
ET al pagamento degli interessi legali sulle somme da restituire, senza l'indicazione del titolo - se per risarcimento danni o per interessi compensativi - per cui gli interessi stessi debbono essere versati, e per la loro decorrenza dalla data della domanda, e non, eventualmente, dal momento della restituzione del bene al ET;
e, inoltre, per la mancata compensazione "dell'interesse derivante dal ritardo nella restituzione dell'acconto ricevuto con il vantaggio che ottengono i ricorrenti dal fatto che godono il bene oggetto del contratto risolto e dal 1985 come accertato in primo grado".
4) Violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 36O nn. 3 e 5 c.p.c, per l'immotivato rigetto del motivo di appello relativo alla condanna del ET alle spese del giudizio di primo grado, nonostante che non vi fosse stata soccombenza dello stesso. I ricorsi vanno riuniti.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
La corte di appello, nel confermare la statuizione con la quale il tribunale aveva rigettato l'istanza istruttoria degli attori, volta ad accertare, a mezzo di prova per testi, che il convenuto fosse divenuto esclusivo proprietario del fondo di causa per usucapione, e ciò al fine di vedere accolta la domanda principale da loro proposta di accertamento dell'effetto reale del contratto di compravendita del 14-11-1985, ha ritenuto inammissibile la prova sulla dedotta circostanza, a motivo che, essendo estranei nel presente giudizio i comproprietari del fondo, l'eventuale esito positivo del mezzo istruttorio non potrebbe comunque mai condurre al riconoscimento della proprietà piena del fondo in capo al ET. La statuizione non è corretta, atteso che l'accertamento del possesso utile all'usucapione del fondo di cui si discute da parte del ET, con conseguente acquisto in capo a lui della proprietà del fondo medesimo, che i NO hanno chiesto al giudice di compiere con l'assunzione della dedotta prova per testi, non costituendo oggetto, esso stesso, della domanda proposta dagli attori, ma essendo finalizzato all'accoglimento della domanda principale di declaratoria che essi sono divenuti proprietari del fondo trasferito loro con la scrittura del 14 novembre 1985 dal ET, il quale ne era in precedenza divenuto, a sua volta, proprietario esclusivo per usucapione, è ammissibile e consentito nel presente procedimento, pur in assenza dei comproprietari, nei cui confronti non può naturalmente fare stato.
In altri termini, il thema decidendum introdotto dagli attori in questo giudizio, e quindi oggetto della domanda principale da loro formulata, è quello di farsi riconoscere proprietari del fondo de quo, per acquisto fattone dal convenuto con la citata scrittura del 14 novembre 1985; cosicché l'accertamento della proprietà acquistata per usucapione dal venditore viene da loro dedotto e richiesto in questa sede soltanto incidenter tantum, e, quindi, ai fini, eventualmente, dell'accoglimento di quella domanda, e ciò senza che sia necessaria la presenza di altri soggetti, la cui posizione non rimarrà evidentemente pregiudicata dall'accertamento medesimo (ex sent. n. 5559/94 e n. 6606/82). Il primo motivo del ricorso principale va pertanto accolto e, conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Venezia, la quale, nel pronunciarsi sulle istanze istruttorie degli odierni ricorrenti, si atterrà al seguente principio di diritto:
"nel giudizio per l'accertamento dell'effetto reale del contratto di compravendita di bene immobile promosso dall'acquirente nei confronti del venditore, nel quale il primo assuma, tra l'altro, che il secondo sia divenuto proprietario esclusivo del bene stesso per usucapione e chieda di provare tale fatto, non è necessaria la partecipazione degli altri soggetti che siano risultati comproprietari del medesimo bene, non potendo fare stato, nei confronti di questi ultimi, l'eventuale accertamento, contenuto nella sentenza, dell'intervenuto acquisto per usucapione, da parte del venditore, della proprietà esclusiva dell'intero immobile oggetto di quel contratto". Il secondo motivo rimane assorbito.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale, si osserva che la censura di cui al primo motivo è inammissibile, riproponendo, il ricorrente, anche in questa sede l'eccezione di nullità della scrittura 14-11- 1985, in quanto "mancante - a suo dire - della manifestazione di volontà di acquistare da parte dei cosiddetti venditori", senza riportare, peraltro, il contenuto della scrittura medesima, per cui non è dato a questo Collegio di poter verificare la "lettura" e la interpretazione, asseritamente errate, che ne ha dato la corte di merito.
Analogo discorso va fatto con riferimento all'eccezione di nullità della vendita per indeterminatezza dell'oggetto, riproposta con il secondo motivo, con il quale, nel criticare sul punto la statuizione del giudice di appello - che ha ritenuto ben individuato e determinato l'appezzamento di terreno oggetto della vendita - il ricorrente ancora una volta omette di trascrivere e, quindi, di sottoporre a questa Corte il contenuto del documento che racchiude la vendita, al fine di consentire, in questa sede, la verifica della correttezza o non di quella statuizione.
Con il terzo motivo il ricorrente, nel denunciare violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1453 e 1241 c.c. e 112 c.p.c), si duole della "condanna al pagamento degli interessi legali sulla somma da restituire", prospettando, peraltro, in questa sede profili che non sembra siano stati sottoposti all'esame del giudice di appello, e che, comunque, non integrano la denunciata violazione di legge. Il motivo è, pertanto, infondato.
In conclusione, i primi tre motivi del ricorso incidentale devono essere rigettati.
Il quarto rimane assorbito.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al primo motivo del ricorso principale, con conseguente rinvio ad altra sezione della corte di appello di Venezia, che si uniformerà al principio di diritto più sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il secondo nonché il quarto motivo del ricorso incidentale, rigetta i primi tre motivi di quest'ultimo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003