Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2006, n. 31403
CASS
Sentenza 14 giugno 2006

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Ricorre l'ipotesi criminosa di resistenza o violenza contro una nave da guerra prevista all'art. 1100 cod. nav. nel caso in cui, nel corso di un'operazione di controllo sulla pesca abusiva di molluschi, per opporsi all'inseguimento e all'abbordaggio, venga speronata con l'imbarcazione una motovedetta della Guardia di finanza. (Nella specie la Corte ha precisato che alla motovedetta va riconosciuta la qualifica di nave da guerra in quanto non solo comandata ed equipaggiata da personale militare, ma soprattutto perchè lo stesso legislatore ricomprende il naviglio della Guardia di finanza in questa categoria con l'art. 6 della legge 13 dicembre 1956 n. 1409, recante "norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando marittimo").

Commentario1

  • 1Dovere di soccorso dei naufraghi (Cass. 6626/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 agosto 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2006, n. 31403
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31403
Data del deposito : 14 giugno 2006

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