CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2023, n. 9425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9425 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT NE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/07/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. ASSUNTA COCOMELLO, per l'inammissibilità. RITENUTO IN FATI-0 Il TRIBUNALE di CAGLIARI, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 26/7/2022, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il TRIBUNALE di CAGLIARI il 24/6/2022 ha rigettato l'istanza di revoca o annullamento del decreto con il quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari il 9/6/2012, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12 sexies, comma 1 L. 356/1992 (ora 240 bis cod. pen.), ha disposto il sequestro preventivo di alcune unità immobiliari nei confronti di NT NE quale figlio, terzo interessato, di IN DO, imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 12 quinques L. 356/1992 (ora 512 bis cod. pen.), 648 bis e 648 ter cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AN IN che, a mezzo del difensore, dopo un'articolata premessa, ha dedotto i seguenti motivi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9425 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 01/12/2022 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 240 bis e 321 commi 1, 2 e 3 bis cod. proc. pen. in ordine all'accertamento dei presupposti dell'intestazione fittizia. Nel primo motivo la difesa, limitando le proprie considerazioni a uno solo degli immobili sottoposti a sequestro, rileva che il Tribunale non avrebbe evidenziato, rendendo così sul punto una motivazione meramente apparente, alcun elemento sul qual fondare la conclusione circa la reale riferibilità dell'appartamento sottoposto a sequestro al padre del ricorrente che ha comunque allegato gli elementi (la capacità reddituale a fronte di un acquisto effettuato contraendo un mutuo e l'avere spostato la residenza) dai quali poter desumere di essere il titolare effettivo della proprietà del bene. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 240 bis e 321 commi 1, 2 e 3 bis cod. proc. pen. in ordine all'accertamento della capacità economica del ricorrente e della buona fede dello stesso. 2. In data 10 novembre 2022 sono pervenute le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Assunta Cocomello, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nei motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito della intestazione fittizia di uno degli immobili sottoposti a sequestro e quanto alla ritenuta mancanza di un'autonoma capacità reddituale della ricorrente. Le doglianze non sono consentite. 1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto 2 (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 1.2. Nel caso di specie, diversamente da quanto indicato nel ricorso, il Tribunale, evidenziati in premessa i presupposti di applicabilità del sequestro funzionale alla confisca c.d. allargata, ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure della difesa, ora riproposte nell'atto di ricorso. Sotto tale profilo, pertanto, a fronte della motivazione resa nelle pagine da 9 e 11 del provvedimento impugnato con i puntuali riferimenti alle circostanze relative alla costruzione del fabbricato, alle modalità di pagamento del prezzo, ai rapporti di stretta parentela e ai diversi rapporti economici intercorsi, ogni ulteriore censura, nella sostanza tesa a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi emersi e coerentemente valutati, non è consentita in questa sede. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1°/12/2022
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. ASSUNTA COCOMELLO, per l'inammissibilità. RITENUTO IN FATI-0 Il TRIBUNALE di CAGLIARI, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 26/7/2022, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il TRIBUNALE di CAGLIARI il 24/6/2022 ha rigettato l'istanza di revoca o annullamento del decreto con il quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari il 9/6/2012, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12 sexies, comma 1 L. 356/1992 (ora 240 bis cod. pen.), ha disposto il sequestro preventivo di alcune unità immobiliari nei confronti di NT NE quale figlio, terzo interessato, di IN DO, imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 12 quinques L. 356/1992 (ora 512 bis cod. pen.), 648 bis e 648 ter cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AN IN che, a mezzo del difensore, dopo un'articolata premessa, ha dedotto i seguenti motivi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9425 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 01/12/2022 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 240 bis e 321 commi 1, 2 e 3 bis cod. proc. pen. in ordine all'accertamento dei presupposti dell'intestazione fittizia. Nel primo motivo la difesa, limitando le proprie considerazioni a uno solo degli immobili sottoposti a sequestro, rileva che il Tribunale non avrebbe evidenziato, rendendo così sul punto una motivazione meramente apparente, alcun elemento sul qual fondare la conclusione circa la reale riferibilità dell'appartamento sottoposto a sequestro al padre del ricorrente che ha comunque allegato gli elementi (la capacità reddituale a fronte di un acquisto effettuato contraendo un mutuo e l'avere spostato la residenza) dai quali poter desumere di essere il titolare effettivo della proprietà del bene. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 240 bis e 321 commi 1, 2 e 3 bis cod. proc. pen. in ordine all'accertamento della capacità economica del ricorrente e della buona fede dello stesso. 2. In data 10 novembre 2022 sono pervenute le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Assunta Cocomello, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nei motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito della intestazione fittizia di uno degli immobili sottoposti a sequestro e quanto alla ritenuta mancanza di un'autonoma capacità reddituale della ricorrente. Le doglianze non sono consentite. 1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto 2 (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 1.2. Nel caso di specie, diversamente da quanto indicato nel ricorso, il Tribunale, evidenziati in premessa i presupposti di applicabilità del sequestro funzionale alla confisca c.d. allargata, ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure della difesa, ora riproposte nell'atto di ricorso. Sotto tale profilo, pertanto, a fronte della motivazione resa nelle pagine da 9 e 11 del provvedimento impugnato con i puntuali riferimenti alle circostanze relative alla costruzione del fabbricato, alle modalità di pagamento del prezzo, ai rapporti di stretta parentela e ai diversi rapporti economici intercorsi, ogni ulteriore censura, nella sostanza tesa a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi emersi e coerentemente valutati, non è consentita in questa sede. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1°/12/2022