Sentenza 9 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di bancarotta impropria da reato societario, la nuova disciplina introdotta dall'art. 4 del D.Lgs 11 aprile 2002 n. 61 si pone in rapporto di continuità rispetto alla precedente formulazione, in quanto il nesso di causalità tra la condotta ed il dissesto, richiesto dalla novella, costituisce elemento specializzante rispetto alla precedente fattispecie. Si verte, pertanto, in ipotesi di successione di norme con effetto abrogativo solo parziale, e cioè limitatamente ai casi in cui non sussista, in concreto, l'anzidetto rapporto di causalità. Allo scopo di verificare se i fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni siano sussumibili nell'attuale fattispecie criminosa occorre fare riferimento alla contestazione, essendo necessario che siano stati contestati, in termini formali o anche solo sostanziali, comunque in modo da renderne possibile a la difesa, tutti i dati che attualmente concorrono alla configurabilità del reato. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che, non risultando contestate nel capo d'imputazione ne' la soglia minima di rilevanza penale della condotta ai sensi dell'art. 2621cod. civ. ne' il nesso di causalita' richiesto dall'art. 223 legge fallimentare, il fatto come addebitato non rientrava nelle ipotesi criminose delineate da dette norme, sicché si imponeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. (Conf. sent. Sez. 5, 25 settembre 2002, n. 34621, Battacchi; Diff. sent. Sez. 5, 25 settembre 2002, n. 34622, Benzi ed altri, sez. 5, 8 maggio 2002, n. 21535, Kunz, tutte in corso di massimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2002, n. 36859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36859 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO CALABRESE - Presidente - del 08/10/2002
1. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 1032
3. Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 18587/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RE EN nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 19-2-01 dalla Corte di appello di Bologna. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Frasso che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Svolgimento del procedimento
Con sentenza 9-11-94 il Tribunale di Bologna dichiarava RE EN, in qualità di amministratore della Europa Export s.r.l. dichiarata fallita il 30-10-88, responsabile del reato di cui all'art. 223 L.F. in relazione all'art. 2621 c.c (per avere esposto nei bilanci fatti non corrispondenti al vero sulle condizioni economiche della società, indicando corrispettivi relativi ad operazioni commerciali realmente eseguite che risultavano però inferiori a quelli reali;
capo B) e, con le attenuanti generiche, lo condannava a pena ritenuta di giustizia;
assolveva il medesimo dall'addebito di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216 L.F. (per avere distratto beni della società; capo A).
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello con pronuncia 19-2-01 avverso la quale l'imputato ha ora proposto ricorso per cassazione deducendo:
1 - Violazione dell'art. 223 L.F. e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del fatto-reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
2 - 3 - Violazione dell'art. 15 c.p. in relazione al concorso formale tra l'art. 2621 c.c e l'art. 4 e. 1 sub f L. 516/82; violazione del principio del ne bis in idem.
Motivi della decisione.
Decisive ed assorbenti sono le seguenti considerazioni. L'art. 223 e. 2 n 1 L.F. - che, in tema di reati fallimentari, sanciva l'applicabilità della pena prevista dal primo comma dell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, "se hanno commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 2621, 2623, 2625, 2628, 2630 c. 1 codice civile" - è stato riformulato dall'art. 4 del decreto legislativo 11-4-02 n. 61 (entrato in vigore il 16-4-02) nel senso che esso sanziona ora la condotta dei predetti soggetti "che hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto delle società commettendo alcuni dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2932, 2633 e 2634 del codice civile". Emerge innanzitutto che i reati societari vengono a costituire la fattispecie di cosiddetta bancarotta impropria solo qualora si pongano in rapporto di causalità con il dissesto della società, il quale pertanto si configura quale evento naturalistico. D'altro canto le fattispecie criminose richiamate dal nuovo testo dell'art. 223 n. 1 L.F. non corrispondono più a quelle cui faceva riferimento il precedente, ma sono state variamente riformulate ed in particolare l'art. 2621 n. 1 c.c. - che interessa nella presente vicenda - è stato sostituito dalle previsioni degli artt. 2621 e 2622 c.c. dettate con il citato d.lg. 61/02 (art. 1). La previgente disposizione, nel configurare un delitto, recitava:
"sono puniti ... i promotori, i soci fondatori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime".
L'attuale art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) incrimina a titolo di contravvenzione la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non corrispondenti al vero ovvero omettono informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, con l'intento di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari su detta situazione). È stata poi esclusa la punibilità qualora la divergenza dal reale non sia sensibile e comunque quando le falsità o le omissioni determinino variazioni del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte o del patrimonio netto che non superino determinate entità all'uopo fissate.
Onde individuare la disciplina applicabile ai fatti commessi prima della riforma de qua occorre stabilire quale rapporto intercorra tra le nuove disposizioni e quelle sostituite e precipuamente se si sia verificato ed in quali limiti un fenomeno di successione ovvero di abrogazione;
all'uopo deve procedersi ad un'analisi strutturale delle fattispecie astratte accertando se gli elementi che concorrono a disegnarne la tipicità siano, secondo le regole proprie del concorso apparente di norme, omogenei oppure eterogenei: nel primo caso si avrà successione, nel secondo "abrogatio". (si veda: Cass. S.U. 7/11/00 n. 000 27 RV. 217031; Cass. 15-1-01 n. 000 35 RV. 217374; Cass. S.U. 9-5-01 n. 33539 RV. 219530). In codesta ottica si rileva che il riformulato art. 2621 c.c. - oltre all'esclusione dei promotori e dei soci fondatori dal novero dei soggetti attivi qualificati, così maggiormente specializzando detto ambito ed eliminando dalla previsione le condotte, ai predetti riportabili, della falsità e dell'occultamento in ordine alla costituzione della società - sul piano oggettivo specifica, rispetto alla primitiva norma: che l'esposizione deve riguardare un fatto materiale non veritiero e che l'omissione (la quale sostanzialmente viene a coincidere con la condotta di nascondimento in precedenza contemplata) deve concernere un'informazione la cui comunicazione è imposta dalla legge;
che le comunicazioni diverse dai bilanci e dalle relazioni devono essere previste dalla legge ed essere dirette ai soci ed al pubblico;
che la comunicazione deve avere idoneità decettiva nei confronti di questi ultimi. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo la nuova norma si limita a tipicizzare la pregressa previsione relativa al dolo, espressa nell'originarlo testo dell'art. 2621 c.c.. col termine "fraudolentemente", postulando espressamente l'intento di ingannare i soci o i terzi ed il fine di trarre per se o altri un ingiusto profitto (dati questi già ritenuti necessari con riferimento alla vecchia norma dalla giurisprudenza prevalente;
ex plurimis: Cass. 12-2-92 n. 0 1485 RV. 189101; Cass.31/3/00 n. 0 4128 RV. 216452; Cass. 10-1-01 n. 00 191 RV. 218074).
Infine le stabilite soglie di rilevanza delle condotte di falsità si traducono in una maggiore caratterizzazione della fattispecie tipica, nel senso che l'area dell'illecito viene riservata a condotte connotate dal superamento delle predette.
Giova ancora sottolineare che, a volere esaminare la situazione con riguardo all'oggetto giuridico della tutela penale, quest'ultimo risulta individuato, come in passato, nell'affidamento dei destinatari alla veridicità dei bilanci o delle comunicazioni. L'attuale art. 2622 c.c. delinea un'ipotesi delittuosa e rispetto alla contravvenzione di cui sopra richiede altresì, quale dato specializzante per aggiunta, che sia stato cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori;
il bene penalmente protetto si palesa quindi costituito oltre che dall'affidamento altresì nel patrimonio dei soci e dei creditori, così chiaramente atteggiandosi la figura criminosa a reato plurioffensivo: caratteristica questa che invero era da attribuirsi anche al previgente art. 2621 C.c. non potendosi dubitare che la tutela dal medesimo perseguita si estendesse a ricomprendere tutti gli interessi, ivi compresi quelli patrimoniali, connessi ad una corretta informazione circa le reali condizioni della società (Cass. 11-7-83) n. 06449 RV. 159884; Cass.15-1-90 n. 00 307 RV. 183028; Cass. 29-12-99 n. 14730 RV. 215196). Sul
piano processuale (che comunque non rileva agli effetti dell'accertamento della continuità normativa o meno) la procedibilità per reato in questione è subordinata alla querela, a meno che si tratti di società con azioni quotate.
Nel delineato contesto normativo, alla luce dell'operato raffronto tra gli elementi costitutivi delle fattispecie astratte ed al contempo degli interessi tutelati, si ritiene che sussista tra l'originario art. 2621 c.c e i novellati artt. 2621 e 2622 c.c. una situazione di continuità e che la nuova disciplina non abbia abrogato per intero quella precedente. Per quanto concerne in particolare l'art. 2622 c.c. questa conclusione trova riscontro nella disposizione transitoria dell'art. 5 d.lg. 61/02 ove - nello stabilire la decorrenza del termine per la proposizione della querela per i fatti commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso - viene presupposta ad opera dello stesso legislatore la ricorrenza di una siffatta situazione, posto che altrimenti il riferimento "ai reati commessi prima dell'entrata in vigore" della norma in questione non avrebbe senso.
Si è cioè verificato un fenomeno di successione di norme nell'ambito dei quale la nuova disciplina si pone in rapporto specialità con quella precedente: invero la fattispecie astratta originariamente delineata dal legislatore risulta ricompresa in quella attuale che contiene elementi specializzanti in senso stretto (ossia specifici) o in senso lato (ossia per aggiunta); il tal modo mentre i fatti ora descritti come reato già lo erano in precedenza, non tutte le ipotesi rilevanti penalmente in passato lo sono ancora. Venendo ai rapporti tra l'originario art. 223 L.F. e quello novellato, va riconosciuto un analogo fenomeno. La continuità normativa in materia di false comunicazioni sociali si riflette ovviamente sul cit. art. 223 che richiama la condotta di falsificazione di cui nelle norme ad esse relative;
d'altro canto l'ulteriore dato postulato da tale disposizione - rappresentato dal nesso di causalità tra la condotta ed il fallimento - si palesa a sua volta quale elemento specializzante rispetto ad una fattispecie, quella precedente, nella quale il fallimento, pur essendo elemento costitutivo della medesima, non doveva necessariamente porsi come conseguenza della condotta. Del resto che la previsione di un evento non valga ad escludere una continuità normativa risulta dimostrato dal soprariportato art. 5 d.lg. 61/02.
Il riconoscimento che si verte in ipotesi di successione di norme con parziale effetto abrogativo comporta la possibilità di verificare se i fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni siano sussumibili nell'attuale fattispecie criminosa;
a tal fine è peraltro necessario che siano stati contestati in termini formali o anche solo sostanziali, comunque in modo da renderne possibile la difesa, tutti i dati che attualmente concorrono alla configurabilità del reato (Cass. S.U. 27-6-90 n. 10893 RV. 185020;
Cass. S.U. 7-11-00 n. 000 27 RV. 217031). Orbene nel caso in esame - in cui l'addebito ha riguardato formalmente un falso materiale non veritiero, posto in essere nel bilanci ad opera di un amministratore - l'imputato, come si ricava dal provvedimento impugnato e dalle stesse argomentazioni svolte in ricorso si è in effetti difeso in ordine alla ricorrenza del dolo e dell'idoneità decettiva dell'azione siccome richiesti dalla nuova disciplina;
non risulta invece contestata ne' la soglia minima di rilevanza penale della condotta ai sensi dell'art. 2621 c.c. ne' il nesso di causalità richiesto dall'art. 223 L.F.: poiché in questa sede non è prevista la possibilità di disporre integrazioni all'imputazione, deve affermarsi che il fatto, quale addebitato, non rientra nell'ipotesi criminose delineate da dette norme per cui s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2002