Sentenza 8 maggio 2013
Massime • 1
In tema di procedimenti per reati relativi alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania, le funzioni di g.i.p. sono esercitate dal tribunale in composizione collegiale solo per valutare le richieste di applicazione delle misure cautelari personali o reali, mentre sono svolte dal giudice in composizione monocratica per provvedere sulle istanze di revoca dei provvedimenti eventualmente adottati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2013, n. 40762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40762 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 08/05/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 1178
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 21883/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE NA OR N. IL 16/07/1943;
avverso l'ordinanza n. 1840/2011 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 23/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSI ELISABETTA;
sentite le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto il rigetto.
Udito il difensore Avv. DUCCI Domenico, che insiste nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, pronunciandosi in sede di appello ex art.310 c.p.p. , con ordinanza del 23 marzo 2012, dopo aver disposto la riunione degli atti di appello avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 26 luglio 2011, che aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo della Centrale Elettrica gestita dalla società SIPPIC (Società per le imprese pubbliche e private in Ischia e Capri), sita in Capri, località Marina grande, ed avverso il provvedimento del medesimo giudice del 14 ottobre 2011, che aveva accolto l'appello del pubblico ministero, revocando la facoltà d'uso dell'impianto concessa con il provvedimento genetico, in riferimento al procedimento penale nei confronti di De NA TO, in relazione ai reati di cui al D.lgs n. 152 del 2006, art. 279 comma 1, art. 137 comma 1, art. 258, comma
4.
2. Il Tribunale, che ha respinto l'appello dell'odierno ricorrente, ha sintetizzato la vicenda del sequestro preventivo della Centrale elettrica sita in Capri, disposto dal 21 dicembre 2009, chiarendo che la concessa facoltà in uso dell'impianto era stata disposta sia per garantire l'erogazione del servizio sia per consentire l'adeguamento dello stesso alla normativa vigente, precisando peraltro che in relazione al reato di emissioni in atmosfera senza autorizzazione (art. 279, comma 1 TU ambiente) il fumus commissi delicti era stato limitato al solo "generatore di emergenza", mentre era stata confermata la consistenza indiziaria quanto al reato di cui all'art. 137, comma 1 del medesimo TU in relazione agli scarichi di acque reflue industriali relative alle acque di raffreddamento dei motori della Centrale, convogliate nella fognatura pubblica unitamente alle acque meteoriche incidenti sull'area dell' impianto. Tale facoltà d'uso era stata revocata dal G.I.P. con l'ordinanza 14 ottobre 2011, sulla base del contenuto di due relazioni del C.T. del P.M. (23 agosto e 12 settembre 2011), ampiamente riassunte nell'ordinanza che qui si impugna.
Il Tribunale di Napoli, premesso che non era in discussione nella sede dell'appello cautelare la fondatezza dell'imputazione, ha ritenuto di non poter confermare la prosecuzione della facoltà d'uso della Centrale, e di dovere accogliere l'appello di PM, non potendosi ritenere scongiurato il pericolo di reiterazione dei gravi illeciti ambientali riscontrati, valutando in tal modo il bilanciamento operato tra il periculum in mora e l'attività produttiva. Quanto alle contestazioni sulle risultanze delle relazioni del consulente tecnico, il Collegio napoletano le ha disattese ponendo in evidenza che l'incompletezza degli accertamenti era ascrivibile alla condotta della società e pertanto la situazione giustificava la revoca della facoltà d'uso, dovendo evitare che il reato possa essere portato a conseguenze ulteriori. Quanto all'eccezione in materia processuale relativa alla scadenza dei termini per le indagini preliminari, il Tribunale ha ritenuto condivisibile la reiezione della stessa, posto la natura strumentale alla fase cautelare degli accertamenti richiesti al consulente.
3. Avverso tale decisione, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi:
1) Violazione ex art. 606 c.p.p., lett. c), per la violazione degli artt. 407 e 325 c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3, posto che le ordinanze del G.I.P. collegiale sono state emesse in violazione dei termini di durata massima delle indagini preliminari, atteso che l'incarico al C.T. del P.M., Ing. OE era stato conferito a termine già spirato;
a tale proposito il ricorrente contesta l'interpretazione data dal Tribunale alla tipologia di attività svolta dal consulente, posto che gli accertamenti richiesti al consulente assumono dei connotati di novità che li fanno qualificare come atti di indagine compiuti fuori termine, altrimenti sarebbero consentite indagini preliminari di durata illimitata;
2) Violazione ex art. 606 c.p.p., lett. c), sotto il profilo della violazione del D.L. n. 90 del 2008, art. 3, comma 2, convert. nella L. n. 123 del 2008, artt. 325 e 127 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3, atteso che la disposizione di legge stabilisce una competenza collegiale in relazione alle misure cautelari, per cui l'interpretazione data alla disposizione di legge nell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto che la collegialità non si dovesse estendere alle pronunce diverse da quelle sulle "richieste", è erronea;
3) Violazione ex art. 606 c.p.p., lett. c), per la violazione del D.L. n. 90 del 2008, art. 3, convert. nella L. n. 123 del 2008, artt.325 e 127 c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3, quanto all'eccezione di abnormità delle ordinanze adottate dal G.I.P. collegiale e per due ragioni: l'uso di poteri istruttori non attribuiti dalla legge, disponendo delle verifiche, per mezzo del C.T. del PM, peraltro successive al rigetto della richiesta difensiva di dissequestro (ordinanza del 26 luglio 2011) e la formulazione di indicazioni all'organo inquirente circa l'imposizione di una cauzione o circa la possibile richiesta di sequestro della società intera;
4) Violazione ex art. 606 c.p.p., lett. c), sotto il profilo della violazione del D.Lgs n. 152 del 2006, art. 279, comma 1, art. 137, comma 1, art. 258, comma 4 attesa la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione apparente, mancando ogni verifica dei provvedimenti impugnati. Il Tribunale ha infatti ritenuto di circoscrivere le proprie valutazioni soprattutto sulla seconda ordinanza, con la quale è stata revocata la facoltà d'uso, ritenendo interlocutoria la prima, che invece era stata funzionale proprio alle verifiche demandate al C.T. quanto alla persistenza del superamento dei limiti di emissione in atmosfera e la contaminazione residuale delle acque di raffreddamento dei gruppi generatori. La dequotazione della risposta sul mancato dissequestro ha portato ad una motivazione quasi blindata sulla facoltà d'uso. In verità il CT aveva evidenziato non già il persistere del superamento delle emissioni, ma l'impossibilità di accertare tale circostanza per la criticità dell'esecuzione delle operazioni. Il collegio di appello avrebbe dovuto, invece, ripercorrere l'iter amministrativo, verificando la legittimità degli impianti.
Parimenti quanto allo scarico delle acque dei motori della Centrale i risultati delle verifiche effettuate in sede di autocontrollo dalla società sarebbero state poste nel nulla dalle conclusioni della consulenza, a fronte di un'errata modalità di prelievo dell'unico campione. L'affermazione dell'ordinanza della sussistenza del fumus delicti in ordine al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1, per la mancata istanza alla Provincia di Napoli, sarebbe una violazione di legge per la mancata considerazione che il termine di cui del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 281, lett. a), (fissato al 31/12/2010) era stato prorogato al 31/12/2011 dal D.Lgs. n. 218 del 2010. La società aveva poi ottenuto ulteriore proroga al 30 giugno 2012 in vista del rilascio dell'AIA, per cui la revoca della facoltà d'uso disposta risulta fondata senza base metodologica su accertamenti tecnici non univoci e processualmente non utilizzabili.
4. All'udienza del 4 dicembre 2012, questa Corte ha emesso un'ordinanza, mandando alla cancelleria di acquisire presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli i provvedimenti tabellari relativi alla gestione del procedimenti pervenuti in relazione alle competenze istituite dal D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art. 3, comma 2 (convertito con modificazioni nella L. 14 luglio 2008, n. 123), al fine di verificare la disciplina tabellare del Tribunale di Napoli, Sezione riesame dei provvedimenti cautelari, relativamente all'attuazione delle disposizioni di legge che hanno introdotto la specifica competenza territoriale del Tribunale di Napoli, in materia di reati ambientali commessi nella Regione, in collegamento temporale con il periodo di durata dello stato di emergenza proclamato nella regione Campania. Alla richiesta veniva dato riscontro con la trasmissione, peraltro priva di nota di accompagnamento, di fotocopia della nota interna del 15 gennaio 2013 a firma del presidente coordinatore del Settore penale ed indirizzata al presidente del Tribunale, e di copia del decreto n. 177 ter del 18 giugno 2008 e dei decreti nn. 177 e 177 bis, emessi dal Presidente del Tribunale di Napoli, aventi tutti ad oggetto le disposizioni organizzative connesse al D.L. n. 90 del 2008. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso risulta infondato. Il Tribunale del riesame ha correttamente valutato l'attività svolta dal consulente tecnico del pubblico ministero che era stato chiamato a svolgere verifiche finalizzate alla decisione relativa al mantenimento del sequestro preventivo e non già ad acquisire elementi di prova ai fini delle determinazioni inerenti l'azione penale. Infatti è principio affermato nella giurisprudenza di questa Corte che il sequestro preventivo, in quanto mira ad impedire la prosecuzione della condotta vietata, è atto privo di finalità probatoria, tanto da poter essere emesso anche dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari (in tal senso, cfr. Sez. 2^, n. 46278 del 15/10/2003, dep. 2/12/2003, Marchi, Rv. 227081), sempre che il sequestro preventivo risulti fondato su accertamenti di fatto posti in essere prima di tale scadenza, ciò in quanto la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 407 c.p.p., comma 3, concerne solo gli atti di indagine aventi efficacia probatoria" (in tal senso, tra le altre, Sez. 3^, n. 27153 del 10/4/2003, dep. 21/6/2003, PM in proc. Falduto, Rv. 225650 e Sez. 3^, n. 27736 del 6/3/2012, dep. 12/7/2012, Cuomo, non mass., che ha affermato il principio che la scadenza del termine stabilito per le indagini preliminari non preclude il compimento di altre attività procedimentali che non abbiano la funzione di ricercare ed acquisire le prove.
2. In relazione al caso di specie questo Collegio ritiene di confermare tale orientamento e di precisare che dopo la scadenza del termine per il compimento delle indagini preliminari, possono essere svolti quegli accertamenti tecnici finalizzati alla verifica del permanere delle esigenze cautelari che hanno giustificato il vincolo cautelare reale. Pertanto deve essere rigettata la censura proposta per violazione del disposto di cui all'art. 407 c.p.p., volta ad ottenere la pronuncia di annullamento dell'ordinanza impugnata, atteso che, in ogni caso, il giudizio circa l'utilizzabilità di una prova che sia stata eventualmente acquisita nel corso dell'attività di verifica della situazione di vincolo cautelare reale della Centrale, della quale il g.i.p. aveva consentito la facoltà d'uso compete al giudice della fase di merito, dovendosi prescindere nella presente sede da ogni possibile ed eventuale discussione sulla utilizzabilità nel dibattimento delle risultanze in tal modo acquisite.
3. Anche il secondo motivo di ricorso va rigettato.
Il D.L. n. 90 del 2008, ai commi 1 e 2, ha stabilito la competenza esclusiva degli Uffici giudiziari di Napoli per i reati indicati nel corpus normativo ed inoltre, per quanto più specificamente rileva nella presente sede, che sulle richieste di misure cautelari (personali e) reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale, prevedendo all'art. 3: "1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché a quelli ad essi connessi a norma dell'art. 12 e.p.p., le funzioni di cui all'art. 51 c.p.p., comma 1, lett. a), sono attribuite al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, art. 2, e successive modificazioni.
2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'art. 321 c.p.p., comma 3 bis." (omissis). Risulta evidente che la collegialità è prevista solo in caso di richiesta di emissione dell'ordinanza cautelare e non anche nel caso di istanza di revoca delle stesse, in relazione alla quale deve ritenersi confermata la competenza monocratica del G.i.p. Nel caso di specie entrambe le ordinanze (del 26 luglio e del 14 ottobre 2011) esaminate dal Tribunale recano la sottoscrizione del presidente del Collegio che ebbe a disporre la misura cautelare reale in data 21 dicembre 2009, provvedimento genetico sottoscritto dall'intero Collegio G.i.P.. 4. Pertanto la motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto risulta corretta. Come è noto l'art. 33 c.p.p., comma 3, espressamente stabilisce che: "Non si considerano attinenti alla capacità del giudice, ne' al numero dei giudici necessari per costituire l'organo giudicante le disposizioni degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico". Deve essere quindi escluso che, nella specie, ricorrano le condizioni indicate dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a) e tale principio è stato espressamente affermato in tema di procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania, quanto al sequestro preventivo emesso dal gip quale giudice monocratico e senza il rispetto della composizione collegiale (cfr. Sez. 3^, n. 18779 del 15/3/2012, dep. 16/5/2012, Martino e altro, Rv. 252642).
5. Anche il terzo motivo risulta infondato. Il ricorrente censura l'abnormità delle ordinanze impugnate davanti al Collegio dell'appello cautelare e l'omessa risposta sul punto del Collegio dell'appello cautelare, quanto a presunte iniziative "gestorie" degli accertamenti demandati al C.T. del pubblico ministero. Ma invero nell'ordinanza impugnata è stato richiamato il fatto che il riesame avverso il provvedimento genetico impositivo del sequestro si era concluso con una pronuncia di inammissibilità, per cui deve essere rilevato il formarsi di un giudicato cautelare sul fumus delicti e sul periculum in mora quale valutato al momento dell'esecuzione del decreto di sequestro preventivo, che preclude la possibilità di riproporre con l'istanza di revoca di una misura cautelare reale, in assenza di mutamenti del quadro di riferimento, motivi già dedotti nel giudizio di riesame avverso il medesimo provvedimento e rigettati o dichiarati inammissibili con decisione definitiva, ovvero non proposti (Cfr. Sez. 3^, n. 28930 del 27/5/2004, dep.2/7/2004, Troncone, Rv.229493). E a tale proposito va osservato che il decreto di sequestro preventivo conteneva già le prescrizioni di adeguamento dell'impianto e delle strutture ai fini della regolarità delle emissioni e dell'attività di smaltimento dei rifiuti, per cui la censura che contesta le statuizioni del G.I.P. circa l'adeguamento non è qui ammissibile.
6. Peraltro il motivo risulta anche del tutto infondato, atteso che il G.I.P. che emette la misura cautelare reale ha anche il potere- dovere di disporre quelle prescrizioni necessarie in relazione alle finalità del provvedimento cautelare ed anche alle "qualità" dell'oggetto del sequestro richiede. Infatti è stato affermato che dopo l'introduzione dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p. il g.i.p., quando emette un decreto di sequestro preventivo, può tenere conto, nell'esercizio di una sua scelta discrezionale, anche di altre esigenze come ad esempio quelle produttive ed occupazionali (cfr. parte motiva Sez. 3^, n. 35801 del 2/7/2010, dep. 6/10/2010, P.M. in proc. Spandre), procedendo alla nomina di un amministratore o commissario, attribuendo allo stesso anche il potere di dar corso o vigilare sugli adempimenti necessari a ripristinare lo stato antecedente alla condotta illecita (Cfr. sez. 3^, n. 22028 del 29/4/ 2010, dep. 9/6/2010, Muzzarelli, Rv.242276). Questo Collegio ritiene che il principio debba valere anche in relazione alle esigenze di tutela ambientale, in un corretto bilanciamento tra valori costituzionali parimenti rilevanti, come del resto indicato dalla più recente giurisprudenza costituzionale.
7. Deve essere parimenti rigettato il quarto motivo. È bene premettere che l'ambito del giudizio di cassazione sulle ordinanze emesse in sede di appello cautelare in tema di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, (così, Sez. U, n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692).
8. In particolare, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di appello cautelare ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p. è proponibile solo per violazione di legge (cfr. Sez. 1^, n. 40827 del 27/10/2010, dep. 18/11/2010, Madio, Rv. 248468) essendo in linea di principio riservato alla fase del riesame il riscontro del fumus delicti ed atteso che in sede di appello "possono essere solo dedotte questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni giustificanti il mantenimento della misura" (in tal senso, Sez. 3^, n. 17364 dell'8/3/2007, dep. 8/5/2007, Iannotta, Rv. 236602, che ha precisato che è inammissibile il gravame che proponga per la prima volta in sede di appello motivi attinenti alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni previste ex art. 321 c.p.p.).
9. Naturalmente il principio devolutivo deve essere inteso in un senso ampio, nel senso che "il Tribunale ha sempre l'obbligo di esaminare quella parte della decisione impugnata che, quantunque non attinta dai motivi di gravame, è così intimamente connessa con i punti oggetto di censura, da rendere logicamente impossibile una loro considerazione isolata" (in tal senso cfr. Sez. 6^, n. 10846 del 16/1/2007, Caselli, Rv. 235918). Pertanto, proprio perché i giudici di appello hanno ritenuto di condividere il provvedimento del G.i.p. di revoca della facoltà d'uso dell'impianto, correttamente essi hanno riferito ed argomentato la loro condivisione sulla consistenza indiziaria delle ipotesi ascritte nell'imputazione provvisoria, valutando in tal modo il permanere dei requisiti per il vincolo reale, in particolare le esigenze di cautela e, soprattutto, il "grado" di tali esigenze, dovendo le stesse essere valutate in bilanciamento con le finalità che erano state poste a base della concessione della facoltà d'uso dell'impianto nel momento dell'emanazione del provvedimento genetico. Infatti il periculum in mora che legittima il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., consiste nella necessità di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, e quindi i giudici ne hanno verificato l'attualità, posto che è evidente che quando le esigenze di cautela vengono meno, anche per fatti sopravvenuti, deve farsi luogo alla revoca del vincolo cautelare ai sensi del comma 3 del medesimo articolo (cfr. Sez. 2^, n. 25996 del 17/4/2003, dep. 17/6/2003, Rossi, Rv. 227318).
10. In particolare, nel caso all'esame, trattandosi di atti di appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro ed avverso l'ordinanza che revoca, su istanza della pubblica accusa, la facoltà d'uso concessa con l'imposizione del vincolo reale, la valutazione espressa nell'ordinanza impugnata riguarda nello specifico la sussistenza del periculum in mora ed alla sua attualità, nonché il giudizio operato circa il fatto che la finalità di adeguamento tecnico ed amministrativo della struttura rispetto alle carenze rilevate fosse nel concreto vanificata. Mentre la gran parte delle censure avanzate nel presente grado di giudizio, relative ai risultati degli accertamenti demandati al consulente tecnico del PM, mirano, nella sostanza, ad indurre il giudice di legittimità ad una ulteriore, e diversa, valutazione degli elementi acquisiti al procedimento, ai fini di una diversa valutazione proprio di quel periculum in mora, e di quell'adeguamento non-effettuato, valutazioni che risultano precluse in questa sede, a fronte di un provvedimento congruamente motivato.
11. Va ricordato, infatti, che il compito de, giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria vacazione a quella compiuta da, giudici della fase cautelare, seguendo possibili interpretazioni e ricostruzioni alternative dei fatti suggerite da, ricorrente, ma quello di stabilire se nell'ordinanza impugnata i giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, fornendo congrua argomentazione delle ragioni della decisione assunta, in coerenza con i principi di diritto affermati nella materia, dando esaustiva risposta alle deduzioni della difesa ed applicando le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. L'apparato motivazionale del provvedimento impugnato, infatti, risulta avere applicato correttamente i principi giurisprudenziali ed è pertanto immune dalle censure avanzate.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato ai sensi del disposto di cui all'art. 66 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2013