Sentenza 29 aprile 2010
Massime • 1
Rientrano nell'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo gli adempimenti necessari a ripristinare lo stato antecedente alla condotta illecita. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la decisione del tribunale del riesame che aveva escluso la possibilità di operare il dissequestro di rifiuti al fine di consentire di provvedere allo smaltimento degli stessi, potendo tale operazione essere invece attuata dall'amministratore giudiziario nominato ex art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2010, n. 22028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22028 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 29/04/2010
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 691
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 3645/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UZ LE, nato a [...] il [...], indagato del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 4;
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 12.01.2010 che ha rigettato la domanda di riesame proposta avverso il decreto 23.12.2009 con cui il GIP aveva disposto il sequestro preventivo di un capannone;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. TERESI Alfredo;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. VOLPE Giuseppe, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 12.01.2010 il Tribunale di Brescia rigettava la richiesta di riesame proposta da UZ LE, legale rappresentante della Ecoeurope s.r.l., indagato del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 4, avverso il decreto 23.12.2009 con cui il GIP aveva disposto il sequestro preventivo di un capannone in cui erano stoccati metri cubi 825 di lastre e frammenti di fibrocemento contenenti amianto (CER 170605) e dell'area esterna del capannone ove era stoccato identico materiale per circa 1.000 metri cubi.
L'autorizzazione al trattamento dei rifiuti rilasciata alla società consentiva lo stoccaggio e il deposito preliminare di mc. 870 di rifiuti soltanto all'interno del capannone, donde l'ipotizzata violazione delle prescrizioni imposte con la suddetta autorizzazione. L'accumulo dei rifiuti in eccesso all'esterno del capannone implicava un concreto rischio di protrazione degli effetti negativi del reato anche in considerazione della precarietà di parte degli imballaggi. Proponeva ricorso per cassazione l'indagato deducendo violazione dell'art. 125 c.p.p. per mancanza di motivazione sul requisito e del periculum in mora.
La EU aveva rallentato lo smaltimento dei rifiuti, a partire dall'agosto 2009, per sopravvenute difficoltà economiche dovute a un sequestro da parte del Tribunale di Bologna.
Il richiesto dissequestro, dovendosi escludere l'ipotesi di un ulteriore incremento illecito dello stoccaggio, avrebbe consentito la ripresa dello smaltimento con il trasporto dei rifiuti all'estero. Il ricorrente censurava la nomina, che definiva abnorme, di un amministratore ex art. 104 bis disp. att. c.p.p. che non atteneva, come ritenuto dal Tribunale, alle modalità di esecuzione del sequestro avente tipiche finalità conservative, mentre con tale misura venivano imposti obblighi di facere estranee a tale finalità. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è infondato.
In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell'astrattezza.
Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.
Nel caso in esame nessuna delle suddette ipotesi ricorre, sicché è legittimo il disposto sequestro preventivo dell'immobile della società rappresentata dell'indagato, la cui condotta è sicuramente riconducibile sub specie iuris alla fattispecie di cui al D.Lgs. n.152 del 2006, art. 256 alla stregua degli accertamenti eseguiti dai quali è emerso il superamento del limite quantitativo autorizzato e la localizzazione dei rifiuti in spazi non compresi nell'autorizzazione.
Generico è il motivo sul periculum, espressamente ritenuto dal Tribunale sia con riferimento alla necessità di impedire la protrazione delle conseguenze del reato e, quindi, la persistente violazione delle prescrizioni fino a quando non sarà ripristinata una situazione conforme all'autorizzazione entro determinati limiti quantitativi e spaziali con l'eliminazione dell'ingente quantitativo, parzialmente interessato dal deterioramento degli imballaggi con fuoriuscita di materiale, depositato all'aperto ed esposto agli agenti atmosferici sia per impedire la consumazione di altri reati. Correttamente il Tribunale ha escluso che possa essere disposto il dissequestro per consentire all'indagato di smaltire l'ingente quantitativo illegittimamente stoccato, dovendo le relative operazioni essere svolte, con la messa in sicurezza provvisoria degli imballaggi, in costanza della misura cautelare, tramite specifiche e mirate autorizzazioni, ad opera dell'amministratore nominato ex art.104 bis disp. att. c.p.p. (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo).
Sul punto non coglie nel segno la censura difensiva sull'abnormità della nomina, che, invece, è conforme ai requisiti previsti dalla suddetta normativa avendo il sequestro a oggetto beni di cui è necessario assicurare l'amministrazione (il capannone industriale, le sue pertinenze e i rifiuti ivi depositati) sotto il profilo della cura degli adempimenti amministrativi necessari per ripristinate la legalità della gestione dei rifiuti.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010