Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2010, n. 22028
CASS
Sentenza 29 aprile 2010

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Rientrano nell'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo gli adempimenti necessari a ripristinare lo stato antecedente alla condotta illecita. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la decisione del tribunale del riesame che aveva escluso la possibilità di operare il dissequestro di rifiuti al fine di consentire di provvedere allo smaltimento degli stessi, potendo tale operazione essere invece attuata dall'amministratore giudiziario nominato ex art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen.).

Commentari3

  • 1Responsabile anche il proprietario del fondo per l'inquinamento ambientale causa
    Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 7 maggio 2011

    Responsabile anche il proprietario del fondo per l'inquinamento ambientale causato dal conduttore, SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 22 marzo 2011, n. 6525 Svolgimento del processo p.1. Nel settembre del 2000 il Comune di Marnate conveniva davanti al Tribunale di Busto Arsizio la s.p.a. S. C., nella sua qualità di proprietaria di un terreno in **** e, premetteva: che all'inizio dell'anno 1989 la U.S.S.L. territoriale aveva accertato la presenza su di esso, condotto in locazione da S. A. e C.A., di materiali classificati come rifiuti tossico-nocivi; che il terreno era stato sottoposto a sequestro penale il **** dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di …

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  • 2Locazione e responsabilità per i danni da inquinamentoAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 3 maggio 2011

  • 3| Filodiritto
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 12 ottobre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2010, n. 22028
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22028
Data del deposito : 29 aprile 2010

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