Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2007, n. 32200
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Sentenza 28 giugno 2007

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In tema di protezione delle bellezze naturali, il termine di validità quinquennale dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 16 R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 (Regolamento per l'applicazione della L. 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali), tuttora applicabile in base al disposto dell'art. 158 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione medesima. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che la modifica della disciplina normativa conseguente all'abrogazione dell'art. 151, comma quarto, D.Lgs. n. 490 del 1999, oggi sostituito dall'art. 146, commi settimo ed ottavo, D.Lgs. n. 42 del 2004, conferma l'esclusiva rilevanza della data di rilascio ai fini della decorrenza del predetto termine).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2007, n. 32200
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32200
    Data del deposito : 28 giugno 2007

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