Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 1
Il contratto collettivo di diritto comune può avere una funzione normativa (in quanto diretto a determinare il contenuto dei contratti individuali di lavoro), ovvero una funzione obbligatoria (che si esprime nell'instaurazione di rapporti obbligatori che vincolano esclusivamente le parti collettive e gli imprenditori che li stipulano, non anche i singoli lavoratori), nonché una funzione transattiva di conflitti di diritti o interessi, ovvero di mero accertamento. L'interpretazione in ordine alla funzione del contratto collettivo, al suo contenuto ed all'efficacia soggettiva degli obblighi con esso assunti è riservata al giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità se è sorretta da una motivazione logica, completa e conforme ai canoni legali di ermeneutica contrattuale (Nella specie, le associazioni sindacali e due imprenditori avevano stipulato un accordo con il quale era stato convenuto il collocamento in mobilità dei dipendenti del primo imprenditore e l'affitto dell'azienda di quest'ultimo al secondo imprenditore, obbligatosi ad assumere a determinate scadenze i lavoratori posti in mobilità, i quali, successivamente, avrebbero rinunciato al diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con l'affittuario; la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenuta la funzione non normativa, bensì gestionale ed obbligatoria dell'accordo, preordinato alla tutela dell'interesse generale e della salvaguardia dei livelli occupazionali, ha escluso che da esso derivasse il diritto soggettivo dei lavoratori ad essere assunti dall'affittuario dell'azienda, configurando la loro successiva adesione all'accordo esclusivamente una valida rinuncia all'impugnazione del licenziamento).
Commentari • 2
- 1. Contrattazione: nuovi chiarimenti dell'IspettoratoRedazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 13 settembre 2019
- 2. La contrattazione collettiva e gli enti bilateraliSamantha Pinna · https://www.filodiritto.com/ · 13 luglio 2019
Gli Enti bilaterali sono divenuti sempre più lo strumento attraverso il quale realizzare concretamente gli obiettivi concordati in sede di contrattazione, sia nazionale che territoriale. Tale centralità impone una riflessione sui predetti organismi ed, in particolare, un'analisi delle problematiche ad essi connesse. Il nostro ordinamento attribuisce, infatti, a tali enti una serie di delicati compiti e funzioni quali: sostenere e far crescere le imprese e i loro dipendenti, promuovere la formazione professionale e la sicurezza sul lavoro, fornire un tavolo di confronto tra il mondo dei datori di lavoro e quello dei lavoratori, sviluppare concretamente progetti e ricerche di utilità per …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2003, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Francesco - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO BELLOTTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FOOD. CO. SRL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 10597/00 proposto da:
FOOD CO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANTE DURANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EC AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 536/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 22/12/99 - R.G.N. 299/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato LUISA GOBBI per delega GOFFREDO GOBBI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto principale e accoglimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Firenze depositato il 23 ottobre 1998, la Sign. AN MI conveniva in giudizio la società Food. C. s.r.l. ed esponeva avere prestato servizio alle dipendenze della società BB s.r.l. e che questa società aveva stipulato, in data 5 febbraio 1997 con la Food. Co. s.r.l. unitamente alle organizzazioni sindacali ed ai propri dipendenti un accordo che prevedeva il collocamento in mobilità di tutti i dipendenti della stessa società BB, l'affitto dell'azienda della BB alla Food. co, e la rinuncia dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 cod. civ. con la società cessionaria, mentre in contropartita prevedeva l'obbligazione della Food. Co di assumere il 24 febbraio 1997, all'inizio dell'attività, trenta ex dipendenti della BB ed altri venti entro novanta giorni nonché l'obbligazione della medesima società al pagamento della somma di lire 7.000.000, a titolo di incentivo all'esodo, per i lavoratori rimasti disoccupati dopo dodici mesi;
e di avere con contratto individuale in data 11 febbraio 1997 sottoscritto ed accettato gli anzidetti accordi del 5 febbraio 1997 accettando conseguentemente il licenziamento con rinuncia a pretendere la prosecuzione del rapporto ex art. 2112 c.c.. Riferiva di avere quindi ricevuto telegramma in data 16 febbraio 1998 con il quale, facendo riferimento ad intese verbali, essa ricorrente veniva assunta in tale data con contratto a tempo parziale di ventiquattro ore settimanali ed a tempo determinato per dodici mesi;
e di avere appreso che in data 4 giugno 1997, dopo un incendio subito dallo stabilimento trasferito dalla BB alla Food. CO., quest'ultima società ed i sindacati avevano sottoscritto un nuovo accordo per l'assunzione, con contratto a termine di dodici mesi, di venti lavoratori a tempo pieno ed altri otto a tempo parziale nonché di ulteriori venti lavoratori, parte a tempo pieno e parte a tempo parziale, al quale accordo essa non aveva partecipato ne' aderito.
Assumeva di avere diritto, in forza del precedente accordo del 5 febbraio 1997, e stante la inefficacia nei suoi confronti di quello successivo, ad essere assunta a tempo pieno ed indeterminato;
chiedeva conseguentemente declaratoria del suo diritto ad essere assunta presso la Food. Co. s.r.l. a tempo indeterminato ed a tempo pieno con qualifica di 5^ livello del contratto collettivo applicabile dal 20 giugno 1997 ovvero dal 18 settembre 1997 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, e la condanna della Food Co. s.r.l. al pagamento della conseguente retribuzione dalle suddette date od in difetto al risarcimento del danno.
Costituitasi la società convenuta - che resisteva alla domanda assumendo, tra l'altro che l'incendio subito dallo stabilimento aveva provocato un considerevole ritardo nell'avvio della attività produttiva per cui era stato stipulato il nuovo accordo sindacale sostitutivo del precedente - il Pretore adito pronunciava sentenza in data 10 marzo/3 maggio 1999 con la quale dichiarava il diritto della ricorrente alla assunzione alle dipendenze della Food. Co. con decorrenza dal 23 febbraio 1998, con contratto a tempo pieno e indeterminato e con la chiesta qualifica, e condannava la società suddetta al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data anzidetta fino alla riassunzione.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 7/22 dicembre 1999, in accoglimento dell'appello proposto dalla società Food. Co. ed in riforma della decisione pretorile, ha rigettato la domanda avanzata dalla MI.
Il giudice dell'appello ha posto in rilievo come anche il Pretore avesse correttamente qualificato l'accordo collettivo del 5 febbraio 1997 come accordo "gestionale" ed ha attribuito tale carattere anche agli accordi sindacali successivi a questo, affermando, con riguardo a giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che nella realtà delle moderne relazioni industriali si è affiancata alla originaria e tipica funzione normativa del contratto collettivo, volto a determinare il contenuto dei successivi contratti individuali, anche una funzione obbligatoria o gestionale comportante la instaurazione di rapporti obbligatori direttamente tra le parti collettive stipulanti, aventi efficacia soltanto indiretta sui singoli rapporti individuali di lavoro, e ciò in collegamento con i processi di crisi, ristrutturazione e riconversione produttiva. Detti contratti con prevalente funzione "gestionale" comportano - prosegue il Tribunale - la procedimentalizzazione dei poteri imprenditoriali giacché con essi si regola l'esercizio del potere del datore di lavoro, cui peraltro non corrisponde alcuna posizione del singolo lavoratore qualificabile come diritto soggettivo, ed essendo inoltre tali contratti soggetti al principio generale, acquisito nel diritto sindacale, secondo cui, nella successione temporale tra contratti collettivi di eguale livello il contratto successivo può modificare clausole del precedente anche in senso meno favorevole per i lavoratori, con l'unico limite della intangibilità dei diritti già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, nell'ambito quindi di un rapporto, o di una fase di rapporto, già esauriti. Il giudice del gravame, poi, riferendosi al caso di specie, nell'individuare il significato della sottoscrizione apposta dai lavoratori all'accordo sindacale del 5 febbraio 1997 e al verbale di conciliazione ex artt. 2113 c.c. e 411 C.P.C. dell'11 febbraio 1997, ha ritenuto, dissentendo dalla valutazione del primo giudice, che a tale sottoscrizione non poteva riconoscersi altra valenza se non quella di ottemperare all'impegno di evitare qualsiasi futuro contenzioso in merito al rapporto di lavoro ed alla sua conclusione ed all'affitto dell'azienda, ed altresì di rinunciare senza alcuna riserva a qualsiasi possibilità di occupazione presso la nuova Azienda.
Ha altresì ritenuto, anche in tal caso in difformità
dell'apprezzamento del Pretore, che non avrebbe comunque potuto riconoscersi la funzione di "individuazione" dei dipendenti da assumere, in base all'accordo del 5 febbraio 1997, alla proposta di assunzione formulata dalla società Food. Co. in aderenza agli accordi collettivi del 4 giugno 1997 e del 13 febbraio 1998 che sostituivano quello precedente.
La soccombente MI chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a due motivi di censura. La società Food. Co. a r.l. resiste con controricorso nel quale propone ricorso incidentale;
ha pure depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Dev'essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi (principale e incidentale) siccome proposti avverso la medesima sentenza.
2. - La ricorrente MI, denunziando con il primo motivo dell'impugnazione principale, violazione o falsa applicazione dell'art. 2071 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.), lamenta che il Tribunale, richiamando la figura dei contratti collettivi cosiddetti gestionali e facendo riferimento ad un'unica decisione di questa Corte (Cass. n. 4658/1987), abbia erroneamente ritenuto, violando appunto i limiti legali posti alla contrattazione collettiva, che il contratto collettivo possa disporre dei diritti dei singoli lavoratori rappresentati. Deduce che, nel caso di specie, la trattativa tra le parti sociali, e la stipula degli accordi sindacali in questione, avevano coinvolto il destino e le scelte dei singoli lavoratori manifestando la necessità dell'intervento e dell'adesione dei lavoratori stessi. Contesta quindi l'affermazione del giudice d'appello che si trattasse, nella fattispecie, di accordi collettivi volti alla procedimentalizzazione e alla limitazione di poteri appartenenti esclusivamente al datore di lavoro e che rispetto ad essi singoli lavoratori fossero giuridicamente estranei;
e sostiene che, invece, l'accordo sindacale del 5 febbraio 1997 aveva coinvolto personalmente ciascun singolo lavoratore con recepimento dell'accordo nei singoli contratti individuali. Afferma che gli accordi sindacali, complessivamente considerati, avevano sancito un vero e proprio diritto dei lavoratori di rivendicare la continuazione del rapporto con l'acquirente, e precisamente il diritto alla assunzione "ex novo" da parte della nuova società (la Food. CO) entro un ben individuato arco di tempo e con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, ovvero, in alternativa, alla corresponsione di una somma di denaro.
Con il secondo motivo la ricorrente principale, denunziando violazione o falsa applicazione dell'art. 2077 secondo comma c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (ex artt. 360 n. 3 e n. 5), assume che i lavoratori avevano aderito all'accordo del 5 febbraio 1997 e che pertanto questo accordo era stato recepito nel contratto individuale e non era modificabile da successivi contratti collettivi ai sensi della richiamata norma codicistica. Argomenta quindi in ordine alla portata della adesione individuale effettuata dai singoli lavoratori al detto accordo sindacale;
rileva, tra l'altro, che "gli atti mostrano in maniera assolutamente inequivoca la volontà delle parti, compresa la Food.
Co. s.r.l., di non mantenere gli accordi nella sfera collettiva quale fonte esterna ed eteronoma del rapporto, ma di trasportarli e recepirli nella sfera individuale di ciascun lavoratore"; e lamenta che il Tribunale, nell'esporre la sua interpretazione al riguardo, non abbia tenuto conto dei vari aspetti risultanti dal tenore degli stessi accordi individuali.
3. - I due motivi ora sinteticamente riportati, suscettibili di trattazione congiunta per la loro connessione, devono essere disattesi siccome infondati ed in parte inammissibili. Essi contengono invero, in buona parte, censure che non sono ammissibili nella presente sede di legittimità laddove la parte istante, nonostante la formale titolazione dei motivi, contrappone alla interpretazione esposta dal giudice del merito in ordine al contenuto ed alla portata degli accordi sindacali in questione, e specificatamente del primo di essi stipulato il 5 febbraio 1997, la diversa interpretazione che la stessa parte ritiene invece corretta e rispondente al loro contenuto e tenore, sostenendo essenzialmente - in difformità appunto da quanto ritenuto dal giudice d'appello - che detto accordo le attribuiva un vero e proprio diritto soggettivo ad essere assunta dalla società Food. Co. a tempo indeterminato ed a tempo pieno con decorrenza dal 23 febbraio 1998 (in luogo della assunzione comunicatale da detta società, con questa stessa decorrenza, ma a tempo determinato per dodici mesi ed a tempo parziale per ventiquattro ore settimanali).
4. - Ciò posto, va in primo luogo rilevato che nell'operato del Tribunale non è dato ravvisare la lamentata violazione dell'art. 2071 c.c. atteso che da questa norma non può evincersi alcun divieto od ostacolo - come sembrerebbe invece prospettare la ricorrente principale - alla stipulazione, tra le parti sociali, di contratti collettivi aventi natura esclusivamente gestionale od obbligatoria, quali il giudice del merito ha ritenuto essere gli accordi sindacali in questione.
Ed invero anche la Corte Costituzionale ha preso in esame, riconoscendone dunque la legittimità (in ipotesi concernente gli accordi sindacali sui criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, ed in altre riguardanti contratti od accordi collettivi in tema di individuazione di prestazioni indispensabili in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali), tale categoria di contratti collettivi, distinguendola da quella dei comuni contratti collettivi normativi destinati a regolare i rapporti individuali di lavoro di una o più categorie professionali o di una o più singole imprese - ed i soli contemplati nell'art. 39 della Costituzione -: ed ha precisato che tale diversa specie di contratti collettivi (cosiddetti contratti di gestione: cfr. Cass. 9 settembre 2000 n. 11875) esplica invece efficacia diretta esclusivamente nei confronti degli imprenditori stipulanti, o del singolo imprenditore nel caso di accordo aziendale, incidendo sul singolo prestatore di lavoro soltanto indirettamente (Corte Cost. 3 giugno 1994 n. 268; Corte Cost. 18 ottobre 1996 n. 344). Anche questa Corte di legittimità ha ripetutamente preso in considerazione ed esaminato detti contratti, od anche clausole di contratti, stipulati in sede collettiva ma non aventi immediato e diretto effetto normativo su contratti individuali e sui singoli rapporti di lavoro: e ciò, ad esempio, oltre che nella citata ipotesi di accordi sui criteri di scelta di cui alla legge n. 223/1991 (cit. Cass. n. 11875/2000), anche in quella di contratto collettivo riguardante la istituzione di un fondo di integrazione di trattamenti pensionistici (Cass. 5 maggio 2000 n. 5625) o nell'ipotesi - non dissimile da quella di specie - di accordi collettivi concernenti l'obbligo di assunzione di lavoratori presso una società di nuova costituzione (Cass. 22 maggio 1987 n. 4658). Facendo richiamo ad argomenti e considerazioni svolti da questa Corte nella sentenza da ultimo citata (Cass. n. 4658/1987), che il Collegio ritiene ben riferibili al caso in esame e meritevoli di adesione e conferma, deve infatti ribadirsi come, stante la sempre più complessa funzione assunta dalla contrattazione collettiva ed il progressivo ampliamento del suo campo d'azione comprendendo essa pattuizioni fra loro anche molto diverse, si sia affiancata alla originaria funzione normativa del contratto collettivo (tipico "contratto normativo", teso a determinare i contenuti dei contratti individuali) anche una funzione obbligatoria caratterizzata dal fatto che in base ad essa si instaurano rapporti obbligatori direttamente fra le parti collettive, od imprenditoriali ad esso partecipanti, e non, come per la funzione normativa, in via diretta ed immediata fra le parti dei singoli rapporti individuali;
come, accanto a tali funzioni, si ponga altresì una funzione "compositiva" di conflitti giuridici attraverso la quale le parti dispongono, generalmente in forme di transazione o di mero accertamento, di situazioni giuridiche in atto;
e come pertanto, nell'ambito di una più ampia e generica funzione economico - sociale di composizione di conflitti di interessi e diritti, si possano specificare più particolari funzioni del contratto collettivo, come quelle, ora dette, normativa od obbligatoria o compositiva, ed altre ancora (così cit. Cass. n. 4658/1987). 5. - Il Tribunale si è attenuto puntualmente a tali principi, uniformandosi anche nelle argomentazioni alla ora citata sentenza di questa Corte, ed ha accertato, nell'ambito del suo potere discrezionale di apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie - concordando sul punto anche con il primo giudice che l'accordo sindacale del 5 febbraio 1997 non aveva natura normativa bensì aveva natura e funzione obbligatoria e gestionale, in quanto non dettava la disciplina dei singoli rapporti di lavoro, ma poneva obblighi tra le parti dell'accordo stesso in relazione ad una procedura di licenziamento collettivo, ed era pertanto volto a tutelare non tanto interessi di singoli quanto l'interesse generale alla salvaguardia di livelli occupazionali compatibili con la situazione aziendale e di mercato (pag. 10 sentenza Tribunale). Premesso che spetta al giudice del merito, in base ai poteri di accertamento del fatto e di valutazione delle prove a lui demandati (ex art. 116 c.p.c.) - il cui esercizio non è sindacabile in cassazione ove la motivazione sia adeguata e siano rispettati i canoni legali di interpretazione dei contratti -, individuare la natura e la portata e quindi la estensione degli obblighi derivanti dagli accordi sindacali intervenuti, come nella specie, tra parti imprenditoriali ed associazioni dei lavoratori (cfr., tra le altre, Cass. 16 gennaio 1996 n. 318), deve ritenersi che la motivazione sopra riportata, espressa dal Tribunale in ordine alla natura ed alla portata del citato accordo sindacale del 5 febbraio 1997 - sul quale essenzialmente si basa la pretesa azionata dalla ricorrente - è del tutto congrua e sufficiente: in relazione soprattutto al fatto, accertato in sede di merito, che le obbligazioni con esso assunte dalla società cessionaria non avevano ad oggetto ne' riguardavano singoli lavoratori nominativamente individuati, e neppure individuabili attraverso l'indicazione di specifiche qualifiche o caratteristiche, ma soltanto aliquote di lavoratori indicate numericamente e genericamente senza alcuna identificazione personale.
A tal proposito giova rimarcare, quale considerazione invero d'ordine generale ed astratta (rispondente del resto anche a logica), che là dove in sede collettiva sia stata per il futuro pattuita la assunzione, da parte del soggetto datoriale partecipante all'accordo sindacale, di un certo numero e di una indifferenziata aliquota di lavoratori, facenti parte di una entità maggiore di dipendenti già occupati presso un'impresa il cui rapporto sia cessato, senza alcuna individuazione personale dei singoli da assumere neppure mediante il riferimento a qualifiche o categorie, non è comunque configurabile un diritto soggettivo perfetto di ciascuno di essi ad essere assunto presso il nuovo datore di lavoro, appunto per la mancata preventiva determinazione di un criterio in base al quale poter scegliere e individuare, tra tutti i lavoratori, quelli rientranti nel ridotto numero stabilito in sede collettiva. È infatti evidente che in un caso del genere, non essendo materialmente possibile, stante la indifferenziata indicazione soltanto numerica, individuare personalmente i singoli lavoratori cui riferire la assunzione, deve ritenersi predisposta in sede collettiva in favore di tutti i lavoratori soltanto una tutela indiretta e non immediata, e per essi prevista quindi una aspettativa non concretatasi in una posizione individuale tecnicamente qualificabile come diritto soggettivo azionabile in giudizio singolarmente da ciascuno (cfr. Cass. 16 gennaio 1996 n. 318, che, in ipotesi di accordo collettivo di natura obbligatoria stipulato da un imprenditore ed una organizzazione sindacale di lavoratori con impegno del primo alla assunzione di ex dipendenti di altra società, ha ritenuto configurabile un contratto a favore di terzi con specifici diritti, nei confronti dell'imprenditore stipulante, dei lavoratori interessati, pur in quel caso rimasti estranei alla stipula, soltanto ove gli stessi fossero, in base all'accordo, individuabili come beneficiari in quanto risultanti contestualmente determinati o almeno determinabili). Sul punto, poi, concernente la identificazione dell'attuale ricorrente MI come destinataria della assunzione quale prevista dall'accordo del 5 febbraio 1997, il Tribunale ha reso una motivazione congrua e sufficiente, là dove ha escluso che la proposta di assunzione formulata dalla società Food. Co. (con contratto a termine ed a tempo parziale), sulla base e con le modalità oggetto dei successivi accordi del 14 giugno 1997 e del 13 febbraio 1998, potesse costituire e valesse ad integrare, appunto perché era fondata su tali nuovi accordi sostitutivi di quello del 5 febbraio 1997, un mezzo per individuare un dipendente da assumere in base a quanto previsto da tale precedente, diverso ed ormai sostituito, accordo sindacale. Statuizione, questa, che appare comunque contrastata dalla ricorrente soltanto mediante l'affermazione della diversa ed opposta valutazione ritenuta da tale parte corretta, senza la deduzione e la specificazione di precisi vizi riconducibili alla previsione dell'art. 360 c.p.c.. 6. - In ordine - poi - alla parte della sentenza impugnata in cui, con puntuali e precisi riferimenti, vengono esaminati la portata ed il significato della adesione all'accordo collettivo del 5 febbraio 1997 da parte dei singoli lavoratori, con la loro sottoscrizione e con la formazione dei successivi verbali di conciliazione individuale, il Tribunale ha motivato la propria decisione - con cui ha escluso, come detto, la avvenuta pattuizione, nel suddetto accordo, di un diritto soggettivo dell'attuale ricorrente ad essere assunta dalla società Food. Co. con le modalità da lei reclamate nel presente giudizio - in base alla valutazione ed interpretazione del tenore letterale oltre che della funzione gestionale del menzionato accordo sindacale, del quale ha pure riportato in sentenza i punti rilevanti. Il giudice d'appello ha così evidenziato le concordate ragioni e finalità della sottoscrizione dei lavoratori e delle intervenute conciliazioni individuali, ai sensi degli artt. 2113 cod. civ. e 411 cod. civ., indicate del resto espressamente nel testo del documento, individuandole nella assunzione da parte dei lavoratori stessi dell'impegno di evitare qualsiasi contenzioso relativamente al pregresso rapporto di lavoro con la società BB, alla sua conclusione all'affitto dell'Azienda, e nell'accettazione del licenziamento operato dalla medesima società con rinunzia altresì a possibilità di occupazione presso la nuova Azienda.
A fronte di tale motivazione le censure della ricorrente risultano sostanzialmente incentrate nella deduzione dell'erroneità della suddetta valutazione di merito operata dal Tribunale e nella contestuale prospettazione della propria tesi interpretativa, difforme da quella enunciata dal giudice, perché volta a dimostrare che gli accordi complessivamente considerati avevano invece sancito un vero e proprio diritto dei lavoratori alla riassunzione ex novo, da parte della società attuale resistente, con le modalità rivendicate (cioè a tempo indeterminato ed a tempo pieno) e con contestuale loro rinuncia a rivendicare, ex art. 2112 cod. civ., la continuazione del rapporto con l'acquirente.
Ma tali deduzioni e rilievi non appaiono idonei a costituire validi motivi di ricorso per cassazione, neppure essendo stata lamentata ed argomentata al proposito una violazione dei criteri legali di interpretazione degli accordi sindacali ai sensi degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., posto che l'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune è questione tipicamente di merito che non è suscettibile di essere dedotta innanzi al giudice di legittimità se non per violazione dei suddetti criteri legali, oltre che per vizio di motivazione.
Ed ove siano mosse doglianze attinenti alla violazione dei canoni interpretativi, va ricordato - come è costante giurisprudenza di questa Corte - che nel ricorso per cassazione deve essere precisato in qual modo il ragionamento del giudice abbia deviato da essi, neppure essendo ammissibile un generico richiamo alle relative norme codicistiche;
e che del pari non è ammissibile una critica della ricostruzione della volontà contraenti non riferibile ad una tale violazione ma che consista soltanto nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata. Mentre, ove le censure denuncino un vizio di motivazione - nella specie invero lamentato essenzialmente, ed apoditticamente, soltanto nella titolazione dei motivi - deve essere investita l'obiettiva deficienza o la contraddizione del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa (cfr., tra le molte, Cass. 17 marzo 1999 n. 2429, 18 marzo 1997 n. 2354, 3 ottobre 1994 n.
8006). 7. - Le censure sopra riportate, svolte nel ricorso principale, non rispondono dunque, nella loro prevalenza, a tali requisiti e non valgono quindi ad integrare idonei motivi di impugnazione presente sede di legittimità, motivi che, ove ammissibili, sono, per quanto pure sopra detto, privi di fondamento.
Può notarsi, da ultimo, che non è oggetto di controversia nel presente giudizio la questione riguardante la previsione, contenuta nel citato accordo sindacale del 5 febbraio 1997, di un diritto alla somma di lire 7.000.000 in favore dei disoccupati per oltre dodici mesi, cui pure ha fatto menzione in narrativa la sentenza del Tribunale.
In definitiva, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso principale deve essere rigettato.
8. - Con il ricorso incidentale la società Food. Co. denunzia, con l'unico motivo, violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., e censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda avanzata da essa società per ottenere la condanna della ricorrente alla restituzione delle somme dalla stessa percepite per effetto della sentenza di primo grado, riformata in sede d'appello.
Questo ricorso è fondato.
In effetti l'appellante società Food. Co. s.r.l. aveva chiesto nell'atto d'appello, quale conseguenza della riforma della decisione pretorile e del rigetto della domanda dell'MI, la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente percepite per effetto della sentenza di primo grado, maggiorate degli interessi legali.
Il Tribunale, pur accogliendo l'appello, ha omesso però di pronunciare sulla domanda di restituzione.
Tale domanda, concernente dunque la restituzione di somme versate in esecuzione di sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, essendo conseguente alla chiesta modifica della decisione non può considerarsi nuova - come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte - anche perché non altera i termini della controversia;
e pertanto incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza d'appello che, riformando quella di primo grado, trascuri di provvedere sulla richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della riformata sentenza (tra le altre Cass. 9 aprile 1998 n. 3695). 9. - Conclusivamente, rigettato il ricorso principale, deve essere accolto il ricorso incidentale e la sentenza del Tribunale essere cassata in relazione a tale accoglimento, con rinvio della causa ad altro giudice di pari grado designato come in dispositivo -, il quale deciderà sulla domanda non esaminata e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità (ex art. 385 primo comma C.P.C.).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla parte oggetto del ricorso incidentale;
e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003