Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2003, n. 530
CASS
Sentenza 15 gennaio 2003

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Il contratto collettivo di diritto comune può avere una funzione normativa (in quanto diretto a determinare il contenuto dei contratti individuali di lavoro), ovvero una funzione obbligatoria (che si esprime nell'instaurazione di rapporti obbligatori che vincolano esclusivamente le parti collettive e gli imprenditori che li stipulano, non anche i singoli lavoratori), nonché una funzione transattiva di conflitti di diritti o interessi, ovvero di mero accertamento. L'interpretazione in ordine alla funzione del contratto collettivo, al suo contenuto ed all'efficacia soggettiva degli obblighi con esso assunti è riservata al giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità se è sorretta da una motivazione logica, completa e conforme ai canoni legali di ermeneutica contrattuale (Nella specie, le associazioni sindacali e due imprenditori avevano stipulato un accordo con il quale era stato convenuto il collocamento in mobilità dei dipendenti del primo imprenditore e l'affitto dell'azienda di quest'ultimo al secondo imprenditore, obbligatosi ad assumere a determinate scadenze i lavoratori posti in mobilità, i quali, successivamente, avrebbero rinunciato al diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con l'affittuario; la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenuta la funzione non normativa, bensì gestionale ed obbligatoria dell'accordo, preordinato alla tutela dell'interesse generale e della salvaguardia dei livelli occupazionali, ha escluso che da esso derivasse il diritto soggettivo dei lavoratori ad essere assunti dall'affittuario dell'azienda, configurando la loro successiva adesione all'accordo esclusivamente una valida rinuncia all'impugnazione del licenziamento).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2003, n. 530
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 530
Data del deposito : 15 gennaio 2003

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